L3O, direi che a questo punto la discussione è interessante più che altro perché rende l'idea di come due "uomini della strada" come noi traggano da un'unica norma valutazioni del tutto differenti... e questo dice molto della cripticità dei testi giuridici che hanno più bisogno di essere interpretati di una quartina di Nostradamus.
Parto dal fondo del tuo intervento per risalire, accorpando alcuni temi:
Hai più volte fatto riferimento al "pubblico scandalo". Bene, credo però che ti sfugga che:
- il pubblico scandalo non implica il reato d'incesto
[...]
per la configurazione del reato di incesto non è necessario che ne derivi*pubblico scandalo. (Infatti su Brocardi c'è anche scritto tra le note: "*La natura del pubblico scandalo non è unitamente considerata in dottrina*") Lo può venire a sapere anche solo in giudice in un'udienza a porte chiuse, il reato si configura ugualmente.
[…]
Permettimi, ma credo si stia facendo confusione, soprattutto per l'idea che ti sei fatto sulla definizione dipubblico scandalo.
Ho fatto riferimento al pubblico scandalo perché è il C.P. a farne menzione come presupposto per la punibilità dell'incesto. Se – come ben riporti – la dottrina è divisa riguardo il pubblico scandalo, tanto più è facile per noi trarne interpretazioni differenti.
Puoi credermi come non credermi, ma ho piuttosto chiaro il fatto che dal pubblico scandalo non derivi per ciò stesso un'incriminazione per incesto. Una persona che interrompa il percorso di una processione religiosa bestemmiando ignudo immagino che, pur turbando la coscienza collettiva del paesello, non sottostia ad un'incriminazione per incesto ma per altri reati.
Siamo d'accordo sul fatto che l'incesto è reato sia che crei sia che non crei pubblico scandalo. Tuttavia, quest'ultimo è il veicolo di informazione che porta l'autorità giudiziaria a conoscenza di un fatto privato criminoso che può in tal modo interessarsene anche in assenza di una denuncia circostanziata di terzi (partendo dal presupposto che le due parti consenzienti di un rapporto incestuoso non abbiano nessun interesse ad autodenunciarsi).
Adesso che ne parliamo, trovo il crimine di incesto ancor più interessante per un duplice ordine di motivi: da un lato, è il retaggio di un tabù ancestrale (e fai bene a ricordare le origini logiche e antropologiche di questo divieto anche se penso sbagli nel ritenere che la normativa odierna debba necessariamente essere una sua pedissequa riproposizione); dall'altro lato, lega la sua punibilità al comune sentire, alla moralità collettiva della comunità in cui la coppia incestuosa è inserita e fa intervenire l'autorità pubblica sulla base della vetusta
vox populi (o altrimenti detto: chiacchiere da comari).
Per chiudere sul pubblico scandalo, faccio un esempio che spero non ingeneri una confusione ancora maggiore.
In Marocco, l'osservanza del Ramadan non è soltanto un fatto religioso privato ma è legge dello Stato, ovvero in quel mese è vietato consumare dall'alba al tramonto cibi o bevande.
Se a mezzogiorno, in casa tua, mangi un panino (magari al prosciutto e magari accompagnato da un bel bicchiere di vino) cosa accade? Nulla perché l'autorità non è a conoscenza del fatto.
Se lo stesso panino lo consumi affacciato alla finestra, cosa accade? Se hai dei vicini di larghe vedute, una seconda volta nulla. Se i tuoi vicini sono invece osservanti e praticanti, potresti passare qualche guaio.
Se invece te lo strafoghi con gusto in piazza, in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti? Anche quelli che in casa loro hanno appena pranzato di nascosto ti daranno contro, spinti ad uniformarsi alla morale imperante e a figurare come buoni e rispettosi musulmani... e credo che in quel caso sia facile ipotizzare un'incriminazione.
Il testo della Cassazione che citi mi sembra congruente con questa mia interpretazione. Viceversa, penso ti abbia sviato perché, trattando infine di un'ipotesi di gravidanza e di procreazione, ti ha condotto a ritenere quest'ultima presupposto indispensabile ad un reato di cui può sì essere risultato accidentale ma non per questo ne è presupposto essenziale.
- se non si hanno prove tangibili (prole) per il pubblico scandalo, per i delitti sessuali, in genere, si applica l'art. 609 bis;
[…]
E appunto la prole è un dato obiettivo certo di avvenuto incesto.
La stessa idea l'avevi espressa precedentemente affermando che «
affinché si possa configurare tale reato è necessario che due persone imparentate entro l'x grado (dove x varia da paese a paese) concepiscano prole, indipendentemente se in buona fede o meno. In tutti gli altri casi, semmai, si configura reato di violenza sessuale».
