Lucciola graziata dal "Consiglio di Stato".

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Non ho trovato alcuna notizia in merito e di conseguenza cito la mia pagina web come tale, dopo aver reperito la stessa sentenza sul sito del "Consiglio di Stato".

LUCCIOLA GRAZIATA DAL "CONSIGLIO DI STATO".
Di recente il "Consiglio di Stato" con la Sentenza n. 3451/2011 ha ribadito che la prostituzione esercitata sulla strada non può essere giudicata un pericolo senza che vi siano fatti concreti di reato riguardanti la pubblica sicurezza con abituale commissione di questi e la conseguente impossibilità ad applicare il Foglio di Via Obbligatorio previsto dall’articolo 2 della Legge 1423/1956 e modifiche.
Nel medesimo testo la suddetta Corte giudicante ha rilevato che la sola pericolosità viabilistica dovuta all’esercizio del meretricio da strada non può essere giustificativa nel promuovere il suddetto decreto a causa del fatto che a compiere tale situazione non sono i soggetti dediti alla prostituzione, bensì gli stessi automobilisti, i quali non compiono reati ma violazioni amministrative relative al Codice della Strada.
Lo stesso "Consiglio di Stato" ha anche richiamato una possibile applicazione del provvedimento in questione, se l’adescamento previsto dall’articolo 5 della Legge 75/1958 “Merlin” fosse ancora penalmente perseguibile ed anche per il reato di atti osceni in luoghi pubblici (ex articolo 527 Codice Penale, per il quale oltretutto è prevista una sanzione amministrativa quando il fatto relativo avviene per colpa) se tali fatti venissero esercitati contro i minorenni.
In merito, però a differenza della Sentenza in questione, devo sottolineare che ai sensi dello stesso articolo 2 della Legge 1423/1956, i soggetti potenzialmente allontanabili devono rientrare nella categoria riguardanti quelli pericolosi per la pubblica sicurezza e non più in quelli contro la pubblica moralità, grazie alle modifiche apportate alla stessa branchia normativa dalla Legge 327/1988 e non si può assolutamente escludere che la persona in esame possa benissimo evitare di fornire i relativi servigi sessuali a minorenni, chiedendo a questi un documento d’identità.
Rivelo, inoltre, che le donne che esercitano la prostituzione o sospettate di tale attività non possono essere registrate in maniera diretta od indiretta ai sensi dell’articolo 7 della suddetta legge sulla prostituzione in Italia.
Questi due punti potrebbero essere un ulteriore tesi per non dichiarare applicabile il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio a chi esercita e/o a chi si avvale del meretricio su strada oppure al chiuso.
Infine, denoto che il "Consiglio di Stato" con la pronuncia in esame ha dichiarato non sussistente il vizio del corrispondente provvedimento di allontanamento per il relativo mancato avviso di procedimento in merito.
http://www.webalice.it/cstfnc73/lucciol ... ostato.htm
 
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