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Tratto dal sito de 'La stampa' di oggi
Sono soggetti ad imposizione fiscale tutti i proventi derivanti dallo svolgimento abituale della attività di prostituzione in quanto assimilabili ai redditi da lavoro autonomo.
La CTP di Ravenna con la sentenza n. 82 ha così respinto le motivazioni della ricorrente che considerava i proventi percepiti come "una forma di risarcimento danni sui generis a causa della lesione della integrità della dignità di chi subisce l'affronto della vendita di sé".
Più in particolare, nella sentenza dei giudici di Ravenna si specifica come "la ricorrente ha esercitato, in modo abituale e continuativo, la professione di prostituzione (…), talché la abitualità della professione di meretricio, essendo comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio, fa escludere che i compensi siano stati effettuati cum animo donandi o come "regali occasionali" , laddove invece appare certo che le frequentazioni fossero regolate da precisi accordi commerciali, di natura sinallagmatica, riconducibili al do ut facias per cui le parti erano ben consce di adempiere ad obblighi contrattuali, sia pure aventi uno scopo che offende il buon costume, ma che, una volta assolto, non potevano essere, in alcun modo, ripetuti (art. 2035 c.c.)".
Infine, conclude la Commissione, " i proventi della attività di prostituzione esercitata per professione, devono essere riconducibili alla categoria di cui all'art. 6 del TUIR, ovvero nella categoria dei redditi di lavoro autonomo sussistendo tutti i requisiti tipici:
1) prevalenza del lavoro personale della prestatrice d'opera;
2) l'assenza del vincolo di subordinazione;
3) la libera pattuizione del compenso;
4) l'assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerenti alla esecuzione stessa;
tanto più che la stessa Corte di Giustizia CEE, con sentenza del 20.11.2001 ha riconosciuto che l'attività di meretricio deve essere qualificata come lavoro autonomo ".
primo passo verso la legalizzazione ? ( 'no taxation without representation' dicono gli inglesi...)
Sono soggetti ad imposizione fiscale tutti i proventi derivanti dallo svolgimento abituale della attività di prostituzione in quanto assimilabili ai redditi da lavoro autonomo.
La CTP di Ravenna con la sentenza n. 82 ha così respinto le motivazioni della ricorrente che considerava i proventi percepiti come "una forma di risarcimento danni sui generis a causa della lesione della integrità della dignità di chi subisce l'affronto della vendita di sé".
Più in particolare, nella sentenza dei giudici di Ravenna si specifica come "la ricorrente ha esercitato, in modo abituale e continuativo, la professione di prostituzione (…), talché la abitualità della professione di meretricio, essendo comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio, fa escludere che i compensi siano stati effettuati cum animo donandi o come "regali occasionali" , laddove invece appare certo che le frequentazioni fossero regolate da precisi accordi commerciali, di natura sinallagmatica, riconducibili al do ut facias per cui le parti erano ben consce di adempiere ad obblighi contrattuali, sia pure aventi uno scopo che offende il buon costume, ma che, una volta assolto, non potevano essere, in alcun modo, ripetuti (art. 2035 c.c.)".
Infine, conclude la Commissione, " i proventi della attività di prostituzione esercitata per professione, devono essere riconducibili alla categoria di cui all'art. 6 del TUIR, ovvero nella categoria dei redditi di lavoro autonomo sussistendo tutti i requisiti tipici:
1) prevalenza del lavoro personale della prestatrice d'opera;
2) l'assenza del vincolo di subordinazione;
3) la libera pattuizione del compenso;
4) l'assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerenti alla esecuzione stessa;
tanto più che la stessa Corte di Giustizia CEE, con sentenza del 20.11.2001 ha riconosciuto che l'attività di meretricio deve essere qualificata come lavoro autonomo ".
primo passo verso la legalizzazione ? ( 'no taxation without representation' dicono gli inglesi...)