Sottile questione giuridica sulla violenza ad una meretrice

Registrato
7 Marzo 2013
Messaggi
703
Reaction score
34
Località
Reggio nell'Emilia
L'articolo riportato da peter75, che ringrazio, in un'altra disussione, mi ha fatto riflettere su una questione giuridica.
Il caso è quello di un cliente che, non volendo pagare, costringe mediante violenza o minaccia la prostituta ad avere un rapporto sessuale con lui ma senza adoperare modi violenti durante il rapporto, servendo la violenza soltanto ad ottenere la prestazione senza il pagamento.
E' ben noto che chi ha in qualunque modo un rapporto sessuale senza il consenso dell'altra persona coinvolta commette il delitto di violenza sessuale. Peraltro chi ottiene una utilità, cioè una forma di valore economico o qualsiasi cosa suscettibile di equivalenza in denaro, mediante violenza o minaccia commette invece una estorsione.
Tipicamente la meretrice presta un consenso condizionato al rapporto, tale da essere proposto come servizio remunerato ed il consenso è perfezionato dopo il pagamento. Colui che, mediante violenza o minaccia, ottiene il rapporto senza il pagamento ha quindi commesso violenza sessuale oppure estorsione?
Io ho una soluzione, basata sulla lettera della legge, che però mi sembra sbagliata nella sostanza perché nel caso in esame è confuso quale sia il bene tutelato. Mi piacerebbe sapere la vostra opinione.
 
A mio avviso il bene tutelato é la liberta' di autodeterminazione della donna.
Sicuramente sussiste la violenza sessuale perché ne ricorrono tutti gli elementi (rapporto sessuale ottenuto mediante violenza o minaccia).
Discutibile se vi sia anche estorsione in concorso oppure no in quanto l'uno assorbirebbe l'altro.
Astrattamente i due reati potrebbero concorrere perché tutelano beni diversi: l'uno il patrimonio l'altro la liberta' di autodeterminazione.
Saluti,
Oscar
 
Secondo me ci sono gli estremi sia per invocare sia l'una (l'estorsione) che l'altra (violenza sessuale).
Oppure alternativamente l'una o l'altra.
Direi che a occhio, e da profano, sarà il GIP e poi eventualmente il GUP/PM che decideranno quale violazione contestare al reo.
Poi tra l'altro, sempre da profano, non è detto infine che il giudice di corte d'assise accolga/giudichi l'accusa fondata.
E sempre da profano penso che il giudice possa decidere, in caso vengano contestate entrambe, se accoglierne/giudicare fondate, entrambe o nessuna.
Così come se viene contestata l'una o l'altra.
O ancora, in caso venga contesta l'una o l'altra, rigettarla e poi chiedere l'apertura di un nuovo procedimento che persegua l'altra che non è stata contestata. Per essere esplicito magari rigettare l'estorsione, se è questa che viene contestata, e richiedere l'apertura di un procedimento per violenza sessuale, o viceversa.

Detto questo, se uno si va a leggere la definizione di estorsione questa mi sembra che, benchè invocabile, mal si adatti alla situazione.
L'estorsione prevede di trarne un ingiusto profitto.
Vero è che ottenere una prestazione sessuale, che si prevedeva corrisposta sotto pagamento, a gratis (sotto minacce o violenza) potrebbe corrispondere di riflesso ad un profitto ma se si va a leggere la definizione di violenza sessuale questa mi sembra più calzante.
Poichè la meretrice si aspetta di venir remunerata per la sua prestazione. Dal momento che uno rifiuti il pagamento ma esiga la prestazione gratis, questa ovviamente si può opporre e rifiutare. Se per vincere questa opposizione e rifiuto uno ricorre alla violenza o minaccia, a me sa tanto che rientri nella violenza sessuale.

Poi qualche giudice magari assolverà il reo perchè, una volta che una (spaventata/terrorizzata) "acconsente" ad aprir le gambe (o la bocca), reputerà che di fatto fosse "consenziente"...ma d'altronde in Italia è già successo che uno stupratore venisse assolto perchè la ragazza indossasse i jeans, quindi a giudizio della corte non fosse possibile l'atto sessuale senza il consenso della "vittima"...
 
Io ho una soluzione, basata sulla lettera della legge, che però mi sembra sbagliata nella sostanza perché nel caso in esame è confuso quale sia il bene tutelato. Mi piacerebbe sapere la vostra opinione.

