Depenalizzazione atti osceni e contro la pubblica decenza.

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per il momento
ma al massimo nel giro di 2/3 mesi il decreto legislativo sarà emanato e non saranno più illeciti penali ma amministrativi
 
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praticamente Milano
da come ho capito con questi ormai quasi ex reati "degradati" a illeciti amministrativi la sanzione da pagare alla fine è più alta di quello che si rischiava prima...

certo che si evitano rotture di coglioni con avvocati, tribunali ecc., ma già che c'erano....
 
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da come ho capito con questi ormai quasi ex reati "degradati" a illeciti amministrativi la sanzione da pagare alla fine è più alta di quello che si rischiava prima...

certo che si evitano rotture di coglioni con avvocati, tribunali ecc., ma già che c'erano....
Penso proprio di no, visto che ai sensi dell'articolo 10 della Legge 689/1981, non si potrebbero pagare più di 15.000,00 con le sanzioni amministrative. Sottolineo che un processo penale dovrebbe costare di più, a prescindere dalla tenuità del fatto, la quale non sempre si può applicare (art. 131bis del Codice Penale).
Però, resterà in vigore il reato di atti osceni in luoghi pubblici/aperti al pubblico abitualmente frequentato da minori o nelle relative immediate vicinanze.
 
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sì ma multe da 5000 a 10000 euro??
Io non capirò mai questa mentalità italiana del: non controlliamo quasi mai, ma la volta che ti becchiamo ti roviniamo la vita.
Un po' come per l'alcool alla guida, se ti beccano ti distruggono, ma i controlli sono molto poco frequenti.
 
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ma per fare un esempio, se uno va in camporella in mezzo ai campi è teoricamente sanzionabile?
 
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Certamente per gli atti osceni colposi (art. 527 comma terzo del Codice Penale), con una sanzione amministrativa fino ad €350,00.
Se sono nullatenete,nulla di intestato,in passivo nei conti in banca,da dove mi prendono i soldini se mi condannano a pagare 5.000€ ?
Sequestrano il mio stipendio dal mio datore di lavoro?
Così tanto per fare un esempio, in questo paese di mentecatti meglio fare le peggiori congetture possibili,che spesso ci si azzecca.
Grazie per l'eventuale risposta.
 
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Se sono nullatenete,nulla di intestato,in passivo nei conti in banca,da dove mi prendono i soldini se mi condannano a pagare 5.000€ ?
Sequestrano il mio stipendio dal mio datore di lavoro?
Così tanto per fare un esempio, in questo paese di mentecatti meglio fare le peggiori congetture possibili,che spesso ci si azzecca.
Grazie per l'eventuale risposta.

In quel caso... Ti faranno una mu-lta a tasso fisso. :prankster2:
 
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Se sono nullatenete,nulla di intestato,in passivo nei conti in banca,da dove mi prendono i soldini se mi condannano a pagare 5.000€ ?
Sequestrano il mio stipendio dal mio datore di lavoro?
Così tanto per fare un esempio, in questo paese di mentecatti meglio fare le peggiori congetture possibili,che spesso ci si azzecca.
Grazie per l'eventuale risposta.
Dal tuo datore di lavoro direttamente no, ma forse ti fanno dei prelievi forzosi sul tuo C/C, esattamente come attualmente per tutte le altre sanzioni amministrative o tasse non pagate.
 
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I relativi Decreti Legislativi sono stati approvati oggi nel Consiglio dei Ministri.
Aspetto di osservare i connessi testi sulla Gazzetta Ufficiale, prima di mostrare i vecchi ed i nuovi dettami, con relativi commenti.
 
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http://www.laleggepertutti.it/108956_atti-osceni-come-difendersi-dalla-nuova-sanzione-amministrativa

Atti osceni: come difendersi dalla nuova sanzione amministrativa

Con l’intervento della depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico, fare sesso per la strada, appartandosi in auto, non è più un comportamento punibile con una sanzione penale: a seguito della riforma, infatti, non si tratta più di reato, ma di semplice illecito amministrativo. Risultato: fedina penale immacolata e cegamento di una sanzione, al pari delle comunissime multe, ma di importo notevolmente superiore alla vecchia pena: da 5.000 a 30.000 euro.

