Nulla la Delibera sul massimo edittale.

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Lombardia
Con la Sentenza n. 10751/2015 il TAR del Lazio - Roma, ha dichiarato che se la Delibera di Giunta, che stabilisce la sanzione dei rispettivi Regolamenti ed Ordinanza, fissa il relativo massimo edittale per tutti i rispettivi comportamenti, senza principi di proporzionalità in merito, essa stessa può essere dichiarata nulla e quindi disapplicata. Tale non solo per la violazione degli articoli 3 e 27 comma terzo della Costituzione Italiana, ma anche per i dettami dell'articolo 11 della Legge 689/1981.
 
Il testo integrale della sentenza, dove si può leggere che la questione decisa è del tutto diversa. Si decide, comunque che:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha scritto:
Per altro verso, l’assenza di gradualità sanzionatoria impedisce di adeguare la sanzione pecuniaria alla peculiarità del caso concreto, così come invece previsto dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981, secondo cui “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Che è poi il principio che ha esposto Franco.
Però la compensazione delle spese .. per salvare il culo al Comune, ho letto bene?
 
A prescindere dalle spese di compensazione, non intendevo la normativa regolamentare locale antiprostituzione, ma la delibera che fissa il pagamento in misura ridotta al massimo edittale (€ 500,00), unicamente per tutti i comportamenti relativi.
 
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