Continuo sempre a dire che le Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana anti OTR quasi sempre non sono a norma.
Qualcuno m'ha domandato quando i succitati provvedimenti possono essere legali, visto che le leggi lo permettono, anche se con certe limitazioni.
Orbene, di seguito elenco un esempio in questione.
A partire dal giorno precedente fino al giorno successivo compreso della manifestazione pubblica in ricordo delle schiave sessuali (data omissis), nelle seguenti vie: (omissis), comprendenti quelle dove si svolgerà la citata fiaccolata e le stesse limitrofe, il Sindaco ORDINA il divieto d’offrire e chiedere prestazioni sessuali a pagamento nei relativi luoghi pubblici ed aperti al pubblico.
La sanzione in merito, calcolata in misura ridotta, è pari ad € 166,66, ai sensi dell’articolo 16 comma primo della Legge 689/1981.
Si può benissimo delineare, come la suddetta interdizione rispetti i principi generali dell’Ordinamento, quali: la parità tra tutti i cittadini, nella rispettiva offerta e domanda ed il divieto di registrare donne prostitute o presunte tali, con obbligo di cogliere i rispettivi trasgressori sul fatto compiuto. Inoltre, sono rispettati i dettami di contingibilità ed urgenza (temporaneità congrua, occasionalità del connesso evento e limitazione spaziale in merito). In più, non s’applica la delibera della connessa Giunta Comunale sulla corrispondente sanzione da pagare in misura ridotta tra il minimo ed il massimo edittale previsto dalla legge in questione (art 16 comma secondo Legge 689(1981), poiché il Sindaco emana questi provvedimenti d’Ordine e Sicurezza pubblica in qualità d’Ufficiale del Governo e non come Amministratore di un Comune, i cui Enti Locali non possono legiferare e/o regolamentare le materie suddette.
Qualcuno m'ha domandato quando i succitati provvedimenti possono essere legali, visto che le leggi lo permettono, anche se con certe limitazioni.
Orbene, di seguito elenco un esempio in questione.
A partire dal giorno precedente fino al giorno successivo compreso della manifestazione pubblica in ricordo delle schiave sessuali (data omissis), nelle seguenti vie: (omissis), comprendenti quelle dove si svolgerà la citata fiaccolata e le stesse limitrofe, il Sindaco ORDINA il divieto d’offrire e chiedere prestazioni sessuali a pagamento nei relativi luoghi pubblici ed aperti al pubblico.
La sanzione in merito, calcolata in misura ridotta, è pari ad € 166,66, ai sensi dell’articolo 16 comma primo della Legge 689/1981.
Si può benissimo delineare, come la suddetta interdizione rispetti i principi generali dell’Ordinamento, quali: la parità tra tutti i cittadini, nella rispettiva offerta e domanda ed il divieto di registrare donne prostitute o presunte tali, con obbligo di cogliere i rispettivi trasgressori sul fatto compiuto. Inoltre, sono rispettati i dettami di contingibilità ed urgenza (temporaneità congrua, occasionalità del connesso evento e limitazione spaziale in merito). In più, non s’applica la delibera della connessa Giunta Comunale sulla corrispondente sanzione da pagare in misura ridotta tra il minimo ed il massimo edittale previsto dalla legge in questione (art 16 comma secondo Legge 689(1981), poiché il Sindaco emana questi provvedimenti d’Ordine e Sicurezza pubblica in qualità d’Ufficiale del Governo e non come Amministratore di un Comune, i cui Enti Locali non possono legiferare e/o regolamentare le materie suddette.