Retroattività della norma
La nuova norma si applica tanto alle violazioni che saranno commesse da oggi in poi, tanto a quelle avvenute prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, tanto a quelle passate ma ancora non contestate o scoperte. L’importante è che il procedimento non si sia definitivamente chiuso con una sentenza irrevocabile.
Chi ha subìto, negli scorsi mesi, una condanna in primo o secondo grado per atti osceni in luogo pubblico, può comunque impugnare la sentenza e chiedere l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tal caso, in grado di appello o in Cassazione, il giudice revoca la sentenza o il decreto.

Cosa cambia da oggi
Per tutte le violazioni commesse a partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto oppure per i procedimenti non ancora avviati, la polizia che abbia scoperto la coppia commettere gli atti osceni non invierà più la comunicazione di notizia di reato in Procura, ma seguire le regole previste dalla legge 689/81, che è quella degli illeciti amministrativi che già si applica, per esempio, ai protesti, ecc.
Dunque, innanzitutto l’autorità deve procedere a contestare formalmente la contravvenzione, fermando i trasgressori e stilando un verbale sul posto. Una copia del verbale dovrà essere trasmetta alla autorità amministrativa competente (che cambia in base alla tipologia di violazione: per es. il Prefetto).
Verrà quindi notificata, a casa di entrambe le persone che hanno commesso la violazione, la contravvenzione vera e propria: in essa vi dovrà essere, oltre alla determinazione dell’importo della multa, anche l’indicazione della possibilità di trasmettere scritti difensivi o essere ascoltato personalmente, nonché facoltà di estinguere la violazione con pagamento in misura ridotta.
Ovviamente, la multa non sarà unica per la coppia, ma ciascuno dei due soggetti pagherà una autonoma contravvenzione, in misura intera.

Come presentare ricorso
Si può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione (60 giorni se il soggetto risiede all’estero). Anche se si può presentare il ricorso personalmente, senza cioè bisogno di “assistenza tecnica di un professionista” è certamente conveniente – per i risvolti di procedura sconosciuti a chi non pratica il foro – farsi assistere da un avvocato: in tal caso, si eviterà anche di ricevere notifiche di atti in casa propria, evitando comprensibili imbarazzi; le notifiche saranno invece spedite presso lo studio del professionista.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Dunque, il trasgressore sarà comunque tenuto a pagare la contravvenzione. Se si vuole evitare tale conseguenze – particolarmente dannosa per le tasche di chi non lavora, attesi gli importi della multa – è necessario, nel ricorso, presentare anche la cosiddetta richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
Dopo la presentazione del ricorso, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
Nel corso del giudizio il giudice verifica le prove fornite dal trasgressore a proprio vantaggio.
Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il magistrato, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
In alternativa al ricorso al giudice, l’interessato può presentare scritti difensivi alla stessa autorità amministrativa che ha emanato la contravvenzione, chiedendo di essere ascoltato personalmente. In tal caso, la proposizione del ricorso si fa in carta semplice, senza pagamento di contributo unificato (che, invece, è necessario per il ricorso al giudice di Pace).
 
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http://www.laleggepertutti.it/108956_atti-osceni-come-difendersi-dalla-nuova-sanzione-amministrativa

Atti osceni: come difendersi dalla nuova sanzione amministrativa

Con l’intervento della depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico, fare sesso per la strada, appartandosi in auto, non è più un comportamento punibile con una sanzione penale: a seguito della riforma, infatti, non si tratta più di reato, ma di semplice illecito amministrativo. Risultato: fedina penale immacolata e cegamento di una sanzione, al pari delle comunissime multe, ma di importo notevolmente superiore alla vecchia pena: da 5.000 a 30.000 euro.

