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E siccome come dicono sempre i medici prevenire e' meglio che curare VOGLIAMO LA GNOCCA DELLA MUTUA
Organizziamoci e manifestiamo a Roma,accorriamo numerosi E' UN MRDICAMENTO e medicine originali niente generici [/quote]
Propongo l'inserimento di un emendamento nel collegato alla finanziaria, con il quale si rendano deducibili dal reddito le spese per otr, escort e loft girl. [/quote]
in italia la prostituzione non esiste
una signora ( )di genova accusata di evasione fiscale (aveva 5 appartamenti lussuosi )non e' stata condannata perche' siccome la prostituzione non e' regolamentata ,sulla stessa non può esserci evasione fiscale
sono stati considerati regali di amici ....assolta
come vedi il mondo va a puttane [/quote]
E' chiaro che la mia era una provocazione scherzosa.
Al di là dello scherzo, voglio replicare alla tua contestazione. Non mi fraintendere: ovviamente lo faccio per saccenteria o altro, ma solo perché la questione e' divertente.
Orbene, la giurisprudenza delle Commissioni tributarie in merito alla tassazione dei redditi della prostituta e' oscillante.
E' vero che talvolta i giudici tributari (come affermi tu) hanno ritenuto che i proventi della prostituzione (non rientrando formalmente in nessuna delle categorie di reddito contemplate dal TUIR) non sono soggetti ad imposizione, né ad essi e' applicabile l’art. 14, co. 4 della legge 537/1993 (a norma del quale si considerano redditi imponibili ai fini IRPEF anche quelli derivanti da attività qualificabili come reato o illecito amministrativo), poiché la legge 75/1958 (c.d. legge Merlin) non considera illecito penale il meretricio in quanto tale ma solo una serie di condotte collaterali (esercizio casa di appuntamenti, favoreggiamento, sfruttamento ecc.).
Nell’ambito di questo indirizzo si colloca, ad es., la notoria sentenza 272/2005 della Commissione tributaria provinciale di Milano (notoria anche per la ridicola motivazione ).
Tuttavia, altre volte le Commissioni tributarie hanno affermato che i proventi della prostituta rientrano nella categoria dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 del TUIR e come tali devono essere sottoposti a tassazione.
In questo senso ex multis la sentenza del 17/2/2009 della Commissione provinciale di Roma, di cui ti riporto la massima:
Ciao Papà [/quote]
cazzo manu ...hai mangiato il DEVOTO OLI ?..se sapevo che eri cosi' informato sulle leggi ti prendevo come commercialista ...per il pagamento ..si va a gnocca insieme ehh?
Organizziamoci e manifestiamo a Roma,accorriamo numerosi E' UN MRDICAMENTO e medicine originali niente generici [/quote]
Propongo l'inserimento di un emendamento nel collegato alla finanziaria, con il quale si rendano deducibili dal reddito le spese per otr, escort e loft girl. [/quote]
in italia la prostituzione non esiste
una signora ( )di genova accusata di evasione fiscale (aveva 5 appartamenti lussuosi )non e' stata condannata perche' siccome la prostituzione non e' regolamentata ,sulla stessa non può esserci evasione fiscale
sono stati considerati regali di amici ....assolta
come vedi il mondo va a puttane [/quote]
E' chiaro che la mia era una provocazione scherzosa.
Al di là dello scherzo, voglio replicare alla tua contestazione. Non mi fraintendere: ovviamente lo faccio per saccenteria o altro, ma solo perché la questione e' divertente.
Orbene, la giurisprudenza delle Commissioni tributarie in merito alla tassazione dei redditi della prostituta e' oscillante.
E' vero che talvolta i giudici tributari (come affermi tu) hanno ritenuto che i proventi della prostituzione (non rientrando formalmente in nessuna delle categorie di reddito contemplate dal TUIR) non sono soggetti ad imposizione, né ad essi e' applicabile l’art. 14, co. 4 della legge 537/1993 (a norma del quale si considerano redditi imponibili ai fini IRPEF anche quelli derivanti da attività qualificabili come reato o illecito amministrativo), poiché la legge 75/1958 (c.d. legge Merlin) non considera illecito penale il meretricio in quanto tale ma solo una serie di condotte collaterali (esercizio casa di appuntamenti, favoreggiamento, sfruttamento ecc.).
Nell’ambito di questo indirizzo si colloca, ad es., la notoria sentenza 272/2005 della Commissione tributaria provinciale di Milano (notoria anche per la ridicola motivazione ).
Tuttavia, altre volte le Commissioni tributarie hanno affermato che i proventi della prostituta rientrano nella categoria dei “redditi diversi” di cui all’art. 67 del TUIR e come tali devono essere sottoposti a tassazione.
In questo senso ex multis la sentenza del 17/2/2009 della Commissione provinciale di Roma, di cui ti riporto la massima:
Il reddito derivante da attività di prostituzione, al pari di qualsiasi altra tipologia reddituale, deve essere sottoposto a tassazione, in quanto espressione di una attività economica in cui, a fronte di una prestazione, si ha una controprestazione monetaria; la tassazione trova la sua fonte normativa nella categoria residuale dei redditi diversi, di cui all'art. 67 del Tuir, che attrae tutte quelle espressioni economiche non diversamente tipicizzate dal legislatore tributario.
Ciao Papà [/quote]
cazzo manu ...hai mangiato il DEVOTO OLI ?..se sapevo che eri cosi' informato sulle leggi ti prendevo come commercialista ...per il pagamento ..si va a gnocca insieme ehh?