Secondo me in casi come questi si fa un po' di confusione.

Considerando la "prestazione sessuale" al pari di un "servizio erogato", vien da pensare che il mancato pagamento della prestazione possa equivaleere quindi ad un furto, oppure ad una inadempienza, o peggio ad una truffa.

Introdurre il concetto di "violenza" come atteggiamento costrittivo psicologico e/o fisico nelle dinamiche interpersonali cambia completamente il quadro normativo da applicare, sia che si possa intendere tale violenza come personale o addirittura sessuale.


Se le cose non sono cambiate mi pare di ricordare che:

La Corte di Cassazione con la Sentenza 1° ottobre 2010, n. 20528, ha stabilito che anche la prostituzione tra adulti deve essere soggetta a tassazione, poiché è un’attività “lecita”. Di conseguenza, a partire dalla suddetta data in Italia, il meretricio dovrebbe essere un’attività tassabile a tutti gli effetti.

E inoltre:

La pronuncia della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo (Organo dell’Unione Europea) del 20 novembre 2001, causa C268/99, afferma che la prostituzione può essere inquadrata in un’attività economica a libera professione.

E per illuminare quelli che ancora avessero dubbi:

Inoltre, la stessa Sentenza n. 10578/2011 della Cassazione ha ripreso anche quella precedente n. 20528/2010 che ha definito la relativa attività come non illecita.

Prima di procedere ulteriormenete nel disquisisre questo thread sarebbe bene quindi decidere che strada prendere a questo bivio.
 
Secondo me in casi come questi si fa un po' di confusione.

Considerando la "prestazione sessuale" al pari di un "servizio erogato", vien da pensare che il mancato pagamento della prestazione possa equivaleere quindi ad un furto, oppure ad una inadempienza, o peggio ad una truffa.

Introdurre il concetto di "violenza" come atteggiamento costrittivo psicologico e/o fisico nelle dinamiche interpersonali cambia completamente il quadro normativo da applicare, sia che si possa intendere tale violenza come personale o addirittura sessuale.


Se le cose non sono cambiate mi pare di ricordare che:



E inoltre:



E per illuminare quelli che ancora avessero dubbi:



Prima di procedere ulteriormenete nel disquisisre questo thread sarebbe bene quindi decidere che strada prendere a questo bivio.

Questo non c'entra nulla con la questione posta.
Anzi, il fatto di considerare la prostituzione come attività lecita ed (eventualmente) tassabile, introduce proprio le due questioni poste.
In caso di violenza o minaccia sulla meretrice, è appunto violenza e/o estorsione?

Io continuo a pensare che sia violenza sessuale però, mantenendo in piedi l'impalcatura dell'inquadramento sotto il profilo economico (ed eventualmente anche legale e legalizzato), anche l'estorsione, benchè se tirata per i capelli, rimane eventualmente in piedi.
Un po' come se vado a comprare un paio di scarpe e non lo voglio pagare, e me lo faccio dare sotto violenza e minaccia, commetto estorsione o cosa?
 
Un po' come se vado a comprare un paio di scarpe e non lo voglio pagare, e me lo faccio dare sotto violenza e minaccia, commetto estorsione o cosa?[/QUOTE]

Commetti rapina impropria. Ma l'esempio non calza, perché nel caso in oggetto non si tratta di bene mobile.
C'è stata già una discussione aperta sull'argomento, dato che un cliente è stato condannato per stupro perché dopo la prestazione non voleva pagare la ragazza. Pronuncia isolata ma c'era. Non entro nel merito del caso, e se fosse giusta o meno la decisione. Dico solo che c'è. All'epoca fui molto attaccato, quindi non commento oltre. Mi fa piacere che si porti un caso analogo all'attenzione. Evidentemente non era così peregrino il discorso, ed il tempo è galantuomo. Chiudo dicendo che personalmente concordo con l'ultima parte dell'osservazione di Oscadabagno e la prima del successivo post di Smith. Buona continuazione.
 
No ragazzi non diciamo stronzate.
Ora se la prestazione sessuale è estorta tramite violenza o minaccia il reato di violenza sessuale ci può stare. Ma se il punter non paga tramite l'inganno (es scappando con la scusa di andare a prendere I soldi) al limite è furto ma la violenza sessuale c'è solo nella mente malata delle femministe.
 
