Fioriscono le tope all’arrivo della stagione primaverile!

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Vi lancio questa idea, colleghi punter-avvocati:
da questo stralcio fresco fresco preso dal sito del comune di Pg:

https://www.comune.perugia.it/cpg/albopretorioonline/Ricerca.aspx

Che ne dite se si facesse ricorso al TAR x questa palese ingiustizia discriminatoria? Sicuramente verrebbe accolta. Propongo una colletta online tipo crowdfunding x pagare le spese!!!:ok:

Preso atto che personale dello scrivente Comando Polizia Municipale, ha confermato l’aumento del fenomeno con l’arrivo della stagione primaverile, per come rappresentato dalla Prefettura ed in particolare nelle seguenti vie :
CONT
Evidenziato che il richiesto provvedimento ha, tra l’altro, la finalità di contrastare il degrado urbano, legato alla visibilità raggiunta dalla prostituzione su strada ed il danno all’immagine della città, nonché tutelare la pubblica decenza;

O R D I N A
E’ vietato, nel periodo dal 20.04.2017 al 31.10.2017, in str./via Settevalli – via Caprera - via Dottori - via Piccolpasso - via Canali – via Campo di Marte - via del Macello – via del Lavoro -via Barteri - via Nuvolari – via Conti - via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia – Bettolle direzione Perugia) – via del Minatore – Str. di Lacugnano - via Penna – via Cestellini - Str. Cenerente Colle Umberto - Str. Colle Umberto - Ponte Nese, di intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti:

- permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione;
- assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali;
- indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore.
La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma.

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Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
 
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In primo luogo, bisogna essere sanzionati ed in secondo si ha l'obbligo d'assistenza legale in merito.
 
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  • #4
Franco ti sbagli. Nella delibera si parla di ricorso alla delibera infatti fa rifermento al termine della data di pubblicazione. Ovvero 60 gg x ricorso al TAR e 120 x ricorso al presidente della repubblica.
 
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Franco ti sbagli. Nella delibera si parla di ricorso alla delibera infatti fa rifermento al termine della data di pubblicazione. Ovvero 60 gg x ricorso al TAR e 120 x ricorso al presidente della repubblica.
Non mi è mai capitato, ma da quello che so, bisogna essere sanzionati anche per fare ricorso al competente TAR, oltre che alla Magistratura civile ed il costo relativo dovrebbe aggirarsi attorno agli € 3000,00.
Giustamente, con il Tribunale Amministrativo si cancella la relativa Ordinanza, mentre con la Giustizia Civile si disapplica lo stesso decreto in via incidentale, con conseguente demolizione del connesso verbale di sanzione.
 
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Insomma, a Perugia si può andare a mignotte solo con l'ora solare, con quella legale no.
 
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...beh, e contro una siffatta ordinanza, sostenendo quali tesi formuleresti un ricorso?
 
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Tale Ordinanza non è conforme ai principi generali dell'Ordinamento, siccome: tende a rivelare come prostitute solo dal rispettivo atteggiamento e/o abbigliamento in palese violazione dell'articolo 7 della Legge 75/1958 "Merlin", che vieta alle Autorità di registrare anche indirettamente le donne come meretrici o sospette tali, richiama l'applicazione di eventuali alte normative e tale è in contrasto con i principi d'extra ordinem sull'obbligo di contingibilità ed urgenza in merito e soprattutto su quest'ultimo fattore, il problema trattato è causato unicamente dalla prostituzione su strada durante le stagioni calde, il quale anche se è temporaneo non ha i requisiti di periodicità, ma le caratteristiche di cadenza periodica ed ordinaria.
 
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