Sapete dirmi perché molti consoci quando recensiscono tengono a specificare che si è trattato comunque di un sogno e non di un incontro vero, precisando anche che ogni riferimento a fatti persone e cose è puramente casuale.
È certo? Vale quindi come prova documentale, una specie di confessione scritta?
@Oblomov:
Direi che rientra nel gran calderone descritto dall'art. 234 del codice di procedura penale: non mi risulta sia parificata ad una confessione resa in modo rituale, ma può comunque costituire una prova documentale.
Per una disamina della norma e della casistica:
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vii/art234.html
in realtà quel documento lascia una traccia informatica, che con determinati accertamenti può essere ricondotto ad un individuo.
L'articolo che citavo va senz'altro letto assieme al testo dell'art.244 cpp:
http://www.brocardi.it/codice-di-pro...v_art_prec_top
nonché dell'art. 254-bis cpp:
http://www.brocardi.it/codice-di-pro...v_art_succ_top
e degli articoli immediatamente seguenti, magari leggendo anche questa disamina molto pratica sul sito della Polizia di Stato:
https://poliziamoderna.poliziadistat...f2c09125142834
In sintesi direi: un Pubblico Ministero attivo ed una sezione di Polizia Giudiziaria attenta potrebbero senz'altro ricavare prove documentali ( nel senso esteso del termine) anche da scritti composti sotto pseudonimo in sede informatica, se ricondotti ad una certa identità in modo corretto nei modi investigativi sopra descritti.
Aggiungo che non mi meraviglierei affatto, se risultasse che in questo forum si trovano alcuni profili di utenti , che in realtà sono profili creati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, proprio al fine di avere strumenti idonei al reperire informazioni nel caso si debbano svolgere indagini.
E si tratterebbe della scoperta dell'acqua calda, tra l'altro.