Sulle due prime sentenze citate bisognerebbe leggere il testo originale della sentenza in versione integrale.
I giornalisti, spesso digiuni di diritto, fanno in fretta a dire che "la Cassazione dice che non è stupro se la vittima aveva i blue jeans" (è già successo). La sentenze invece diceva tutt'altro.
La condanna per stupro ad un cliente inadempiente rappresenta, se vera, una discesa nella barbarie giuridica più nera.
Con questa logica, il cliente che, attratto da un annuncio con foto falsa, si reca all'appuntamento e scopre di avere davanti una cozza, sarebbe vittima del reato di "sequestro di persona", visto che lui, se non ingannato dalla foto, lì non ci sarebbe andato.
Non solo, ma con la stessa logica deviata subisce stupro la donna che la dà ad uno che promette di sposarla e poi non la sposa perché, senza la promessa, non gliel'avrebbe data.
Questa logica equivale ad un delirio giuridico, al "rutto libero".
Ricordiamo inoltre che il diritto penale non ammette l'applicazione dell'analogia, è retto dal principio di tassatività.
Ciò detto, le sentenze le scrivono le persone, e le persone posso pure rincoglionirsi o avere motivazioni politiche. Più spesso, tuttavia, sono i giornalisti a non capire cosa dice la sentenza.
Capita pure che chi compili la "massima" non abbia letto la sentenza attentamente, caso che ho verificato più volte all'Università, e quando lo feci notare ad un professore mi rispose nel senso di "hai scoperto l'acqua calda!".
Insomma anche la lettura della "massima" non è affidabile per capire cosa dice la sentenza. Bisogna proprio leggere la sentenza.
Le due sentenze citate, comunque, contraddirebbero quello che non dico "io", ma dicono decenni di dottrina e giurisprudenza. Non è certo da "farci affidamento" posto pure che le sentenze dicano quello che dice l'articolo.
Aggiungiamo che in ogni caso bisognerebbe raggiungere la prova che pagamento non c'è stato, anche nella devianza del ragionamento. Altrimenti qualsiasi prostituta potrebbe ricattare qualsiasi cliente semplicemente minacciando di dire al giudice che non è stata pagata, visto che tanto il pagamento quanto l'assenza del pagamento non è dimostrabile.
Quindi, a parte il caso della sentenza in cui, magari, il cliente ha ammesso sia il rapporto che il mancanto pagamento, e al giudice gli è partita una scureggia al cervello, rimane il fatto che se il cliente avesse negato il rapporto o il mancato pagamento non ci sarebbe stata alcuna condanna del cliente.
La prostituta che minaccia il cliente di pagare "sennò chiama l'amichi" è sempre colpevole di estorsione, indipendentemente dall'entità del pagamento, dalla prestazione, dal reddito.
Da che mondo è mondo, la prostituta si fa pagare prima. Sono estremamente sorpreso pure del fatto che vi siano prostitute che operano a credito.