analyzer ha scritto:In altri ambiti si è molto discusso di questo argomento. In breve, certamente non commette nessun reato chi racconta l'incontro con una prostituta (anche senza fingere che si tratti di un racconto di fantasia, visto che il fatto stesso di comprare la prestazione dalla prostituta non è un reato, per ora), mentre secondo alcuni il fatto di riportare le informazioni sufficienti per contattare una determinata prostituta potrebbe in teoria configurare un reato, perché in questo modo si favorirebbe la prostituzione altrui. Questa ipotesi secondo me è improbabile, perché deriverebbe da un'interpretazione molto estesa del concetto di "favoreggiamento" della prostituzione, che a quanto mi risulta non è mai stato adottato in casi concreti (anche se la linea dell'attuale governo in materia di prostituzione pare orientata alla repressione/criminalizzazione di tutto e tutti, circostanza che potrebbe avere esiti concreti anche al di là dell'immediato intento demagogico). Altro discorso per quanto riguarda i siti di annunci a pagamento per la pubblicità delle prostitute, che spesso sono associati ai forum; per questi, ovvero per i loro gestori, il reato direi che è palese (lenocinio, ed eventualmente sfruttamento), ma nonostante questo tali iniziative dilagano quasi indisturbate da molti anni.
Nell'eventualità di un'incriminazione, che dia luogo al relativo procedimento penale, il rischio attuale sarebbe quello di cui alla legge 75 del 1958, che prevede la reclusione da due a sei anni, oltre alla sanzione pecuniaria.
Questa è una credenza abbastanza diffusa, ma non è giuridicamente fondata. Il reato di favoreggiamento della prostituzione (art.3 comma 8 della legge 75/58) potrebbe teoricamente essere contestato per il semplice fatto di rendere disponibili le informazioni sufficienti per contattare una determinata prostituta, indipendentemente da come se ne parli. In questo senso anche le misure adottate in alcuni forum consistenti nella censura di determinate parole (come con_siglio, ecc.), oppure nel mascheramento dei link, sono dei palliativi che non incidono sull'eventualità che possa configurarsi un reato.arturo1962 ha scritto:Se racconti la tua esperienza e ne parli bene rendendo riconoscibile la prostituta con i suoi recapiti, cell e o sito internet si può configurare il reato di agevolazione della prostituzione, in effetti è uno spot quello che fai.
Al contrario se racconti la tua esperienza esternando una esperienza negativa disincentivando l'incontro con la professionista, in questo caso non si commette nessuna ipotesi di reato.
analyzer ha scritto:Questa è una credenza abbastanza diffusa, ma non è giuridicamente fondata. Il reato di favoreggiamento della prostituzione (art.3 comma 8 della legge 75/58) potrebbe teoricamente essere contestato per il semplice fatto di rendere disponibili le informazioni sufficienti per contattare una determinata prostituta, indipendentemente da come se ne parli. In questo senso anche le misure adottate in alcuni forum consistenti nella censura di determinate parole (come con_siglio, ecc.), oppure nel mascheramento dei link, sono dei palliativi che non incidono sull'eventualità che possa configurarsi un reato.
Rimane però il fatto che finora non è mai stato contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione ad un semplice cliente che diffondesse il recapito di una prostituta (almeno così sembra dalle ricerche in merito nella giurisprudenza). Però, considerando che il media Internet è cosa relativamente recente, e nello specifico il suo uso per scambiare informazioni sulle prostitute, il fatto che non ci siano precedenti non è probabilmente una garanzia assoluta che in futuro a qualcuno non venga l'estro di ravvederci un reato e di agire di conseguenza.
Ma come dici, in Italia ci sarebbero ben altri, autentici, reati da perseguire.
E' verissimo, però anche al netto della effettiva pena detentiva, o perfino della condanna, subire un procedimento penale per un reato connesso alla prostituzione non sarebbe una cosa piacevole per nessuno, credo.Power ha scritto:...come dice spesso il sig. Travaglio, in Italia con una condanna inferiore ai 3 anni di carcere, dentro non finisce praticamente nessuno...
lucignolo35f ha scritto:Analyzer, tu che ne mastichi di legge, per essere accusati di sfruttamento non si dovrebbero avere delle prove di un interesse economico da parte dello sfruttatore? voglio dire, se uno non ne trae guadagno, come fanno a definirlo sfruttatore?
Secondo me tutto sommato protrebbero, forse più che per favoreggiamento per lenocinio. L'editore del giornale vende uno spazio pubblicitario, e può sostenere di non essere responsabile del suo contenuto e comunque di ignorare la natura del messaggio stesso (offerta di sesso mercenario); però come giustamente osservi la natura di quegli annunci è spesso palese ed inequivocabile, perciò non mi sembrerebbe del tutto infondato sostenere che l'editore si comporta consapevolmente da intermediaro, prendendo soldi dalle prostitute per metterle in contatto con i loro clienti. E forse si potrebbe anche contestare il favoreggiamento, perché è indubbio che veicolare la pubblicità delle prostitute favorisce la loro attività (che in sé stessa è comunque lecita).insane ha scritto:Su questa linea allora anche i giornali (quotidiani, ecc.) che pubblicano gli annunci delle pulzelle sarebbero in teoria perseguibili per favoreggiamento, visto che pubblicano annunci palesemente orientati alla vendita di prestazioni sessuali.... o no?
Su questo non c'è dubbio, visto che le carceri italiane potrebbero ospitare circa 50.000 persone, e i clienti delle prostitute sono stimati in circa 9 milioni. Le carceri non potrebbero contenere nemmeno tutte le prostitute... comunque non è un problema visto che la prostituzione (per ora) non è un reato.lucignolo35f ha scritto:Non ci sono carceri sufficienti in Italia per contenere tutti quelli che vanno a puttane.
