La legge non ammette ignoranza

Registrato
28 Agosto 2010
Messaggi
2.540
Reaction score
250
Girovagando per la rete è saltato fuori questo interessante articolo che secondo me qualcuno dovrebbe leggere con la stessa attenzione con la quale legge le nostre critiche al loro locale che sai, magari capiscono che alle volte forse non operano in maniera diciamo non troppo ortodossa.
 

Allegati

  • Screenshot_20191119-112348.jpg
    Screenshot_20191119-112348.jpg
    13,1 KB · Visite: 217
Registrato
28 Agosto 2010
Messaggi
2.540
Reaction score
250
  • Creatore Discussione
  • #2
Così forse si legge meglio.
 

Allegati

  • Cattura.jpg
    Cattura.jpg
    50,8 KB · Visite: 186
Commenta
Registrato
28 Agosto 2010
Messaggi
2.540
Reaction score
250
  • Creatore Discussione
  • #4
Non posso mettere il link perchè è un Pdf che si trova su un sito dove si ha accesso solo se si è registrati.
Faccio copia-incolla del testo che così lo leggiamo bene tutti.

Almeno una volta, ciascuno di noi si sarà trovato a propendere
o meno per l’acquisto di un determinato bene o servizio
basandosi sulle recensioni positive o negative degli utenti
che hanno, almeno in teoria, avuto la possibilità di fare esperienza
diretta con una certa azienda.
Nel mondo di oggi, dove e-commerce, marketing digitale e
portali che utilizzano il web come mezzo per vendere e acquistare
costituiscono la quotidianità, le recensioni sono
diventate lo strumento principale per valutare - ancora prima
di averli provati - i prodotti e i servizi offerti dalle varie
aziende.
Purtroppo però non è tutto oro quello che luccica: data infatti
la grande platea di persone che ha accesso ad internet,
ed è sempre più facile imbattersi in recensioni fasulle (sia
in senso negativo che positivo) che come tali condizionano in
modo errato il giudizio dei consumatori.
Fino a qualche mese fa sembrava che tutti fossero al corrente
di questa “pratica” ma che nessun provvedimento
concreto fosse mai stato preso per arginare il fenomeno.
La sentenza del Tribunale di Lecce
Con una sentenza del 12 settembre 2018, il Tribunale Penale
di Lecce ha preso una forte posizione a riguardo, imponendo
una multa di € 8.000,00 e 9 mesi di carcere – senza
sospensione condizionale della pena - al proprietario di
un noto sito che vendeva pacchetti di recensioni finte ad
aziende.
La vicenda era iniziata nel 2015 quando un famoso portale
di recensioni aveva identificato un’azienda che, operando
illegalmente, si offriva - previo pagamento – di scrivere
recensioni false per alberghi, con l’intento di migliorare il
loro profilo sul portale e consentire così un “ritorno” economico
non indifferente.
Il portale in questione, nel tempo, ha rimosso e bloccato oltre
1.000 tentativi di invio di recensioni ad opera di questa
azienda, relative a centinaia di strutture.
Prima del caso di cui si è occupato il Tribunale Penale di Lecce,
scrivere recensioni false rappresentava già una violazione
della legge ma solo con la pronuncia di settembre il truffatore
è stato condannato alla reclusione.
Per la prima volta quindi, nello scrivere recensioni false sotto
falso nome, la giurisprudenza ha ravvisato il reato di sostituzione
di persona previsto e punito dall’art. 494 del codice
penale.
Il reato di sostituzione di persona
Secondo l’articolo 494 del codice penale, è punibile con
la reclusione sino ad un anno chiunque - al fine di procurare
a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un
danno - induce taluno in errore, sostituendo la propria
all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso
nome o stato.
Questa ipotesi illecita è stata introdotta a tutela della
pubblica fede contro tutti quei comportamenti legati all'identità
personale e caratterizzati dall'inganno ai danni di
un numero indeterminato di individui che, nell'ambito dei
rapporti sociali, devono dare fiducia a determinate attestazioni.
Come infatti ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione
con la sentenza n. 46674 del 2007, gli inganni causati
da chi si “macchia” di tale illecito sono tali da superare la
ristretta cerchia di un determinato destinatario e non insidiano
quindi soltanto la fede privata bensì anche la fede
pubblica.
Per la configurazione della fattispecie criminosa di cui
all’art. 494 del codice penale è richiesto il dolo specifico,
e quindi la volontà del soggetto di indurre qualcuno
in errore, il cui comportamento deve essere tale da procurare
a sé o ad altri un vantaggio (patrimoniale e non).
Una legge utile ma che non risolve il problema
Non ci si può illudere che il problema possa dirsi risolto,
anche dopo la sentenza del settembre 2018, perché è impensabile
- data la vastità del mondo digitale - doversi rimettere
per ogni singolo caso al lavoro della magistratura
o alla buona volontà dei singoli.
Per cercare di arginare con forza il fenomeno è necessario
che siano in primis i portali, che “vivono” di recensioni, ad
inibire il rilascio di recensioni anonime o l’utilizzo di nickname
di comodo.
Ciascuno di noi deve essere quindi libero di esprimere la
propria opinione, ma l’azienda che viene recensita – come
anche le persone che leggono la recensione – devono avere il
diritto di conoscere la reale identità dell’autore e di sapere se
questo sta raccontando esperienze autentiche o meno.
 
Commenta
Registrato
22 Settembre 2014
Messaggi
537
Reaction score
216
Località
Contrada del Bottonuto
Il punto è un altro Verese e, teoricamente, è molto più grave giacché, non trattandosi di automobili o di alberghi, ma di prostitute, il fatto che uno dia consigli (esempio: vai con quella, o con quell'altra, o lei è la migliore) o faccia chiaramente lo sponsor, si espone non al reato di sostituzione di persona ma di favoreggiamento della prostituzione (nel caso di recensione gratuita) o di sfruttamento (nel caso in cui venisse anche remunerato). Ed infatti tali attività sono espressamente vietate dal regolamento di questo forum in quanto le recensioni devono limitarsi a raccontare la propria esperienza e non a consigliare o manifestare giudizi.
Un saluto,
Hilts
 
Commenta
Registrato
28 Agosto 2010
Messaggi
2.540
Reaction score
250
  • Creatore Discussione
  • #6
Bravissimo Hilts!
Qua oltre al reato spiegato dal legale riguardo a chi vende e a chi commissiona rece fasulle c'è anche il reato di favoreggiamento o peggio di sfruttamento dato che chi compie certe azioni lucra su delle prostitute.
Difatti come ben vedi anche tu sono anni che mi limito a rece sintetiche ed essenziali al contrario di altri lidi dove il pompaggio delle ragazze potrebbe essere interpretato come becera sponsorizzazione.
 
Commenta
Alto