[RIFLESSIONE] Il lato oscuro di internet

CaptainAmerica

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Lascio questo spunto per un dibattito sull'utilizzo di internet nell'epoca moderna, situazione che ci coinvolge da vicino. Ho estratto questo articolo da qui http://www.ilsole24ore.com/art/comm...ato-oscuro-internet-063937.shtml?uuid=ACuNwzf in realtà prima leggendo il cartaceo poi recuperando l'articolo online.

Il «lato oscuro» di Internet
Un immenso spazio di libertà, di informazioni, di comunicazioni, di scambi economici e culturali. È il lato luminoso – e democratico – di Internet. Ma come diceva Goethe, «Dove c’è molta luce, l’ombra è più cupa». E l’ombra di Internet – il suo lato oscuro, criminale – è così densa che si fatica a esplorarla. Eppure, conoscerla è essenziale per evitare censure preventive, acquisire piena consapevolezza delle potenzialità liberatrici della rete, sviluppare una necessaria cultura della responsabilità individuale, sanzionare le condotte criminose.
Se Internet potesse sdraiarsi sul lettino di uno psicanalista, occorrerebbero certamente anni per «entrare in contatto, abbracciare ed esaminare la sua ombra», per dirla con Jung. Ma ciò non toglie che vi sia un ritardo del diritto penale nell’affrontare quella zona oscura, in cui i giuristi navigano a vista, muovendosi sul filo di vuoti normativi e di interpretazioni estensive, tra incertezze e problemi, anche nell’individuazione dei reati. Non tanto di quelli “contro” la rete (i cosiddetti reati informatici, come le frodi), quanto di quelli commessi “all’interno” o “per mezzo” della rete, e che proprio nella rete trovano un ambiente accogliente, favorevole alla loro proliferazione e potenzialità offensiva.
Caos giuridico
La recente approvazione della «Dichiarazione dei diritti in Internet» è un passo importante ma, tanto più, impone di recuperare il ritardo sul versante buio dell’immensa piazza telematica. Sulla rete si diffama, si minaccia, si vìola la privacy delle persone, si rubano identità e beni immateriali, si truffa, si diffondono false informazioni capaci di alterare l’andamento dei mercati, e così via. Un caos, dal punto di vista della repressione penale. Finora, infatti, norme e cultura giuridica si sono concentrate solo sui crimini informatici in senso stretto, introdotti nel 2008 per reprimere le aggressioni e gli accessi illegittimi ai sistemi tecnologici nonché le utilizzazioni indebite delle tecniche di captazione, memorizzazione e trasmissione telematica.
Certo, se Internet è un mondo in continua evoluzione, è difficile disegnare la mappa delle sue zone a rischio. Forse pesa anche la preoccupazione di incidere sulla libertà di espressione – principio cardine della rete – e di aprire la strada a divieti o a forme di oscuramento. Fatto sta, però, che il ritardo è fonte di problemi e di incertezze, che tocca ai magistrati risolvere in attesa che il diritto penale faccia la sua parte.
Aumentano le querele
Agosto. Procura di Roma. «Saliamo al concreto» dice il Procuratore aggiunto Nello Rossi – che coordina sia il pool sui reati finanziari che quello sui crimini informatici – guardando l’ombra di Internet attraverso i casi concreti.
Il primo dato è «il preoccupante aumento» delle querele per diffamazione a mezzo Internet. Il che non porrebbe problemi se bastasse applicare le norme e gli orientamenti sulla diffamazione a mezzo stampa o attraverso altre forme di pubblicità. «Eppure non è proprio così», osserva Rossi. Anzitutto perché giornali, Tv, riviste sono molto diversi dai blog, dai forum, dalle comunicazioni libere su Facebook o dai contatti su Twitter. «Nei media tradizionali c’è un soggetto che controlla e assume la responsabilità, insieme ai giornalisti, per quanto di falso e di lesivo viene scritto sulle persone, mentre sulla rete spesso non c’è traccia di queste figure», spiega. «Inoltre – prosegue – chi per mestiere fa informazione ha una specifica professionalità e perciò verifica, controlla, laddove la rete offre a tutti libertà di espressione ma anche occasione di diffamare...Infine, a differenza di molti dei nuovi canali infomativi presenti sulla rete, i media tradizionali sono normalmente gestiti da imprese economicamente in grado, all’occorrenza, di risarcire i diffamati». Viste queste differenze, il giudice penale talvolta ha rilevato veri e propri vuoti normativi, talaltra ha cercato, in via interpretativa, la soluzione a problemi inediti.
La Cassazione, ad esempio, ha escluso la punibilità dei direttori dei giornali on line e dei coordinatori e gestori dei blog e dei forum, chiamati a rispondere dei messaggi diffamatori presenti sui siti solo se c’è un diretto concorso nel reato di diffamazione, ma non per omesso controllo. Oppure ha escluso la responsabilità penale dei gestori di “Internet point” per le mail diffamatorie inviate dai propri centri. «Da queste e altre pronunce – osserva Rossi – deriva che nell’agorà telematica non agiscono controllori penalmente responsabili dei contenuti delle comunicazioni diffuse per mezzo della rete, ma individui che prendono la parola sotto la propria responsabilità, spesso senza alcun filtro preventivo e all’insegna di un’evidente estemporaneità, per esprimere sensazioni, riflessioni e opinioni, non solo libere ma anche “in libertà”».
Molte archiviazioni
Da questo dato sono partite alcune Procure per individuare «filtri efficaci nonché linee di discrimine ragionevoli tra le più gravi forme di diffamazione a mezzo Internet, da perseguire con fermezza, e il vociare confuso della rete, che invece non merita l’intervento del giudice penale». Significativo è l’alto numero di archiviazioni richieste dai Pm romani. Sulla base di questo ragionamento: fermo restando che la rete è «mezzo di pubblicità» spesso più potente e diffusivo dei media tradizionali e che, quindi, l’immissione di frasi offensive e/o immagini denigratorie è in linea di principio riconducibile al delitto di diffamazione «a mezzo di pubblicità» (articolo 595, comma 3, Cp), bisogna prendere atto che essa è diventata un’immensa piazza telematica e che i messaggi diffusi attraverso blog o forum «sono caratterizzati, agli occhi dei frequentatori, da un’elevata dose di soggettivismo e di relatività, se non di deliberata unilateralità o di assoluta estemporaneità». Il che stempera la loro potenzialità lesiva dell’altrui reputazione, e perciò ne ridimensiona l’offensività.
