Secondo certe voci che ho sentito, qualcuno durante la notte gira o staziona con la propria autovettura attorno ad alcuni locali notturni, che vendono alcolici e superalcolici, come i PUB, aspetta che da questi escano delle donne ubriache, magari straniere, le quali chiedono alla stessa persona, quando incrociano questa quasi casualmente, un passaggio in auto fino a dove tali donne alloggiano, visto e considerato che alle corrispondenti ore notturne non sono più presenti mezzi pubblici. Questo adescamento si può fare anche con certe applicazioni di carpooling on line, che captano la richiesta in merito, se si sta nei paraggi relativi. Successivamente, strada facendo in questione, le medesime persone, ipnotizzate dall’alcool bevuto nel rispettivo locale, nella vettura in merito facilmente si lasciano a certi comportamenti confidenziali non molto educati ed addirittura, se anche e principalmente richiesto semplicemente dallo stesso trasportatore, concedono un amplesso insieme a lui medesimo stando nella propria automobile.
Addirittura, ho sentito che in tal modo qualcuno è riuscito ad avere rapporti sessuali con ben otto donne straniere diverse (quasi tutte del Nord Europa) dalle 01.00 fino alle 05.00 del mattino nello stesso giorno in quattro differenti connesse occasioni di passaggi. Il tutto senza pagare un centesimo, salvo il carburante corrispondente consumato.
Non so se è la verità o se sono solo delle leggende metropolitane.
Comunque, ai fini legali ho svolto una certa ricerca in materia ed ho riscontrato che sul reato di violenza sessuale in questione (art. 609 bis del Codice Penale) la Suprema Corte Giudicante ha espresso più volte il parere che l’illecito suddetto si può verificare unicamente se la donna ubriaca in merito non ha la totale capacità di rifiutarsi a tale proposta e passivamente dona un consenso a ciò, esattamente come se la medesima persona fosse stordita da una legnata in testa! Difatti, il comma secondo n. 1) dello stesso articolo 609 bis Codice Penale, afferma che si ha il reato in discussione “abusando” della condizione d’inferiorità psichica o fisica della persona offesa, non “approfittando” della medesima. Quindi, se la donna ubriaca ha una certa facoltà di poter respingere le calme e gentili proposte in merito, non dovrebbe esserci violenza sessuale, prevista dalle leggi italiane. Ovviamente, il tutto dovrà essere dimostrato, comprovato ed avvalorato davanti alla Magistratura competente, poiché è principalmente un mio punto di vista.
Addirittura, ho sentito che in tal modo qualcuno è riuscito ad avere rapporti sessuali con ben otto donne straniere diverse (quasi tutte del Nord Europa) dalle 01.00 fino alle 05.00 del mattino nello stesso giorno in quattro differenti connesse occasioni di passaggi. Il tutto senza pagare un centesimo, salvo il carburante corrispondente consumato.
Non so se è la verità o se sono solo delle leggende metropolitane.
Comunque, ai fini legali ho svolto una certa ricerca in materia ed ho riscontrato che sul reato di violenza sessuale in questione (art. 609 bis del Codice Penale) la Suprema Corte Giudicante ha espresso più volte il parere che l’illecito suddetto si può verificare unicamente se la donna ubriaca in merito non ha la totale capacità di rifiutarsi a tale proposta e passivamente dona un consenso a ciò, esattamente come se la medesima persona fosse stordita da una legnata in testa! Difatti, il comma secondo n. 1) dello stesso articolo 609 bis Codice Penale, afferma che si ha il reato in discussione “abusando” della condizione d’inferiorità psichica o fisica della persona offesa, non “approfittando” della medesima. Quindi, se la donna ubriaca ha una certa facoltà di poter respingere le calme e gentili proposte in merito, non dovrebbe esserci violenza sessuale, prevista dalle leggi italiane. Ovviamente, il tutto dovrà essere dimostrato, comprovato ed avvalorato davanti alla Magistratura competente, poiché è principalmente un mio punto di vista.