Esatto. Però l'ipotesi che la legge cambi non è remota, visto che già hanno decretato l'illegalità della prostituzione in strada.lucignolo35f ha scritto:Inoltre, a meno che il governo non cambi la legge, la prostituzione non è reato.
Infatti, lo sfruttamento si configura quando c'è un interesse economico dello sfruttatore, però la legge vieta non solo lo sfruttamento, ma anche tante altre condotte (fra cui il favoreggiamento e l'intermediazione), non tutte necessariamente lucrative.lucignolo35f ha scritto:Analyzer, tu che ne mastichi di legge, per essere accusati di sfruttamento non si dovrebbero avere delle prove di un interesse economico da parte dello sfruttatore? voglio dire, se uno non ne trae guadagno, come fanno a definirlo sfruttatore?
analyzer ha scritto:L'editore del giornale vende uno spazio pubblicitario, e può sostenere di non essere responsabile del suo contenuto e comunque di ignorare la natura del messaggio stesso (offerta di sesso mercenario); però come giustamente osservi la natura di quegli annunci è spesso palese ed inequivocabile, perciò non mi sembrerebbe del tutto infondato sostenere che l'editore si comporta consapevolmente da intermediaro, prendendo soldi dalle prostitute per metterle in contatto con i loro clienti.
Power, scusa, hai fatto un tremendo "miscuglione" fra leggi vigenti, proposte di legge mai approvate e semplici "credenze popolari"...Power ha scritto:Se ho un appartamento e lo affitto ad una prostituta ad un prezzo di mercato nettamente superiore al reale valore, e magari in nero, commetto sicuramente favoreggiamento, e posso essere perseguito.
Se lo stesso appartamento lo affitto ad un valore prossimo al valore medio di mercato, con regolare contratto, non sono responsabile per cio' che viene commesso al suo interno, ne e' responsabile solo l'inquilino. Tranne nel caso che l'inquilino sia extracomunitario e non in regola, possono sequestrarmi l'immobile, secondo le ultime modifiche alla legge, pare.
L'applicazione del medesimo concetto alla vendita di spazi pubblicitari, poi, non è mai esistita neppure nei progetti di legge. Il favoreggiamento deriva dal già citato comma 8, e ritengo che sarebbe applicabile, perché è evidente che fornire un veicolo pubblicitario ad una prostituta significa favorire (agevolare) la sua attività , e favorire l'attività di una prostituta (anche una soltanto) è reato, indipendententemente dalla circosanza che lo si faccia "a prezzi di mercato" o a prezzi maggiorati (rimarrebbe reato anche a titolo gratuito, al limite). Ma secondo me ancora più attiente è il comma 5: "chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ". Evidentemente l'editore non viene considerato intermediario, ma è tutta una questione di interpretazione della legge (e di giurisprudenza).Power ha scritto:Stessa cosa per gli editori. Se lo spazio pubblicitario che vendono ha il medesimo costo contrattuale degli altri, come per esempio quello per la vendita di un francobollo, a parte il discutibile contenuto l'editore non commette alcun favoreggiamento nei confronti della prostituta.
analyzer ha scritto:... introduce il reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, applicabile sia alle prostitute che ai clienti (per la prima volta in Italia la prostituzione diventa reato).
(...)
L'introduzione nel diritto del concetto che la prostituzione in quanto tale configura un reato (anche se per ora solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico) segna una sostanziale dicontinuità nello status della prostituzione stessa nel nostro paese.
Ma no, il disegno di legge varato dal governo modifica la precedente legge Merlin, per cui ora il "combinato disposto" (la legge risultante dalla composizione dell'originale e di tutte le successive modifiche) stabilsce che prostituirsi (e negoziare o usufruire delle prestazioni di chi si prostituisce) in luogo pubblico o aperto al pubblico è reato (punito con una pena detentiva irrisoria, perciò del tutto virtuale, e con un'ammenda). Le leggi non sono immutabili, possono essere modificate. Naturalmente il nuovo reato può essere contestato solo per fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore della nuova legge, e la giurisprudenza consolidata (i precedenti giudizi) diventa inutile, negli aspetti inerenti alla parte modificata della legge preesistente (si dovrà formare nuova giurisprudenza).lucignolo35f ha scritto:Ma è possibile dal punto di vista della Giurisprudenza che un principio affermato in una legge ("la prostituzione non è reato") venga contraddetto in un altra legge?
analyzer ha scritto:Le leggi non sono immutabili, possono essere modificate. Naturalmente il nuovo reato può essere contestato solo per fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore della nuova legge, e la giurisprudenza consolidata (i precedenti giudizi) diventa inutile, negli aspetti inerenti alla parte modificata della legge preesistente (si dovrà formare nuova giurisprudenza).lucignolo35f ha scritto:Ma è possibile dal punto di vista della Giurisprudenza che un principio affermato in una legge ("la prostituzione non è reato") venga contraddetto in un altra legge?
Se vuoi, la contraddizione sta nel fatto che la Merlin originale era concepita soprattutto per tutelare le prostitute, le loro libertà e la loro dignità , mentre ora contiene una parte semplicemente repressiva della prostituzione in quanto tale. Poi si potrebbe parlare della scarsa applicabilità di una parte delle nuove norme, visto che il reato di "contrattazione di prestazioni sessuali mercenarie" è in effetti un reato a prova impossibile.
Cafiero ha scritto:In particolare io mi soffermerei sul "Le leggi non sono immutabili". Mutiamole dunque.
E' chiaro che una legge scritta 50 anni fa non rispecchia più la realtà di oggigiorno. Il fenomeno della prostituzione necessita di essere regolamentato, chi dice il contrario nega la realtà dei fatti.