Da profano dico che la risposta sarebbe "semplice": il principio di sussidiarietà non può in alcun modo andare contro una legge di grado superiore e quindi vietare (o anche consentire) una cosa che sia in generale permessa (o al contrario vietata).
Questo, in teoria, quello che mi insegnavano in Diritto a scuola.
Altrimenti una legge ordinaria potrebbe addirittura legiferare in senso contrario alla Costituzione Italiana o a Direttive Europee.
Di fatto, la cosa non è così "cristallina" in realtà.
Perchè "credo di sapere" anche che, per esempio, una legge di grado inferiore può altrettanto in generale essere "lecita" se regolamenta in senso più "severo" della legge di grado superiore (ma non può essere invece più "permissiva").
Secondo, se anche una legge di grado inferiore è in palese o anche ambiguo contrasto con una legge di grado superiore, non è che la prima "automaticamente" decade. Di fatto la questione deve essere sollevata in sede opportuna e, penso, la Corte Costituzionale si deve esprimere in merito. Finchè qualcuno non porta la questione in Corte Costituzionale e finchè quest'ultima non si esprime, la legge di grado inferiore (ma magari anche di grado superiore tranne forse la Costituzione stessa) "viziata" rimane in vigore.
Cosa succede quando poi la legge viene dichiarata illegittima, a parte decadere, non lo so: nel senso, come vengano "risarciti" gli eventuali ex trasgressori, non lo so.