IL CONDOMINO SULLE SCALE

ilbello

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Ieri sera sono andato da una noprof che riceve in uno dei condomini più grandi di Trento... Un serpentone enorme, con le scale che vanno da 'a' fino a 'm'. Sapendo che lì abitano molti amici miei (6 o 7) l'ho rischiata forse un po' troppo... E sono stato regolarmente beccato! Che palle!
E non è nemmeno la prima volta che mi capita (lì me la 'aspettavo', altre volte no)...
Uff, è dura la vita del punter a 4 ruote, che non può nascondersi:sad:
 
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Vorrei chiedere la vostra opinione sul punto, strettamente correlato:
Il condomino ha diritto di lamentarsi del cliente che si reca dalla meretrice la quale lo riceve nel proprio appartamento che fa parte del condominio?
Vanno coordinate le seguenti regole:
- La prostituzione non è illecita;
- La prostituzione non è elencata tra le attività professionali tipiche;
- Almeno una sentenza della Corte di Cassazione identifica un'attività professionale nell'esercizio continuativo in forma autonoma della prestazione di servizi sessuali;
- I locali destinati ad attività professionali hanno una destinazione d'uso differente da quella di abitazione, che tiene conto del diverso impatto urbanistico per l'affluenza degli impiegati e del pubblico;
- Ciascun condomino ha diritto di utilizzare le parti comuni del condominio purché con l'uso non ne impedisca analogo utilizzo agli altri condomini;
- Chiunque ha diritto di ricevere in casa propria persone di propria fiducia, tenendo a suo carico la responsabilità del transito degli ospiti nelle parti comuni (o eventualmente nelle proprietà altrui dalle quali abbia diritto di passaggio);
- Nell'ambito del condominio ciascun condomino regola i propri diritti e doveri con il condominio rappresentato, ove previsto, dall'amministratore;
- Le unità immobiliari possono essere liberamente destinate ad uso promiscuo purché se ne rispetti la destinazione prevalente; si può destinare all'uso diverso fino al 30% della superficie dell'unità con un massimo di 30 mq;
- L'uso promiscuo è tipico dei professionisti che destinano alla propria professione (ufficio, studio, ambulatorio) una stanza dell'abitazione in modo continuativo e stabiliscono la sede dell'impresa in casa.

Date queste premesse a me sembra che l'eventualità di rispondere al condomino consegua a semplice educazione e non certo ad un dovere. Pur essendo abbastanza ridicolo presentarsi con un telefono in mano dal quale attendiamo istruzioni e non conoscere con precisione l'identità di chi ci ha invitato, resta vero che ci stiamo recando in un appartamento perché siamo stati invitati da un condomino che risponde della nostra condotta che peraltro è impeccabile. D'altra parte se fossimo sorpresi a cagare sulle scale, dato quanto sopra, il fatto dovrebbe essere denunziato all'amministratore e non all'ospite che come tale non fa parte del condominio e non vi risponde. Chi ci ha invitato risponderebbe invece della pulizia ma al condominio non ai singoli condomini.
Credo che sia tuttavia lecito da parte del condomino assicurarsi che l'ospite sia tale, dovrebbe quindi bastare chiarire che ci si sta recando al tale appartamento invitati dalla tale miss. Ma anche non invitati perché in fondo il diritto di passaggio è reale e non personale e serve a raggiungere l'unità immobiliare alla quale può essere concesso o negato l'accesso solo dopo averla raggiunta.

Ho esposto le mie deduzioni che sono soltanto parziali e soprattutto provvisorie, in attesa dei vostri commenti ed integrazioni dei quali vi ringrazio fin d'ora.
 
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osmar

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Ho esposto le mie deduzioni che sono soltanto parziali e soprattutto provvisorie, in attesa dei vostri commenti ed integrazioni dei quali vi ringrazio fin d'ora.
Premesso che non ho particolari competenze condominiali, quindi non so esattamente come stiano le cose, tuttavia, il discorso fatto da te sopra che non fa una piega, può valere per un condomino "normale", quello cioè che non ha diritti a chiedere a persone a lui/lei sconosciute che entrano in uno stabile dove stia andando. Credo invece che un portinaio, in quanto tale, ovvero "custode" del palazzo in cui lavora (e spesso vi abita), qualche diritto in tal senso lo abbia, quindi è più che altro quest'ultima figura che se e quando presente, mette un pò a repentaglio la nostra privacy quando ci rechiamo da una loft. E generalmente le portinaie, specie se lavorano lì da tempo, sanno tutto di tutti, saprà quindi che in quello stabile c'è o ci sono anche le nostre amiche e anche se le mentiamo,molto probabilmente capirà comunque che stiamo andando dalla pay, anche se naturalmente non può assolutamente impedirlo.
 
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A mio avviso, giacche' ciascun proprietario delle singole unita' immobiliari pertinenti ad un complesso condominiale e' proprietario altresi', in quota parte, delle parti comuni del condominio stesso, in cio' obbligato in solido secondo le ripartizioni assegnate da tabelle millesimali alla gestione e conduzione delle stesse, ivi inclusa la manutenzione e le derivanti spese, ne deriva di conseguenza il suo diritto ad essere a conoscenza dell'utilizzo che ne viene fatto delle medesime dagli altri aventi diritto a vario titolo (proprietari, conduttori, inquilini, altra natura) nonche', nel caso, a porre in essere per proprio diritto, il proprio dissenso tramite segnalazione all'amministratore del condominio.

Credo quindi sia in un certo senso lecito che il condominio possa chieder conto di chi utilizza e a che titolo le parti comuni e in servitu' di passaggio anche chiedendo ad eventuali sconosciuti o percepiti tali il motivo della loro presenza, sincedarandosene, qualora necessario, con il proprietario o locatore interessato.

In nessun caso credo si possa opporre al passaggio di ospiti se non per diverse disposizioni concordate per regolamento condominiale o altre disposizioni delle autorita'.

Ovviamente tutto teorico, qualora una situazione sia praticabile e non vada a ledere, per esepmio, il diritto alla privacy di un determinato condomino o ospite.

Insomma, tutto demandato al buon senso e all'educazione degli individui.

IMHO
 
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immenso

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Titano
"diritto a essere conoscenza dell'utilizzo" della parte comune...mi sembra che si utilizzi per camminarci, il corridoio...
 
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opporre al passaggio di ospiti se non per diverse disposizioni concordate per regolamento condominiale

Le limitazioni all'utilizzo delle parti comuni diverse da quelle genericamente disposte per legge (che prescrive come già detto, che ciascuno può utilizzarle per intero senza limitarne con ciò analogo utilizzo da parte di altri condomini) possono essere previste dal regolamento condominiale ma questa deliberazione è fatta all'unanimità, quindi dovrebbe essere lo stesso proprietario dell'unità interessata a concedere la limitazione.
Il diritto di passaggio è ex lege, che prevale sul regolamento, perché rispetto alle parti comuni l'unità immobiliare rientra nella fattispecie del fondo incluso.
 
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