Utilizzo l'opinione di un utente " molto informato" trovata in un forum di qualche tempo fa che corrisponde perfettamente alla realtà.
Riassumo il concetto: la multa ai clienti è di natura amministrativa ed è applicata solo su ordinanze comunali che se ricorse al Tar competente vengono immediatamente annullate perchè solo il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ( che riguarda non chi paga la prestazione nè la puttana che si vende ma chi sfrutta la prostituzione per trarne un lucro...quindi...chi sfrutta le mignotte organizzandole per il lavoro e chi gli affitta le case lucrando sul loro lavoro). Clienti e puttane non commettono nessunissimo reato. Ma il problema è questo...io sindaco intanto incasso le multe...tu multato vai pure al tar a fare ricorso perchè sei stato beccato con una mignotta...intanto ti costa due lirette poi ce l'hai la faccia di fare ricorso?
Questo è il copia incolla preso dal forum di cui parlavo
Riassumiamo un po'..Qualcuno ha sparato proprio nel vuoto, qualcun altro si e' avvicinato al giusto con pero' qualche imprecisione o dubbio.
Escludendo considerazioni di tipo etico o sanitario, comunque non secondarie, ed attenendoci solo al profilo legale:
-In Italia e' reato il favoreggiamento, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione. NON (ripeto: NON) e' ne' reato ne' illecito amministrativo prostituirsi ne' essere cliente.
-Come ha detto qualcuno,si e' tentato di far passare il concetto che se sono cliente, e quindi alimento la domanda e di conseguenza l'offerta, faccio favoreggiamento. E' ormai giurisprudenza assodata che non e' lecito, per cui si ritorna al concetto iniziale: prostituirsi o essere cliente di prostitute NON e' illecito di nessun tipo.
-Esiste il reato di atti osceni in luogo (esposto al) pubblico. L'auto e' luogo privato, ma esposto al pubblico. Sono d'obbligo pero' alcune considerazioni: se mi adopero per evitare l'esposizione (ad esempio con la classica copertura di giornali), il reato non sussiste. E comunque, e' un reato "minore", con la pena prevista (a titolo di DOLO) della reclusione da tre mesi a tre anni. La maggior parte delle volte,comunque, va in prescrizione, ovvero viene derubricato a illecito amministrativo. Infatti il fatto, se compiuto con colpa (ovvero non volontariamente esponendosi; di fatto, quasi sempre se il luogo e' un po' "infrattato"), e' prevista la sanzione *amministrativa* da 51 a 309€. Come ha giustamente detto qualcuno, il reato (o la sanzione,come abbiamo visto) e' a prescindere dal fatto che si sia con una prostituta o meno.
-Alcuni comuni hanno introdotto sanzioni amministrative ad hoc contro il cliente e/o la prostituta. Sebbene non ci siano ancora (?) indicazioni univoche, non paiono perfettamente legittime ne', soprattutto, pienamente fondate nel merito. Inteso che non e' cosi' facile accertare il rapporto univoco pagamento-prestazione;i ricorsi hanno infatti trovato ampi accoglimenti. E' pur vero che spesso tali sanzioni non sono oggetto di ricorso; la maggioranza dei clienti ha "qualcosa da perdere" nel far ricorso,manifestando cosi' il suo "vizietto", e preferisce pagare tacendo.
-OVVIAMENTE se la prostituta e' minorenne, anche se dimostra una maggiore eta', si corrono i rischi di violenza sessuale (per legge, con alcuni distinguo, e' considerato tale un rapporto sessuale con una minorenne)
Riassumendo l'excursus: di per se' andare con una prostituta maggiorenne non porta a rischi legali maggiori che ad appartarsi con la propria compagna. Nemmeno se la prostituta e' ridotta in schiavitu'.Questo, ripeto, al netto di ovvie considerazioni sulla salute,sull'etica (la domanda alimente l'offerta, semplice legge di mercato. Ed e' noto che molto spesso questa offerta non e' proprio spontanea,da parte delle ragazze) e sulla morale (che comunque e' soggettiva; qualche decennio fa era normale portare i rampolli nelle case chiuse per farli "svezzare").