La diffamazione è soft
Si potrebbe dire, insomma, che sulla rete la diffamazione è... più soft, meno graffiante. «Con Internet – spiega Eugenio Albamonte, Pm romano del pool sui reati informatici – c’è stata un’estensione del diritto di critica: quel che prima si diceva al bar, ora si dice in rete; se prima soltanto editorialisti, premi Nobel, personaggi noti potevano esprimere le loro critiche sui media, ora tutti i cittadini hanno uno strumento per farlo. Inoltre, il linguaggio del cittadino comune va valutato anche alla luce di quello pubblico». Come dire che se il linguaggio politico degenera, non ci si può dolere se il cittadino si esprime per le rime. Senza dimenticare, aggiunge Albamonte, che molte notizie che appaiono sul web rimbalzano nei post di comuni cittadini i quali non hanno l’obbligo – a differenza dei giornalisti – di verificarne l’attendibilità.
«L’enorme mole di messaggi immessi – spiega Rossi – determina, agli occhi degli utenti, una sorta di desensibilizzazione oggettiva dei messaggi stessi, che impone quindi un vaglio particolarmente penetrante al momento di individuarne la reale valenza diffamatoria». Non sono considerati diffamatori, ad esempio, tutti i messaggi che, pur avendo un’astratta potenzialità lesiva della reputazione, hanno un contenuto generico quanto ai fatti; così come i commenti denigratori di chi si copre dietro un nickname, poiché la scelta dell’anonimato riduce, agli occhi dei lettori, la credibilità del messaggio e “azzera” la sua idoneità a ledere la reputazione. Analoghe considerazioni valgono per articoli firmati, “aperti” ai commenti dei lettori che possono dissentire o smentire.
Il carattere transnazionale della rete
Ma sulla rete accade anche altro. Proliferano minacce, gruppi di internauti che si riconoscono in slogan o parole d’ordine a volte solo volgari e demenziali, altre volte pericolosi, deliranti, minatori. Anche in questo caso tocca al magistrato selezionare il penalmente perseguibile, sebbene non sia facile stabilire la “soglia” dell’effettiva valenza minatoria. «Bisogna infatti mettere in conto il carattere transnazionale della rete e il fatto che essa viaggia attraverso Paesi con regimi giuridici diversissimi» osserva Rossi. Ad esempio: i gruppi di Fb, spesso composti da migliaia di navigatori, che nascono con la velocità di un lampo attorno a una parola d’ordine minacciosa, pongono a Pm e polizia giudiziaria problemi giuridici «quasi insormontabili»: la dislocazione all’estero del server, l’assenza in altri Paesi di norme penali equiparabili a quelle italiane, la diversità dei regimi di oscuramento e di cancellazione dei siti, e così via. In questi casi, l’efficacia dell’intervento è affidata soprattutto alla collaborazione tra polizie e all’iniziativa dei gestori del server che, avvertiti di un provvedimento del magistrato italiano, espellono autonomamente il gruppo dal loro ambito. Resta fermo che il giudice, su richiesta del Pm, può sequestrare (in via preventiva) i siti attraverso cui si commettono reati in Italia e ottenerne l’oscuramento sul territorio italiano (si pensi anche all’offerta di servizi finanziari abusivi o ai film pirata).
Il nodo del giudice competente
Nell’ampia gamma dei comportamenti criminosi che viaggiano in rete c’è anche l’aggiotaggio informatico, ossia la manipolazione del mercato (punita dall’articolo 185 del Testo unico finanziario), che grazie alla velocità e alla pervasività della rete può però trovare un terreno particolarmente fertile di esecuzione. La repressione di questo grave reato sconta, tra le varie incertezze, anche quella sull’individuazione del giudice territorialmente competente. Problema comune, peraltro, ai reati di diffamazione via Internet. La Procura di Roma ha sostenuto la competenza del luogo di residenza del diffamato via Internet, in “analogia” a quanto previsto per la diffamazione via radio o Tv; ma la Procura generale della Cassazione l’ha stoppata perché i criteri di determinazione della competenza territoriale sono di «stretta interpretazione», per cui, non essendo individuabile un luogo fisico in cui emerge per la prima volta la notizia diffamatoria, occorre far riferimento ai criteri residuali del Codice: residenza, domicilio o dimora dell’indagato. I pm della capitale si sono adeguati, in attesa di pronunce dei giudici di merito e di Cassazione. E – ma chissà quando – del ddl sulla diffamazione in discussione in Parlamento, che per la diffamazione via Internet stabilisce proprio la competenza del giudice del luogo di residenza del diffamato.
La tutela della privacy
Tornando ai reati, numerose sono le “violazioni del codice della privacy” attuate nella rete, fonte di decisioni innovative e controverse, come quella, notissima, del Tribunale di Milano che ha condannato i dirigenti di Google Italia per violazione del Codice della privacy in seguito all’inserimento sul sito di un filmato su un ragazzo down schernito e irriso, subito rimosso quando Google ne è stata informata. Questo e altri casi analoghi pongono, peraltro, un interrogativo: può sopravvivere la privacy, tradizionalmente intesa, nell’epoca di Internet? O deve rimodellarsi per adeguarsi alla moderna società dell’informazione? «Forse Zuckerberg, l’ormai mitico inventore di Fb, ha ragione quando dice che il concetto di privacy nella società contemporanea è destinato a mutare profondamente – riflette Rossi – ma è un fatto che, nella fase di transizione che stiamo vivendo, convivono, non sempre coerentemente, un’acuta sensibilità per la privacy e l’aspirazione a vivere in una società dell’informazione».
Insomma, se finora la rete è riuscita a passare tra le gocce di pioggia della repressione penale è anche vero che, per garantirne integrità, libertà e responsabilità, dovrà crescere la consapevolezza giuridica del suo lato oscuro.
 