Continui a fare riferimento all'esistenza di una prole perché si configuri il reato di incesto ma nessun testo di legge riporta la figliazione incestuosa come un elemento essenziale ed anzi non la citano affatto.
Posso solo ribadire anch'io la stessa opinione già espressa: l'incesto è un reato definitivamente perfezionato col solo atto sessuale, sia che segua sia che non segua prole.
L'esistenza di una eventuale prole può rappresentare – come ben dici e concordo – «
un dato obiettivo certo di avvenuto incesto» ma è, per l'appunto, una prova di altro, non il fatto criminoso in sé e per sé e permettimi di sottolineare come in questo frangente sia tu a fare confusione rovesciando l'ordine degli eventi e persino degli elementi. Questo ribaltamento (il)logico è evidente anche nel seguente passaggio:
Saresti in grado di trovarmi una sentenza d'accusa d'incesto comminata solo per aver avuto un rapporto sessuale tra consanguinei senza che da essa sia scaturita prole?
Il fatto che io non ti sappia citare un episodio concreto sta a significare soltanto che non sono capace di reperire questo tipo di informazione su casi singolari oppure che la fattispecie astratta del reato d'incesto non ha trovato recentementente applicazione concreta. Non vuol dire che, procedendo a ritroso, questa fattispecie astratta vada modellata attorno a quanto effettivamente accaduto e che occorra trarre dalle sentenze di tribunale modelli normativi poiché il nostro tipo di ordinamento segue un percorso esattamente inverso.
Posso tuttavia citarti un episodio lontano nel tempo: l'incesto fu inserito dal Tribunale Rivoluzionario fra i capi d'imputazione di Maria Antonietta. Al di là del fatto che l'accusa era priva di fondamento, può essere interessante notare come la minore età del figlio non rappresentasse all'epoca né un'aggravante né un capo d'imputazione differente (ad esempio la pedofilia) poiché soprattutto fra le classi elevate era circostanza comune che un adulto ed un bambino contraessero ed anche consumassero il matrimonio. La fattispecie era dunque precisamente quella dell'incesto benché la minore età del figlio fosse un impedimento oggettivo ad una procreazione anche soltanto eventuale.
Seguendo il filo del tuo ragionamento, tutto fondato sulla procreazione, un padre che abbia rapporti anali con la figlia maggiorenne e consenziente non commetterebbe incesto e non sarebbe perseguibile per alcunché.
Allontanandoci ancor più dal presupposto generativo che ritieni essenziale, un padre che abbia rapporti omosessuali col proprio figlio maggiorenne e consenziente non commetterebbe incesto e la loro sarebbe una relazione lecita da tutti i punti di vista. Io non lo credo ed anzi penso che, trapelata la loro condotta dall'ambito domestico, seguirebbe un'incriminazione per incesto... e sottolineo per incesto perché, nonostante continui a tirare in ballo gli articoli riguardanti la violenza sessuale ritenendoli applicabili a tutti i casi in cui non vi sia procreazione incestuosa, non vi è ragione per cui questi ultimi debbano essere riferiti ad un rapporto fra maggiorenni consenzienti.
Infine mi attribuisci un pensiero lontanissimo da quello che ho espresso:
- il contenuto pornografico esplicito, sceneggiato da professionisti e recitato da attori di professione, non crea pubblico scandalo perché non rappresenta scene riconducibili a realtà privata. Le riprese vengono fatte appositamente per essere divulgate al grande pubblico come frutto di pura fantasia. (come se le fdo facessero irruzione in casa dell'attore x perché nel film che ha interpretato ha ucciso una persona... sarebbe assurdo).
Se rileggi quanto scritto in precedenza, vedrai che non ho fatto nessun riferimento ad una finzione filmica per cui due attori interpretano le parti di un genitore e di un figlio in rapporti incestuosi (nota a margine: già il mero fatto che si parli di rapporti incestuosi è indice del fatto che il rapporto in sé è causa di incesto e non solo la successiva figliazione) pur non essendolo realmente. Il caso che ponevo è quello di una coppia di attori porno che fossero effettivamente consanguinei e che avessero di fronte alle telecamere un rapporto sessuale esplicito. In questo caso – ribadisco – il filmato potrebbe fungere da prova della consumazione dell'incesto al pari di un neonato scaturito da un incesto domestico.
Prescindendo dalle opinioni improvvisate che possiamo esprimere noi esterni al mondo del diritto, sarebbe interessante leggere il parere professionale di un avvocato o magistrato... e sì che ce ne saranno fra gli utenti di questo forum.


