Vi lancio questa idea, colleghi punter-avvocati:
da questo stralcio fresco fresco preso dal sito del comune di Pg:
https://www.comune.perugia.it/cpg/albopretorioonline/Ricerca.aspx
Che ne dite se si facesse ricorso al TAR x questa palese ingiustizia discriminatoria? Sicuramente verrebbe accolta. Propongo una colletta online tipo crowdfunding x pagare le spese!!!
Preso atto che personale dello scrivente Comando Polizia Municipale, ha confermato l’aumento del fenomeno con l’arrivo della stagione primaverile, per come rappresentato dalla Prefettura ed in particolare nelle seguenti vie :
CONT
Evidenziato che il richiesto provvedimento ha, tra l’altro, la finalità di contrastare il degrado urbano, legato alla visibilità raggiunta dalla prostituzione su strada ed il danno all’immagine della città, nonché tutelare la pubblica decenza;
O R D I N A
E’ vietato, nel periodo dal 20.04.2017 al 31.10.2017, in str./via Settevalli – via Caprera - via Dottori - via Piccolpasso - via Canali – via Campo di Marte - via del Macello – via del Lavoro -via Barteri - via Nuvolari – via Conti - via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia – Bettolle direzione Perugia) – via del Minatore – Str. di Lacugnano - via Penna – via Cestellini - Str. Cenerente Colle Umberto - Str. Colle Umberto - Ponte Nese, di intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti:
- permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione;
- assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali;
- indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore.
La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma.
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Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
da questo stralcio fresco fresco preso dal sito del comune di Pg:
https://www.comune.perugia.it/cpg/albopretorioonline/Ricerca.aspx
Che ne dite se si facesse ricorso al TAR x questa palese ingiustizia discriminatoria? Sicuramente verrebbe accolta. Propongo una colletta online tipo crowdfunding x pagare le spese!!!
Preso atto che personale dello scrivente Comando Polizia Municipale, ha confermato l’aumento del fenomeno con l’arrivo della stagione primaverile, per come rappresentato dalla Prefettura ed in particolare nelle seguenti vie :
CONT
Evidenziato che il richiesto provvedimento ha, tra l’altro, la finalità di contrastare il degrado urbano, legato alla visibilità raggiunta dalla prostituzione su strada ed il danno all’immagine della città, nonché tutelare la pubblica decenza;
O R D I N A
E’ vietato, nel periodo dal 20.04.2017 al 31.10.2017, in str./via Settevalli – via Caprera - via Dottori - via Piccolpasso - via Canali – via Campo di Marte - via del Macello – via del Lavoro -via Barteri - via Nuvolari – via Conti - via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia – Bettolle direzione Perugia) – via del Minatore – Str. di Lacugnano - via Penna – via Cestellini - Str. Cenerente Colle Umberto - Str. Colle Umberto - Ponte Nese, di intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti:
- permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione;
- assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali;
- indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore.
La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma.
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Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.