Riguardo alle Ordinanze Sindacali antiprostituzione sulle strade e non solo, posso dire che dal 1998 queste stanno invadendo il territorio italiano. Alcune di esse hanno utilizzato il Codice della Strada ed alcuni poteri affidati agli stessi Sindaci per garantire la pubblica sicurezza in maniera limitata. La corte di Cassazione ha dichiarato ben due volte con due distinte sentenze n. 19995/2004 e 21432/2006 che tali provvedimenti non erano legali, poiché invece di assicurare la sicurezza degli utenti delle vie ponevano quale fine immediato la repressione del meretricio su strada. Nel 2008 la legislazione è cambiata. Però, tale innovazione ha solamente attribuito al borgomastro anche poteri di ordine pubblico simili a quelli del Prefetto, i quali devono rispettare i principi generali dell'Ordinamento, cambiando ben poco rispetto a prima. Il tutto è citato nelle pagine del mio sito: http://www.webalice.it/cstfnc73/provved ... indaci.htm
Tutt'ora pende sulla normativa in riferimento (articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000) un giudizio della Corte Costituzionale che dovrebbe essere emanato tra pochi mesi. Se tale pronuncia accoglierà il relativo ricorso, i Sindaci potranno emettere i detti provvedimenti sulla sicurezza urbana solo in maniera contingibile ed urgente, cioè le connesse Ordinanze dovranno avere: un periodo congruo di scadenza, una limitata applicazione a certi particolari ed una giustificazione d'immediata applicazione, poiché le norme nazionali non sono sufficienti a contrastare i gravi pericoli in merito. Questo sarà sicuramente un deterrente maggiore per svolgere i relativi ricorsi per chi viene sanzionato.
Riguardo al sottoscritto, nel 2007 (quindi prima della riforma legislativa sulle Ordinanze Sindacali), ha subito ben due sanzioni per essersi fermato da una prostituta su strada.
La prima, accaduta ad Osio Sotto, è stata cancellata dal Giudice di Pace di Bergamo (non è la stessa dell'articolo inserito nel mio sito); per la seconda, dopo tre anni, sto ancora aspettando una risposta alla mia tesi difensiva inviata al Sindaco di Carpiano. Probabilmente, quest'ultimo borgomastro avrà archiviato il relativo verbale, proprio come ha fatto il Sindaco di San Martino Siccomario qualche mese fa.
In effetti, la mia terza sanzione è stata presa proprio nel suddetto ultimo Comune nell'agosto scorso. Dopo aver spedito un ricorso difensivo (articolo 18 Legge 689/1981) alla corrispondente autorità, la stessa mi ha inviato una raccomandata con la quale mi ha comunicato lo storno del relativo verbale.
Difatti, l'Ordinanza Sindacale di San Martino Siccomario non era a quell'epoca su Internet e soprattutto chiedere semplici informazioni non rientra nell'esercizio della prostituzione. Visto che il provvedimento succitato dichiara che si può essere sanzionati anche per il detto fatto, esso stesso non risulta a norma.
Tutt'ora pende sulla normativa in riferimento (articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000) un giudizio della Corte Costituzionale che dovrebbe essere emanato tra pochi mesi. Se tale pronuncia accoglierà il relativo ricorso, i Sindaci potranno emettere i detti provvedimenti sulla sicurezza urbana solo in maniera contingibile ed urgente, cioè le connesse Ordinanze dovranno avere: un periodo congruo di scadenza, una limitata applicazione a certi particolari ed una giustificazione d'immediata applicazione, poiché le norme nazionali non sono sufficienti a contrastare i gravi pericoli in merito. Questo sarà sicuramente un deterrente maggiore per svolgere i relativi ricorsi per chi viene sanzionato.
Riguardo al sottoscritto, nel 2007 (quindi prima della riforma legislativa sulle Ordinanze Sindacali), ha subito ben due sanzioni per essersi fermato da una prostituta su strada.
La prima, accaduta ad Osio Sotto, è stata cancellata dal Giudice di Pace di Bergamo (non è la stessa dell'articolo inserito nel mio sito); per la seconda, dopo tre anni, sto ancora aspettando una risposta alla mia tesi difensiva inviata al Sindaco di Carpiano. Probabilmente, quest'ultimo borgomastro avrà archiviato il relativo verbale, proprio come ha fatto il Sindaco di San Martino Siccomario qualche mese fa.
In effetti, la mia terza sanzione è stata presa proprio nel suddetto ultimo Comune nell'agosto scorso. Dopo aver spedito un ricorso difensivo (articolo 18 Legge 689/1981) alla corrispondente autorità, la stessa mi ha inviato una raccomandata con la quale mi ha comunicato lo storno del relativo verbale.
Difatti, l'Ordinanza Sindacale di San Martino Siccomario non era a quell'epoca su Internet e soprattutto chiedere semplici informazioni non rientra nell'esercizio della prostituzione. Visto che il provvedimento succitato dichiara che si può essere sanzionati anche per il detto fatto, esso stesso non risulta a norma.