Retroattività della norma
La nuova norma si applica tanto alle violazioni che saranno commesse da oggi in poi, tanto a quelle avvenute prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, tanto a quelle passate ma ancora non contestate o scoperte. L’importante è che il procedimento non si sia definitivamente chiuso con una sentenza irrevocabile.
Chi ha subìto, negli scorsi mesi, una condanna in primo o secondo grado per atti osceni in luogo pubblico, può comunque impugnare la sentenza e chiedere l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tal caso, in grado di appello o in Cassazione, il giudice revoca la sentenza o il decreto.

Cosa cambia da oggi
Per tutte le violazioni commesse a partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto oppure per i procedimenti non ancora avviati, la polizia che abbia scoperto la coppia commettere gli atti osceni non invierà più la comunicazione di notizia di reato in Procura, ma seguire le regole previste dalla legge 689/81, che è quella degli illeciti amministrativi che già si applica, per esempio, ai protesti, ecc.
Dunque, innanzitutto l’autorità deve procedere a contestare formalmente la contravvenzione, fermando i trasgressori e stilando un verbale sul posto. Una copia del verbale dovrà essere trasmetta alla autorità amministrativa competente (che cambia in base alla tipologia di violazione: per es. il Prefetto).
Verrà quindi notificata, a casa di entrambe le persone che hanno commesso la violazione, la contravvenzione vera e propria: in essa vi dovrà essere, oltre alla determinazione dell’importo della multa, anche l’indicazione della possibilità di trasmettere scritti difensivi o essere ascoltato personalmente, nonché facoltà di estinguere la violazione con pagamento in misura ridotta.
Ovviamente, la multa non sarà unica per la coppia, ma ciascuno dei due soggetti pagherà una autonoma contravvenzione, in misura intera.

Come presentare ricorso
Si può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione (60 giorni se il soggetto risiede all’estero). Anche se si può presentare il ricorso personalmente, senza cioè bisogno di “assistenza tecnica di un professionista” è certamente conveniente – per i risvolti di procedura sconosciuti a chi non pratica il foro – farsi assistere da un avvocato: in tal caso, si eviterà anche di ricevere notifiche di atti in casa propria, evitando comprensibili imbarazzi; le notifiche saranno invece spedite presso lo studio del professionista.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Dunque, il trasgressore sarà comunque tenuto a pagare la contravvenzione. Se si vuole evitare tale conseguenze – particolarmente dannosa per le tasche di chi non lavora, attesi gli importi della multa – è necessario, nel ricorso, presentare anche la cosiddetta richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
Dopo la presentazione del ricorso, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
Nel corso del giudizio il giudice verifica le prove fornite dal trasgressore a proprio vantaggio.
Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il magistrato, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
In alternativa al ricorso al giudice, l’interessato può presentare scritti difensivi alla stessa autorità amministrativa che ha emanato la contravvenzione, chiedendo di essere ascoltato personalmente. In tal caso, la proposizione del ricorso si fa in carta semplice, senza pagamento di contributo unificato (che, invece, è necessario per il ricorso al giudice di Pace).
Ho messo un mio commento sull'articolo in merito.
 
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale della Repubblica Italiana n. 17 del 22 gennaio 2016, il Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016.

Di seguito s’elencano i vecchi articoli del Codice Penale, relativi agli illeciti in questione:

Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
La pena e’ aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.

Di seguito sono descritti i nuovi relativi articoli (ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 6 D.Lgs. 8 del 2016) le cui modifiche saranno in vigore dal 06 febbraio 2016:

Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Orbene, si può notare che, a prescindere dal comma secondo del rinnovato articolo 527 in merito, che e’ rimasto inalterato, le sanzioni penali suddette sono state sostituite da quelle amministrative e quindi esse stesse, anche se molto salate, hanno cambiato la giurisdizione giudicante, passando a quella civile. In tal modo non si avrà l’iscrizione della relativa sanzione nel Casellario Giudiziario penale e di conseguenza, nemmeno nel certificato dello stesso Organo giuridico.
L’Ente preposto ad emanare le suddette sanzioni amministrative sarà il Prefetto, come già avviene per il caso dell’articolo 527 comma terzo del Codice Penale; quindi, se si volesse contestare il verbale relativo, bisognerà scrivere una tesi difensiva all’Autorità suddetta, magari negando l’applicazione degli atti osceni dolosi (art. 527 comma primo C.P.), erroneamente supposti al posto di quelli colposi (art. 527 comma terzo C.P.), se si sta in zone isolate e buie, ovvero in quest’ultima condizione perfino la non sussistenza di alcun fatto illecito. Se successivamente lo stesso Prefetto riterrà infondata questa tesi difensiva, il medesimo invierà al trasgressore in questione l’Ordinanza Ingiunzione di pagamento, che si potrà impugnare al Giudice competente, con magari i medesimi motivi di discolpa. In quest’ultimo caso, la Prefettura sarà obbligata a consegnare alla Cancelleria del detto Magistrato tutta la documentazione almeno dieci giorni prima dell’inizio della prima udienza connessa, pena l’accoglimento del relativo ricorso della parte ricorrente in merito.
Ricordo anche che le sanzioni amministrative, pur essendo nella giurisdizione civile, seguono i principi generali del diritto penale e quindi, nei casi di atti osceni in luoghi appartati, anche di giorno, oppure per gli atti contrari alla pubblica decenza, come vestirsi di sole scarpe e borsetta lungo le strade extraurbane in orario notturno e non serale, potrebbe far scaturire la neo non punibilità per tenuità del corrispondente fatto (art. 131bis del Codice Penale). Difatti, qualche Giudice di Pace ha recentemente dichiarato nullo i verbali dell’autovelox, siccome il connesso trasgressore ha oltrepassato il relativo limite di velocità di solo qualche km/h. Perciò, pure tale fattore potrebbe essere utilizzato per la suddetta tesi difensiva.
Comunque, visto e considerato che le sanzioni amministrative in questione sono fin troppo elevate, anche se, ai sensi dell’articolo 10 comma primo della Legge 689/1981, le dette penalizzazioni non possono essere superiori a 15.000,00 euro, sarebbe sempre meglio osservare i suggerimenti delle Sentenze della Cassazione n. 37129 del 2003, 6340 del 2006 e 30242 del 2011, le quali affermano che gli illeciti degli atti osceni in autovettura in pubblica vista, sono esclusi se i vetri del medesimo veicolo sono appannati, ovvero coperti.
In più, le sanzioni amministrative in tema sarebbero proprio evitabili, anche con un bel ricorso al Giudice di Pace in merito, ovvero al Tribunale Ordinario se il massimo edittale della corrispondente sanzione supera i 15.493,00 (art. 6 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 150 del 2011). Sottolineo che in tal ultimo caso, previsto per la violazione dell’articolo 527 comma primo, si può sempre non essere assistiti legalmente (art. 6 comma 9 dello stesso D.Lgs. suddetto), tranne che sicuramente, a differenza del Giudice di Pace, per il Magistrato Ordinario si dovrà pagare un contributo unificato un po’ più elevato.
Inoltre, tutti coloro che hanno avuto condanne definitive per i reati dei vecchi articoli 527 comma primo e 726 del Codice Penale, avranno la cancellazione di queste dal Casellario Giudiziale ed anche dal connesso certificato penale, siccome entrerà in vigore la così detta “abolitio criminis” in merito.
Naturalmente in ambito OTR, non solo le pays residenti all’estero e nulla tenenti in Italia non pagheranno mai niente, avendo difficilmente ripercussioni in merito, ma esse stesse sicuramente tenderanno ad imboscarsi con i propri punters non molto distanti dal ciglio della strada d’adescamento in questione, ovvero in zone non molto nascoste, al fine di sentirsi più al sicuro da eventuali rapinatori. Di conseguenza, bisognerà far attenzione, visto che le sanzioni amministrative in merito non sono per nulla basse.
Riassumendo in generale, i punti di difesa per contestare eventuali non gravosità di atti osceni e contrari alla pubblica decenza sono i seguenti:
- Non sussistenza di alcun fatto illecito, per essere stati lontano dalla vista pubblica;
- Atti osceni in luoghi pubblici/aperti al pubblico/esposti al pubblico colposi e non dolosi, per essere stati lontano dalla vista pubblica;
- Tenuità del fatto e quindi non pagamento della connessa sanzione per essere stati lontano dalla vista pubblica ed essersi messi nudi in atteggiamento adescatorio su una strada extraurbana ed in orario notturno (23.00-07.00), quando vige per i mezzi di telecomunicazione una fascia temporale non più a tutela dei minori, nella quale e’ possibile utilizzare un linguaggio contrario alla pubblica decenza e mandare in onda film vietati ai minori di anni quattordici.
Spero di essere stato chiaro e comprensivo in tutto.
 
