Fake ?

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Questa cosa, in realtà, ha anche una miniscuolo lato positivo per noi. Vuol dire che se andata da una che non mantiene ciò che promette potete benissimo andarvene senza pagare e lei non potrà fare nulla (legalmente) per recuperare "il maltolto"...

Ovvio, può sempre sputtanarvi con famiglia/lavoro e quant'altro, ma se siete stati abbastanza anonimi in realtà non potrà fare molto.

Puoi andartene senza problemi se una volta entrato in casa lei ti dice altre tariffe e tu non sei d'accordo,ma nel momento in cui tu rimani e non sei contento (dopo aver consumato) e non paghi lei ha tutto il diritto di chiamare la polizia e tu vai diritto in galera per violenza sessuale.
Ci sono sentenze di cassazione a tal proposito.
 
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AXL, non credo che ci possa essere una sentenza così.
Se la scopata è consenziente, non c'è violenza, e se lui non paga, non c'è obbligazione poiché, come detto in altro post, per le prestazioni sessuali non c'è assolutamente obbligo di controprestazione.
Chi paga "paga bene", cioè non può pretendere la somma indietro, ma chi non paga non è in difetto.

Chiamare la polizia non serve comunque perché la polizia ci mette 7 minuti ad arrivare (posto che per una così arrivi) e intanto il cliento è liberissimo di andarsene. Tentare di trattenerlo è sicuramente reato.

E' un ramo d'attività in cui tutto si basa sulla fiducia reciproca. Come nella malavita :secret:
 
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Ce ne sono più di una,sono state anche riportate quì nel forum ma non ricordo dove,forse c'è anche un vecchio thread.
Cade la consensualità perchè la prostituta senza il corrispettivo in soldi mai e poi mai avrebbe avuto il rapporto sessuale.Ricordo un caso a Bologna .( questo non è un mio pensiero ma la legge)
Scusa ma col cazzo che è un'attività in cui tutto si basa sulla fiducia reciproca.( e questo lo dico io)
Sinceramente sono sconcertata dai tuoi ragionamenti.Meglio se li spacci come tuoi pensieri e non come verità legali perchè di deficenti che ti possono leggere e crederci e poi mettere in atto tale comportamento nascono ogni minuto.
 
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rimini
@AXL:

La Cassazione Penale in effetti decise condannando il tipo per stupro ( sentenza 8286 anno 2010);

qui in sintesi: https://www.edotto.com/articolo/condannato-per-non-aver-pagato-la-prostituta

qui per esteso: http://www.altalex.com/documents/news/2010/07/16/e-stupro-non-versare-il-compenso-alla-prostituta

Tuttavia, più di recente, il Tribunale Penale di Roma ha ravvisato una condotta illecita in quella posta in essere da parte delle prostituta che cerchi di riscuotere il compenso non versato; è una sentenza che ha fatto molto discutere ( anno 2014) :
https://www.penalecontemporaneo.it/...liente-costringendolo-a-pagare-la-prestazione

Siamo sempre sul filo del rasoio: la prestazione sessuale a pagamento è considerata obbligazione naturale contraria al buon costume ( artt. 2034 - 2035 del codice civile), sicchè il cliente che ha pagato non può chiedere indietro il denaro ( salvo che non fosse incapace al momento dei fatti) , nè la prostituta ha pieno titolo per chiedere il pagamento del sesso appena concesso.
Questo spiega perché il pagamento avviene di regola prima...
No?
:whistle3:
 
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Sulle due prime sentenze citate bisognerebbe leggere il testo originale della sentenza in versione integrale.
I giornalisti, spesso digiuni di diritto, fanno in fretta a dire che "la Cassazione dice che non è stupro se la vittima aveva i blue jeans" (è già successo). La sentenze invece diceva tutt'altro.

La condanna per stupro ad un cliente inadempiente rappresenta, se vera, una discesa nella barbarie giuridica più nera.

Con questa logica, il cliente che, attratto da un annuncio con foto falsa, si reca all'appuntamento e scopre di avere davanti una cozza, sarebbe vittima del reato di "sequestro di persona", visto che lui, se non ingannato dalla foto, lì non ci sarebbe andato.

Non solo, ma con la stessa logica deviata subisce stupro la donna che la dà ad uno che promette di sposarla e poi non la sposa perché, senza la promessa, non gliel'avrebbe data.

Questa logica equivale ad un delirio giuridico, al "rutto libero".

Ricordiamo inoltre che il diritto penale non ammette l'applicazione dell'analogia, è retto dal principio di tassatività.
Ciò detto, le sentenze le scrivono le persone, e le persone posso pure rincoglionirsi o avere motivazioni politiche. Più spesso, tuttavia, sono i giornalisti a non capire cosa dice la sentenza.
Capita pure che chi compili la "massima" non abbia letto la sentenza attentamente, caso che ho verificato più volte all'Università, e quando lo feci notare ad un professore mi rispose nel senso di "hai scoperto l'acqua calda!".
Insomma anche la lettura della "massima" non è affidabile per capire cosa dice la sentenza. Bisogna proprio leggere la sentenza.

Le due sentenze citate, comunque, contraddirebbero quello che non dico "io", ma dicono decenni di dottrina e giurisprudenza. Non è certo da "farci affidamento" posto pure che le sentenze dicano quello che dice l'articolo.

Aggiungiamo che in ogni caso bisognerebbe raggiungere la prova che pagamento non c'è stato, anche nella devianza del ragionamento. Altrimenti qualsiasi prostituta potrebbe ricattare qualsiasi cliente semplicemente minacciando di dire al giudice che non è stata pagata, visto che tanto il pagamento quanto l'assenza del pagamento non è dimostrabile.

Quindi, a parte il caso della sentenza in cui, magari, il cliente ha ammesso sia il rapporto che il mancanto pagamento, e al giudice gli è partita una scureggia al cervello, rimane il fatto che se il cliente avesse negato il rapporto o il mancato pagamento non ci sarebbe stata alcuna condanna del cliente.

La prostituta che minaccia il cliente di pagare "sennò chiama l'amichi" è sempre colpevole di estorsione, indipendentemente dall'entità del pagamento, dalla prestazione, dal reddito.

Da che mondo è mondo, la prostituta si fa pagare prima. Sono estremamente sorpreso pure del fatto che vi siano prostitute che operano a credito.
 
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Aggiungo che non è tanto scandalosa in sé la circostanza che un giudice abbia ritenuto il compenso della prostituzione come NON rientrante nelle obbligazioni naturali

http://www.dirittoprivatoinrete.it/obbligazioni_naturali.htm

Infatti è naturalmente ammissibile, logicamente, che si possa ritenere la prostituzione, con l'evolvere del costume ecc. come un'attività di servizio alla persona come tante altre, e in effetti così la considera il legislatore tributario.

Quello che lascia basiti è la condanna per stupro! Al massimo si è davanti ad una inadempienza, un fatto di competenza del giudice civile.
 
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