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- #41
Dopo aver letto il seguente spaccio di giornale: Rassegna StampUnter
ed aver visionato gli articoli 640 e 61 n. 5) del Codice Penale, che vengono elencati di seguito, posso benissimo affermare che nel caso in cui la Magistratura civile o penale disapplicasse una normativa locale anti prostituzione (OTR, ma non dimentichiamo anche quella Loft), la corrispondente Sentenza dovesse passare ingiudicato e la stessa legge secondaria locale contestata non dovesse variare, anche nel rispettivo orientamento disciplinare, si potrebbe ipotizzare un estremo di reato, affermato dagli articoli suddetti del Codice Penale, nei confronti della rispettiva Autorità emanante o comunque relativamente responsabile e tali azioni illecite sarebbero perseguibili d’ufficio, senza la querela delle persone offese in questione.
Ovviamente, il tutto a prescindere da eventuali ricorsi alla Giustizia Amministrativa, la quale si può interpellare non oltre il centoventesimo giorno dalla pubblicazione delle normative locali sull’Albo Pretorio corrispondente.
Art. 640 - Codice Penale. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
Art. 61 - Codice Penale. Circostanze aggravanti comuni.
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
(omissis)
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
(omissis)
ed aver visionato gli articoli 640 e 61 n. 5) del Codice Penale, che vengono elencati di seguito, posso benissimo affermare che nel caso in cui la Magistratura civile o penale disapplicasse una normativa locale anti prostituzione (OTR, ma non dimentichiamo anche quella Loft), la corrispondente Sentenza dovesse passare ingiudicato e la stessa legge secondaria locale contestata non dovesse variare, anche nel rispettivo orientamento disciplinare, si potrebbe ipotizzare un estremo di reato, affermato dagli articoli suddetti del Codice Penale, nei confronti della rispettiva Autorità emanante o comunque relativamente responsabile e tali azioni illecite sarebbero perseguibili d’ufficio, senza la querela delle persone offese in questione.
Ovviamente, il tutto a prescindere da eventuali ricorsi alla Giustizia Amministrativa, la quale si può interpellare non oltre il centoventesimo giorno dalla pubblicazione delle normative locali sull’Albo Pretorio corrispondente.
Art. 640 - Codice Penale. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.
Art. 61 - Codice Penale. Circostanze aggravanti comuni.
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
(omissis)
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
(omissis)
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