Re: Arrestato il taxista delle prostitute... ;-)
Riguardo al reato di atti osceni in luoghi pubblici, aperti al pubblico e/o esposti al pubblico, la Suprema Corte Giudicante suddetta, ha dichiarato con le sentenze n. 37129/2003 e n. 6340/2006 che l'amplesso in un veicolo è reato, ai sensi dell'articolo 527 comma primo del Codice Penale, anche se l'autovettura in questione è pacheggiata in un luogo buio ma potenzialmente frequentabile come un pacheggio asfaltato senza luci, a meno che i vetri dello stesso mezzo di locomozione non siano appannati o coperti. Difatti, in quest'ultimo caso non dovrebbe sussitere nessun illecito, mentre se l'autovettura in esame fosse parchggiata in una stradina sterrata in mezzo ai campi, tanto da non volersi esibire per violare la pubblica moralità, il fatto dovrebbe avvenire per colpa, che dal 2000 viene punito solo con una sanzione amministrativa fino a €350,00 come stabilito dal comma terzo dell'articolo 527 Codice Penale.
Quello a cui si riferisce Streetlover è il reato di favoreggiamento dell'altrui prostituzione quando si riaccompagna la prostituta al marciapiede dove si ha prelevato questa prima dell'amplesso. Già qualche punter in passato, come a Perugia nell'estate del 2000, è stato denunciato per tali fatti, ma la Cassazione ha smontato quest'accusa con le Sentenze n. 1716/2005 e n. 36392/2011, affermando che tale comportamento non è diretto all'azione illecita dell'articolo 3 n. 8 della Legge 75/1958 "Merlin", ma è solo un comportamento relazionato della fine del proprio affare di meretricio; come se si accusasse lo stesso cliente di prostituta loft che, quando apre la porta dell'appartamento della stessa donna, permette all'avvalente successivo di entrare. Quindi, si hanno le armi giurisprudenziali per affrontare tale eventuale imputazione.duriel ha scritto:e quale legge italiana prevede questo? e a che reato corrisponde? atti osceni?streetlover ha scritto:Ragazzi state attenti perchè cose come quelle riportate nell'articolo sono rare ma sempre possibili, a me mi hanno fermato diverse volte e in due circostanze parlando con le forze dell'ordine mi hanno detto che loro chiudono un'occhio e anche due ma se volesero fare i figli di puttana come quelli sopra potrebbero tranquillamente denunciarmi, è quello che prevede la legge italiana poi se creano problemi a me a loro non gli importa niente loro hanno solo fatto il loro lavoro.
Riguardo al reato di atti osceni in luoghi pubblici, aperti al pubblico e/o esposti al pubblico, la Suprema Corte Giudicante suddetta, ha dichiarato con le sentenze n. 37129/2003 e n. 6340/2006 che l'amplesso in un veicolo è reato, ai sensi dell'articolo 527 comma primo del Codice Penale, anche se l'autovettura in questione è pacheggiata in un luogo buio ma potenzialmente frequentabile come un pacheggio asfaltato senza luci, a meno che i vetri dello stesso mezzo di locomozione non siano appannati o coperti. Difatti, in quest'ultimo caso non dovrebbe sussitere nessun illecito, mentre se l'autovettura in esame fosse parchggiata in una stradina sterrata in mezzo ai campi, tanto da non volersi esibire per violare la pubblica moralità, il fatto dovrebbe avvenire per colpa, che dal 2000 viene punito solo con una sanzione amministrativa fino a €350,00 come stabilito dal comma terzo dell'articolo 527 Codice Penale.