No ragazzi non diciamo stronzate.
Ora se la prestazione sessuale è estorta tramite violenza o minaccia il reato di violenza sessuale ci può stare. Ma se il punter non paga tramite l'inganno (es scappando con la scusa di andare a prendere I soldi) al limite è furto ma la violenza sessuale c'è solo nella mente malata delle femministe.

Esatto è un furto, peccato che, come per tutti, non ci sono tutele.
 
se il punter non paga tramite l'inganno (es scappando con la scusa di andare a prendere I soldi) al limite è furto
Questo è insolvenza fraudolenta, che è un sottocaso mite della truffa. Come ha ricordato Immenso per la rapina anche il furto si applica soltanto a cosa mobile perché tutela il possesso, ossia l'atto materiale di avere con sè e disporre utilmente di qualcosa. Il concetto di cosa mobile è stato applicato anche a cose non materiali, come i dati (è colpevole di furto di documenti colui che li fotografa rimettendoli a posto) ma si tratta sempre di cose adatte ad essere possedute ed utilizzate, contrariamente ad una prestazione che si esaurisce nel momento dello svolgimento.

PS: Sono felice di vedere che state discutendo un argomento che temevo avreste considerato stupido. Grazie a tutti, spero che vogliate continuare.
 
Lore, per me la risposta alla tua domanda iniziale è che se si costringe una prostituta a un rapporto sessuale è violenza sessuale, indipendentemente dal fatto che si non usi violenza durante il rapporto (cioè che non la picchia, intendi?)

il fatto che sia una prostituta a subirlo è del tutto irrilevante

forse leggendo direttamente l'articolo del codice penale si capisce meglio

:bye:
 
Infatti vorrei ricordare sia a Glenda che a Curioso (non prendetevela ragazzi, non è una bacchettata) che Lore ha premesso che ci sia la minaccia o la violenza (e questa non è detto che venga perpetrata solo ed esclusivamente durante l'atto vero e proprio. Detto in "francese" non è che la meretrice viene picchiata o minacciata solamente mentre ha il pisellino del tipo già nella figa o un bocca. Il tipo può minacciare o menare anche prima o dopo l'atto, quando ancora o già si è vestiti): in questo caso il "fuggire" con la scusa d'andare a prendere i soldi (o con qualsiasi altra scusa) non è contemplato dall'esempio di Lore e anzi, in un comportamento del genere, neanche nessun avvocato difensore, sfido a riconoscere la ben che minima violenza o minaccia. Sarebbe solo un "truffa", "furto con destrezza" o qualsiasi altra cosa.
 
Lore ha premesso che ci sia la minaccia o la violenza (e questa non è detto che venga perpetrata solo ed esclusivamente durante l'atto vero e proprio.

Faccio ammenda, preso dal cavillo legale non avevo colto il peso del post di Lore spostando l'attenzione solo sul "non pagamento".

Se vi e' violenza fisica e costrizione, l'atto e' da condannare senz'altro come violenza personale di base e sessuale di conseguenza.

Se vi e' violenza verbale resta tutto da dimostrare... similmente a quei signori che fanno intendere di volere qualche spicciolo ai parcheggi per il fatto che son li a indicarti un posto libero... sta un po' al libero arbitrio e alla coscienza delle persone coinvolte decidere quale azione intraprendere per non far degenerare la situazione.

A onor del vero non ho conosciuto ragazze timide che non sapessero reagire in situazioni difficili o almeno sottrarsi agli eventi con determinazione che esercitassero in questo settore.

Ovviamente il concetto di "buon senso" qui si applica in modo decisamente degenere.

Il caso di violenza psicologica lo inquadro piuttosto nel contesto di sfruttamento e quindi nelle azioni di pressione che eventualmente puo' fare un fidanzato pappone vecchio stampo, ma qui forse si va a lambire la "circonvenzione di incapace"

Esatto è un furto, peccato che, come per tutti, non ci sono tutele.

Infatti le ragazze, come evidente da tutte le recensioni, di solito chiedono il contante prima, e qui si aprirebbe l'annosa questione delle furbette che intascano e poi lesinano sul servizio... ribaltando la questione sull'onesta' dall'altra parte... :rofl:
 
Il caso è quello di un cliente che, non volendo pagare, costringe mediante violenza o minaccia la prostituta ad avere un rapporto sessuale con lui ma senza adoperare modi violenti durante il rapporto, servendo la violenza soltanto ad ottenere la prestazione senza il pagamento.