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Scusate...

ad un certo punto, ho perso il filo con tutti sti tecnicismi...

provo a tradurre per i profani, visto che mi sembra chiaro che in Italia tromabno solo gli avvocati!!! ;)

Vediamo se ho capito...

Trombando con le OTR:

1)_ Non si rischia più il gabbio, nemmeno a livello teorico.

2)_ Ci si becca un multone che di questi tempi, come hanno detto altri, forse era meglio il gabbio...

3)_ Che tu stia trombando con la tua fidanzatina o con una OTR, il rischio è identico.

4)_ Se trombo nel cortile di un asilo perché sono un fottuto malato di mente da internare e ne ho trovata una sciroccata almeno quanto me, è ancora un reato penale. (sia chiaro, era ipotetico)

5)_ Ad un certo punto qualcuno ha detto che si rischia di pagare di più con una loft... o ho capito male?

A questo punto, mi sorgono alcuni interrogativi:

A)_ Chi e come decide se pago il minimo o il massimo? (almeno sui "vietato fumare", spiegavano esplicitamente che in caso di trasgressione davanti a una che aveva evidentemente fornicato, la multa era doppia)

B)_ Ma ndo cacchio se pò scopa' sereni in questo paese??? Con tutti i problemi che abbiamo, si occupano di questo???

Da tutto ciò, ne concludo:

_ Dai 18 a circa i 25 anni (età in cui sono andato a vivere solo soletto) trombavo come un riccio con le mie amichette no-pay in macchina: non sapevo di essere stato un pericoloso criminale plurirecidivo!!!

_ Per l'orgia a piazza del Popolo, tocca ancora aspettare
 
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Il succo della questione è carceri piene e casse vuote... e ormai si rischia l'accusa di turpiloquio anche a mandare affanculo chi ti taglia la strada!!!

Ragazzi, occhio a non sbattere il mignoletto in pubblico, che la bestemmia parte facile!!! ;)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale della Repubblica Italiana n. 17 del 22 gennaio 2016, il Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016.

Di seguito s’elencano i vecchi articoli del Codice Penale, relativi agli illeciti in questione:

Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
La pena e’ aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.

Di seguito sono descritti i nuovi relativi articoli (ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 6 D.Lgs. 8 del 2016) le cui modifiche saranno in vigore dal 06 febbraio 2016:

Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Orbene, si può notare che, a prescindere dal comma secondo del rinnovato articolo 527 in merito, che e’ rimasto inalterato, le sanzioni penali suddette sono state sostituite da quelle amministrative e quindi esse stesse, anche se molto salate, hanno cambiato la giurisdizione giudicante, passando a quella civile. In tal modo non si avrà l’iscrizione della relativa sanzione nel Casellario Giudiziario penale e di conseguenza, nemmeno nel certificato dello stesso Organo giuridico.
L’Ente preposto ad emanare le suddette sanzioni amministrative sarà il Prefetto, come già avviene per il caso dell’articolo 527 comma terzo del Codice Penale; quindi, se si volesse contestare il verbale relativo, bisognerà scrivere una tesi difensiva all’Autorità suddetta, magari negando l’applicazione degli atti osceni dolosi (art. 527 comma primo C.P.), erroneamente supposti al posto di quelli colposi (art. 527 comma terzo C.P.), se si sta in zone isolate e buie, ovvero in quest’ultima condizione perfino la non sussistenza di alcun fatto illecito. Se successivamente lo stesso Prefetto riterrà infondata questa tesi difensiva, il medesimo invierà al trasgressore in questione l’Ordinanza Ingiunzione di pagamento, che si potrà impugnare al Giudice competente, con magari i medesimi motivi di discolpa. In quest’ultimo caso, la Prefettura sarà obbligata a consegnare alla Cancelleria del detto Magistrato tutta la documentazione almeno dieci giorni prima dell’inizio della prima udienza connessa, pena l’accoglimento del relativo ricorso della parte ricorrente in merito.
Ricordo anche che le sanzioni amministrative, pur essendo nella giurisdizione civile, seguono i principi generali del diritto penale e quindi, nei casi di atti osceni in luoghi appartati, anche di giorno, oppure per gli atti contrari alla pubblica decenza, come vestirsi di sole scarpe e borsetta lungo le strade extraurbane in orario notturno e non serale, potrebbe far scaturire la neo non punibilità per tenuità del corrispondente fatto (art. 131bis del Codice Penale). Difatti, qualche Giudice di Pace ha recentemente dichiarato nullo i verbali dell’autovelox, siccome il connesso trasgressore ha oltrepassato il relativo limite di velocità di solo qualche km/h. Perciò, pure tale fattore potrebbe essere utilizzato per la suddetta tesi difensiva.
Comunque, visto e considerato che le sanzioni amministrative in questione sono fin troppo elevate, anche se, ai sensi dell’articolo 10 comma primo della Legge 689/1981, le dette penalizzazioni non possono essere superiori a 15.000,00 euro, sarebbe sempre meglio osservare i suggerimenti delle Sentenze della Cassazione n. 37129 del 2003, 6340 del 2006 e 30242 del 2011, le quali affermano che gli illeciti degli atti osceni in autovettura in pubblica vista, sono esclusi se i vetri del medesimo veicolo sono appannati, ovvero coperti.
In più, le sanzioni amministrative in tema sarebbero proprio evitabili, anche con un bel ricorso al Giudice di Pace in merito, ovvero al Tribunale Ordinario se il massimo edittale della corrispondente sanzione supera i 15.493,00 (art. 6 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 150 del 2011). Sottolineo che in tal ultimo caso, previsto per la violazione dell’articolo 527 comma primo, si può sempre non essere assistiti legalmente (art. 6 comma 9 dello stesso D.Lgs. suddetto), tranne che sicuramente, a differenza del Giudice di Pace, per il Magistrato Ordinario si dovrà pagare un contributo unificato un po’ più elevato.
Inoltre, tutti coloro che hanno avuto condanne definitive per i reati dei vecchi articoli 527 comma primo e 726 del Codice Penale, avranno la cancellazione di queste dal Casellario Giudiziale ed anche dal connesso certificato penale, siccome entrerà in vigore la così detta “abolitio criminis” in merito.
Naturalmente in ambito OTR, non solo le pays residenti all’estero e nulla tenenti in Italia non pagheranno mai niente, avendo difficilmente ripercussioni in merito, ma esse stesse sicuramente tenderanno ad imboscarsi con i propri punters non molto distanti dal ciglio della strada d’adescamento in questione, ovvero in zone non molto nascoste, al fine di sentirsi più al sicuro da eventuali rapinatori. Di conseguenza, bisognerà far attenzione, visto che le sanzioni amministrative in merito non sono per nulla basse.
Riassumendo in generale, i punti di difesa per contestare eventuali non gravosità di atti osceni e contrari alla pubblica decenza sono i seguenti:
- Non sussistenza di alcun fatto illecito, per essere stati lontano dalla vista pubblica;
- Atti osceni in luoghi pubblici/aperti al pubblico/esposti al pubblico colposi e non dolosi, per essere stati lontano dalla vista pubblica;
- Tenuità del fatto e quindi non pagamento della connessa sanzione per essere stati lontano dalla vista pubblica ed essersi messi nudi in atteggiamento adescatorio su una strada extraurbana ed in orario notturno (23.00-07.00), quando vige per i mezzi di telecomunicazione una fascia temporale non più a tutela dei minori, nella quale e’ possibile utilizzare un linguaggio contrario alla pubblica decenza e mandare in onda film vietati ai minori di anni quattordici.
Spero di essere stato chiaro e comprensivo in tutto.
 