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Trovo questo articolo sorprendente quanto sapere che esiste il tè alla pesca.
Questa chicca però avvalora la teoria di Einstein;
Si parla di efficacia diffamatoria di internet rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione:
Sulla base di questo ragionamento: fermo restando che la rete è «mezzo di pubblicità» spesso più potente e diffusivo dei media tradizionali e che, quindi, l’immissione di frasi offensive e/o immagini denigratorie è in linea di principio riconducibile al delitto di diffamazione «a mezzo di pubblicità» (articolo 595, comma 3, Cp), bisogna prendere atto che essa è diventata un’immensa piazza telematica e che i messaggi diffusi attraverso blog o forum «sono caratterizzati, agli occhi dei frequentatori, da un’elevata dose di soggettivismo e di relatività, se non di deliberata unilateralità o di assoluta estemporaneità». Il che stempera la loro potenzialità lesiva dell’altrui reputazione, e perciò ne ridimensiona l’offensività.
Ma di cosa stiamo parlando?
Prima si ammette che internet è un mezzo di pubblicità più potente di qualsiasi altro mezzo, poi si dice che, dato che è una piazza affollatissima, le offese perdono di efficacia lesiva dell'altrui reputazione!?!?
Sulla base di questo ragionamento e preso in considerazione questo tratto dell'articolo:
«Forse Zuckerberg, l’ormai mitico(!!!) inventore di Fb, ha ragione quando dice che il concetto di privacy nella società contemporanea è destinato a mutare profondamente – riflette Rossi – ma è un fatto che, nella fase di transizione che stiamo vivendo, convivono, non sempre coerentemente, un’acuta sensibilità per la privacy e l’aspirazione a vivere in una società dell’informazione».
se io compro uno spazio pubblicitario su una rivista e dico che Rossi è stato corrotto da Zuckemberg, sono passibile di delitto di diffamazione; se, invece, lo scrivo su FB al cospetto di un pubblico n volte superiore in termini non solo di numero, allora sono solo chiacchiere da bar e vanno prese come un caso di "deliberata unilateralità o di assoluta estemporaneità."
Ma si può essere così stupidi?
einstein.gif
 