Leggo tra le righe...
intendi che ha usato violenza (fisica) prima e/o dopo ma non durante?
Non credo che per violenza intendi quella psicologica; sarebbe inverosimile in un rapporto di "lavoro" tra meretrice e cliente. Non credo neanche ce ci sia bisogno di spiegare il perché... dunque, di questo passo del tuo intervento, non tengo conto.

Colui che, mediante violenza o minaccia, ottiene il rapporto senza il pagamento ha quindi commesso violenza sessuale oppure estorsione?

L'una non esclude l'altra ma viene preso in considerazione il reato ritenuto più grave.
Sicuramente, in questo caso, la violenza sessuale è la via che l'avvocato, che tutela l'interesse della meretrice, prenderebbe in considerazione. Non è rilevante neanche se ci sia stato o meno il pagamento della prestazione, visto che questa è stata ottenuta sotto minaccia o peggio ancora sotto violenza. Perché comunque passa notevole differenza tra minaccia e violenza; se per la violenza è, in genere, non troppo complicato fornire le prove di costrizione fisica che inevitabilmente lascia segni tangibili sul corpo, per la minaccia la difesa diventa terreno minato se non si hanno prove documentali certe e ammissibili; sicché diventerebbe rilevante la corresponsione del compenso economico, visto che si tratta di attività di meretricio che non tiene conto dei gusti dell'esercente né di eventuali ripensamenti se ha comunque accettato il compenso per la prestazione richiesta.

Io ho una soluzione, basata sulla lettera della legge

E' catalogato TOP SECRET o possiamo venirne a conoscenza anche noi?
 
Leggo tra le righe...
intendi che ha usato violenza (fisica) prima e/o dopo ma non durante?
Non credo che per violenza intendi quella psicologica
Non leggere tra le righe, ho usato soltanto l'efficace dicitura che è frequente nel codice penale per indicare la costrizione ed ho voluto precisare che il rapporto poi si svolge nei modi che la meretrice giudica ordinari. Quindi il problema non è nelle modalità del rapporto ma nell'averlo preteso nonostante il diniego sorto dal mancato pagamento e con la conferma che mediante il pagamento ella avrebbe acconsentito.
Insomma se la questione fosse che uno va da una ragazza che fa solo seghe e la incula senza pagarla (e senza vaselina) mi sembra che quella dei soldi diventi la faccenda minore e ci arrivo da solo a capire cos'è.

Perché comunque passa notevole differenza tra minaccia e violenza; se per la violenza è, in genere, non troppo complicato fornire le prove di costrizione fisica che inevitabilmente lascia segni tangibili sul corpo, per la minaccia la difesa diventa terreno minato se non si hanno prove documentali certe e ammissibili
Questo è un errore frequente nelle trattazioni giuridiche. Parlando di teoria è indifferente che un fatto sia semplice o difficile da provare, ci si interessa a che cosa comporta considerando di sapere che è vero.

E' catalogato TOP SECRET o possiamo venirne a conoscenza anche noi?
Lascio sviluppare la discussione prima, altrimenti diventerebbe una raccolta di idee mie; utile naturalmente ma magari meno interessante.
 
A mio avviso il bene tutelato é la liberta' di autodeterminazione della donna.
Sicuramente sussiste la violenza sessuale perché ne ricorrono tutti gli elementi (rapporto sessuale ottenuto mediante violenza o minaccia).
Discutibile se vi sia anche estorsione in concorso oppure no in quanto l'uno assorbirebbe l'altro.
Astrattamente i due reati potrebbero concorrere perché tutelano beni diversi: l'uno il patrimonio l'altro la liberta' di autodeterminazione.
Saluti,
Oscar

Oggi sono polemico (lo premetto)
dipende dal giudice che ti trovi, se si tratta di una femminista convinta o di una lesbica che odia gl' uomini, dal mio punto di vista violenti una donna ( perché si tratta di una violenza se lei non vuole avere un rapporto sessuale), ma ti ritrovi le due accuse, quindi con la somma delle condanne ( e se va bene da scontare una dopo l' altra) ed il doppio rimborso economico (tutto questo naturalmente se sei italiano e con del capitale personale)
Scusate l' acidità ma ho in corso una verifica dell' agenzia delle entrate, con delle richieste assurde.
Buona giornata almeno a Voi
Ares
 
Colui che, mediante violenza o minaccia, ottiene il rapporto senza il pagamento ha quindi commesso violenza sessuale oppure estorsione?

