L'immigrazione consiste nell'attraversare un confine, quindi non mi sembra pertinente.
Il favoreggiamento (della prostituzione, non personale, che è un reato diverso) si può presentare in casi simili, non in questo. Il favoreggiamento della prostituzione, come uno molto sveglio potrebbe anche indovinare dal nome, consiste nel favorire l'attività prostitutiva, non una qualsiasi azione di una prostituta. Applicato al passaggio in macchina, portarla al posto di lavoro favorisce la prostituzione, portarla via ovviamente no.
Che prelevare una otr a casa sua o in altro luogo in giro per accompagarla sul posto di lavoro sia favoreggiamento della prostituzione, mi sembra tanto ovvio da non contestarlo. Qualche volta il reato è stato contestato anche al cliente che riaccompagna la lavorante ove l'ha presa. Questo è un caso diverso ancora. La giurisprudenza (esercitando il proprio potere di imporre una logica coerente all'interpretazione della legge, difatti un motivo di cassazione di una sentenza è "motivazione insufficiente, illogica o contradittoria") ha codificato un principio a cui ha dato anche un nome che non ricordo, secondo il quale il ruolo di favoreggiatore e quello di cliente sono incompatibili. Secondo questo principio il cliente che riaccompagna la prostituta in strada compie un gesto di cortesia che appartiene all'usufruire della prestazione; invece chi fa solo il taxi è un ruffiano. A meno che non sia un taxista davvero perché è un caso differente ancora .. è un mondo dificile.