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alla luce degli ultimi fatti sul caso Ashley Madison e relativi suicidi, che in qualche modo si può ricollegare alle questioni di questo thread, suggerisco di leggere l'articolo in prima pagina di Pietrangelo Buttafuoco su "Il Foglio" di oggi 26 agosto.
Oltre che, almeno da parte mia, totalmente condivisibile, semplicemente delizioso. Del resto è uno scrittore, non un giornalista.
 
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satiro

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Articolo interessante che fa emergere contraddizioni e difficoltà che giudici e magistrati si trovano ad affrontare nei reati perpetrati attraverso la rete. Mi lascia perplesso il passo che dice:
Non sono considerati diffamatori, ad esempio, tutti i messaggi che, pur avendo un’astratta potenzialità lesiva della reputazione, hanno un contenuto generico quanto ai fatti; così come i commenti denigratori di chi si copre dietro un nickname, poiché la scelta dell’anonimato riduce, agli occhi dei lettori, la credibilità del messaggio e “azzera” la sua idoneità a ledere la reputazione. Analoghe considerazioni valgono per articoli firmati, “aperti” ai commenti dei lettori che possono dissentire o smentire.
Il nickname sembra diventare una sorta di scudo dietro al quale si può allegramente fare "le peggio cose" senza subirne le conseguenze.
Trovo invece corretto il punto che recita:
La Cassazione, ad esempio, ha escluso la punibilità dei direttori dei giornali on line e dei coordinatori e gestori dei blog e dei forum, chiamati a rispondere dei messaggi diffamatori presenti sui siti solo se c’è un diretto concorso nel reato di diffamazione, ma non per omesso controllo. Oppure ha escluso la responsabilità penale dei gestori di “Internet point” per le mail diffamatorie inviate dai propri centri. «Da queste e altre pronunce – osserva Rossi – deriva che nell’agorà telematica non agiscono controllori penalmente responsabili dei contenuti delle comunicazioni diffuse per mezzo della rete, ma individui che prendono la parola sotto la propria responsabilità, spesso senza alcun filtro preventivo e all’insegna di un’evidente estemporaneità, per esprimere sensazioni, riflessioni e opinioni, non solo libere ma anche “in libertà”».
Sollevare i gestori dei siti da ogni responsabilità ed attribuirle solamente a chi ne inserisce i contenuti è necessario e dovuto.
Fortunatamente qui su PF alla stupidità di alcuni sopperisce la solerzia con cui l' amministrazione provvede ad eliminare i contenuti lesivi della altrui privacy e libertà. Un grazie a tutto lo staff.
 
