Trattenimento presso le sedi di Polizia.

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Visto e considerato questo: https://community.punterforum.com/showthread.php?t=3003&p=2412602&viewfull=1#post2412602
affermo che abbiamo i seguenti parametri legislativi:
Art. 11 Legge 191/1978: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato compiuto e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al procuratore della Repubblica e' data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto".
Art. 323 Codice Penale: (Abuso d'ufficio). "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".
 
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Guarda che probabilmente l'accompagnamento in caserma viene fatto ai sensi dell'art. 4 del TULPS.....
 
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Ho appena visionato l'articolo 4 del TULPS (R.D. 773/1931 e modifiche) e non ho letto nulla dell'accompagnamento relativo, salvo la mancata esibizione dei rispettivi documenti.
Naturalmente, chiarisco che mi riferisco esclusivamente al fatto che si mostrino documenti identificativi.
 
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nel sobborgo londinese di Walworth
Cosa accade se non esibisco i documenti alle forze dell’ordine?

Nel caso tu sia un soggetto pericoloso o sospetto e ti rifiuti di esibire i documenti alle forze dell’ordine, rischi l’arresto fino a due mesi o l’ammenda sino a centotré euro[SUP]5[/SUP][SUP]6[/SUP].
La qualificazione di soggetto pericoloso o sospetto è lasciata alla discrezionalità dell’agente delle forze dell’ordine[SUP]7[/SUP], ovviamente tale circostanza dovrà poi essere provata nel processo.
Anche in questo caso, ancora prima del processo, le forze dell’ordine hanno il diritto di portarti in caserma o in commissariato per l’identificazione.
Il fermo non può durare più di 24 ore e non hai diritto all’avvocato.
In ogni caso, dovrai affrontare un processo penale e dimostrare in giudizio la tua innocenza, ad esempio provando che non c’erano situazioni di pericolo che giustificavano l’esibizione dei documenti alle forze dell’ordine.

https://studiolegalepappa.com/cosa-si-rischia-a-non-esibire-i-documenti-alle-forze-dellordine/

[url]https://www.avvocatoflash.it/blog/diritto-penale/fornire-le-proprie-generalita-ad-un-pubblico-ufficiale-e-un-obbligo

[/URL]
 
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Ho appena visionato l'articolo 4 del TULPS (R.D. 773/1931 e modifiche) e non ho letto nulla dell'accompagnamento relativo, salvo la mancata esibizione dei rispettivi documenti.
Naturalmente, chiarisco che mi riferisco esclusivamente al fatto che si mostrino documenti identificativi.

Ciao Franco cito testualmente l'art. 4 del tulps.."".L.'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette*e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.""""...... pericolose o sospette o che si rifiutano di provare la loro identita'. Non servono tutti i 3 requisiti. Se per l'autorita' di Ps sei "sospetto" vieni sottoposto ai rilievi segnalatici. L'art. 4 non specifica i casi in cui uno e' ritenuto sospetto lasciando ampia discrezionalita' all' autorita' di Ps. Comunque se una ragazza ritiene di aver subito un abuso da parte delle FFPP puo" fare sempre denuncia ma credo che difficilmente trovi un Giudice che li dia ragione.
 
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In tal caso, una volta accertata l'identità ed effettuata la segnalazione in merito, non è necessario accompagnare la stessa persona più di una volta alla sede delle Forze dell'Ordine.
 
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Nel corso della mia carriera punteristica sono stato fermato una sola volta dalle forze dell'ordine e non mi hanno portato in caserma, mi hanno fatto salire in macchina e hanno raccolto la mia testimonianza dopo aver parcheggiato lì vicino al centro massaggi cinese dove mi ero recato.
Non sono più tornato in un centro cina da lì in poi.
 
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Posso dire d'essere stato fermato e registrato innumerevoli volte nel corso di 27 anni di frequenza di OTR, ma mai sono stato portato in una sede delle Forze dell'Ordine.
 
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