L'intervento di Leonardo mi ha fatto venire in mente una cosa. Se non vi è violenza o minaccia cambia qualcosa? Vado da una escort che, con buona pace di Power, non si fa pagare prima. Consumo, e vado via senza pagare. Commetto un reato? E, se sì, quale?

Sembra un caso assurdo, eppure mi è capitato di farlo un paio di volte, con persone diverse, che non mi hanno fatto notare la cosa in modo esplicito. Nel mio caso, trattandosi di ragazze da cui tornavo dopo essermi trovato bene, la questione non si è posta; anzi, è stata un'occasione per ripetere l'incontro in tempi brevi. Però potevo benissimo non farmi più vedere.

Più di qualcuno qui sul forum suggerisce, per evitare fregature, di pagare prima solo una parte del pattuito, lasciando l'altra parte per così dire in campo neutro, tipo sul comodino o sul comò. Cosa succede se poi le cose vanno male, il cliente decide di non pagare la cifra intera, si riprende la banconota e se ne va?

A naso ho descritto dei furti. Mi piacerebbe conoscere il parere di qualche specialista. Io, ovviamente, non lo sono.
 
Può succedere che in mezzo a chiacchiere una persona si scordi di pagare. Basta accennare la cosa in modo educato, non è un dramma. Sarò ingenua, ma non ho l'abitudine di chiedere i soldi all'inizio anche se dovrei visto il comportamento di un incivile, devo dire l'unico fino a d'ora, che pretendeva di pagare la metà del pattuito dopo aver consumato. Detesto scenate e trattative, ma alla fine, dopo aver fatto una bella figura di M, ha pagato quello che doveva.
Se non potete permettervi o non volete spendere di più per un certo servizio perché rischiare di fare certe figuracce o farvi del male? Insomma ci sono ragazze molto belle, brave e disponibili in giro a portata di tutte le tasche basta andare da quella che corrisponde alle proprie possibilità economiche.
 
Per chi avesse interesse, la sentenza che di cui si parlava altrove è la 8286 del 2010.
La trovate con una semplice ricerca.
Chiudo dicendo che oltre alla violenza sessuale, c'è chi configura la meno grave violenza privata. L'estorsione è sostenuta da pochissimi.
Resta il fatto che di certo è un argomento molto spigoloso e che si presta a numerose possibili interpretazioni.
 
Se non potete permettervi o non volete spendere di più per un certo servizio perché rischiare di fare certe figuracce o farvi del male?

Discorso bello e giusto, ma credo che non hai colto il succo del dibattito.
Non si sta discutendo di questo. Non è questione economica ma deviazioni mentali di alcuni soggetti che, anche potendo permettersi di pagare tutto quello che gli viene richiesto, hanno l'orgasmo nel fottere (ma non solo nel senso fisico) la signora che lo ha ospitato; anche solo per senso di rivalsa per quello che lui ritiene una cosa ingiusta. In alcuni casi sono soggetti violenti e pericolosi.

Se dovesse capitare a te che un signore viene e ti minaccia o usa violenza per avere quel rapporto pattuito ma senza corrispettivo economico, tu come reagiresti?
Se decidi di sporgere denuncia, credi di citarlo per violenza sessuale o per estorsione?
La tua valutazione su come procedere cambierebbe a seconda che l'uomo abbia usato violenza fisica o minacce verbali?

Grazie se vorrai dare il tuo contributo.
 
ho usato soltanto l'efficace dicitura che è frequente nel codice penale per indicare la costrizione

Efficace?
Forse si, ma solo per dar lavoro agli avvocati.
Anche perché se fosse vero che indiscutibilmente indica costrizione non ci sarebbero dubbi; è violenza sessuale.

Questo è un errore frequente nelle trattazioni giuridiche. Parlando di teoria è indifferente che un fatto sia semplice o difficile da provare, ci si interessa a che cosa comporta considerando di sapere che è vero.

Non per l'avvocato che deve difendere proprio perché deve far sapere che è vero e chiedere di conseguenza.
Se ha oggettive difficoltà nel provarlo non è la linea che intraprenderà.
 
Indietro
Alto