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Gli aspetti legali di internet pongono pochi problemi reali ai quali se ne affiancano moltissimi immaginari, un po' anche per il vizio tipicamente italiano di normare anche i più piccoli particolari e di trovare trucchi ingegnosi per aggirare le nostre leggi assai particolareggiate.
I problemi effettivi sono la transnazionalità e l'individuazione dell'agente. Quello della competenza del giudice è un falso problema, anche se è il più verosimile; l'articolo stesso individua i metodi residuali per assegnare il giudice naturale che anche se non va bene a nessuno, tuttavia c'è.
L'allarmismo che si crea attorno ad internet, serioso al punto da reclamare leggi ad hoc, sembra spesso non tener conto della vera materia in questione: internet è un mezzo. Dopo tremila anni di utilizzo della scrittura, vari secoli di diffusione del servizio postale universale, ci si stupisce che la gente comunichi.
Che cosa avrebbe mai potuto combinare Al Capone senza un telefono? Nulla ma gli organizzatori dell'attentato a Giulio Cesare si accordarono certamente con mezzi più semplici e non perciò meno efficaci. Le persone si sono sempre insultate e diffamate usando la parola, la scrittura e qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile. La caratteristica di internet è proprio questa: la disponbilità; internet è popolare e mette di fronte al rischio di non poter più controllare le masse. Si tenta di individuare un responsabile per qualunque affermazione irriverente ma il responsabile è sempre lo stesso: l'individuo indistinto tra miliardi di suoi simili.
Come ambiente di comunicazione globale internet si autoregola. Ci vorrà soltanto un po' di tempo perché si formino nella coscienza comune quei criteri di affidabilità ed autorevolezza che impongono a chi consulta l'informazione di assegnarle un punteggio di fiducia e siamo già passati dal "lo dice internet" di quindici anni fa al contemporaneo "ho letto una cosa che mi ha fatto riflettere"; il prossimo passo sarà "Tizio, che conosco e non ne ha mai sbagliato una, ha scritto (su internet ma in fondo non è importante)".
Noi siamo nel posto giusto per renderci conto dei meccanismi umani di regolazione della trasmissione delle informazioni: una grande piazza a tema dove chi scrive viene giudicato dagli altri e si forma per questo una fama di maggiore o minore credibilità. Il nickname, quando per ragioni di riservatezza non si può collegare direttamente ad una persona, ha bisogno di crearsi una propria reputazione per essere preso sul serio e diventa per questo affidabile oppure apertamente ignorato, quindi innocuo.
Di fronte ad un vuoto normativo che è soltanto immaginario i giudici stanno prendendo decisioni che vanno oltre il mezzo e coinvolgono l'individuo, che commette azioni delle quali risponde indifferentemente dal mezzo usato per compierle. Mentre si cerca una regola, la si è già trovata.
 
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M

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Esatto, come se cose come diffamazione o bullismo siano nati con internet.. Ci sono sempre state persone (ne conosco un infinità) che leggono/sentono un informazione (non necessariamente su internet, appunto) e senza andare prima a VERIFICARNE la veridicità (almeno della fonte, qualora non possibile del fatto di per se) la prendono subito come veritiera... La soluzione a mio parere più che sanzionare dovrebbe essere cercare di far capire che ogni informazione presa su internet, o anche ogni insulto o simile, andrebbe presa con le pinze, proprio perchè nella maggiorparte dei casi chi la scrive "non ci mette la faccia"..
 
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legnaro
Trendmicro ha pubblicato una ricerca che spiega il funzionamento dell'industria delle fake news.

Il nome completo è "The Fake News Machine: How Propagandists Abuse the Internet and Manipulate the Public".

Dapprima si individua il gruppo sociale da influenzare, poi si acquistano tutti gli strumenti (nel documento sono riportati anche i prezzi, alcuni esigui, per ogni pacchetto di follower, like, views), ed infine avviene la distribuzione dei contenuti falsi.

La procedura continuerà a ripetersi per suggestionare ogni resistenza e per destabilizzare l'interpretazione soggettiva. Così facendo i cicli successivi saranno più efficaci perchè l'opinione viene spostata poco per volta, a piccoli passi, come descritto nella "Finestra di Overton".

it.wikipedia.org/wiki/Finestra_di_Overton
 
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