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Scusate...

ad un certo punto, ho perso il filo con tutti sti tecnicismi...

provo a tradurre per i profani, visto che mi sembra chiaro che in Italia tromabno solo gli avvocati!!! ;)

Vediamo se ho capito...

Trombando con le OTR:

1)_ Non si rischia più il gabbio, nemmeno a livello teorico.

2)_ Ci si becca un multone che di questi tempi, come hanno detto altri, forse era meglio il gabbio...

3)_ Che tu stia trombando con la tua fidanzatina o con una OTR, il rischio è identico.

4)_ Se trombo nel cortile di un asilo perché sono un fottuto malato di mente da internare e ne ho trovata una sciroccata almeno quanto me, è ancora un reato penale. (sia chiaro, era ipotetico)

5)_ Ad un certo punto qualcuno ha detto che si rischia di pagare di più con una loft... o ho capito male?

A questo punto, mi sorgono alcuni interrogativi:

A)_ Chi e come decide se pago il minimo o il massimo? (almeno sui "vietato fumare", spiegavano esplicitamente che in caso di trasgressione davanti a una che aveva evidentemente fornicato, la multa era doppia)

B)_ Ma ndo cacchio se pò scopa' sereni in questo paese??? Con tutti i problemi che abbiamo, si occupano di questo???

Da tutto ciò, ne concludo:

_ Dai 18 a circa i 25 anni (età in cui sono andato a vivere solo soletto) trombavo come un riccio con le mie amichette no-pay in macchina: non sapevo di essere stato un pericoloso criminale plurirecidivo!!!

_ Per l'orgia a piazza del Popolo, tocca ancora aspettare
1) Esatto, ovvero la sanzione penale, a prescindere dai luoghi frequentati dai minori o le relative immediate vicinanze.
2) Da quello che so, le relative spese processuali in campo penale non sarebbero state tanto minori.
3) Esatto.
4) Si rischia e si rischiava di pagare più delle loft, salvo far appannare o coprire i vetri dell'auto alcova in questione.

A) Sarà il Prefetto che stabilirà la somma della relativa sanzione, anche nella fattispecie colposa in merito.
B) Giustamente, si avrà una riduzione di lavoro per la giustizia penale, la quale è molto più massacrante di quella civile per chi subisce le connesse sanzioni e processi.

- Fino al 2000 gli atti osceni erano puniti con una multa (sanzione pecuniaria del delitto in campo penale) e la relativa condanna veniva scritta nel casellario giudiziale come tutte quelle penali. Dopo il suddetto anno, è stato introdotto un D.Lgs. che ha depenalizzato unicamente tale fattispecie illecita, lasciando inalterata quella dolosa. La Cassazione ha dichiarato che sussiste quest'ultima se si sta in un luogo facilmente frequentabile, come un parcheggio asfaltato senza luci. Invece, se la medesima zona non fosse frequentabile, come una strada di campagna in orario notturno, si hanno gli atti osceni colposi. Il tutto valevole per chiunque.

- Se si svolgesse oggi la detta operazione, sussisterebbe in merito la sanzione amministrativa fino a 15.000,00 per tutti i corrispondenti trasgressori.
 
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Il succo della questione è carceri piene e casse vuote... e ormai si rischia l'accusa di turpiloquio anche a mandare affanculo chi ti taglia la strada!!!

Ragazzi, occhio a non sbattere il mignoletto in pubblico, che la bestemmia parte facile!!! ;)
Esatto.
Attenti anche ad essere troppo in vista!
 
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