Tenuità del fatto in certi reati.

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Da oggi è in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 2015, che prevede l'introduzione dell'articolo 131 bis del Codice Penale, secondo il quale può essere dichiarato il proscioglimento per alcuni reati, la cui pena e' solo quella pecuniaria e/o della privazione della libertà fino ad un massimo di cinque anni.
Il testo della suddetta nuova parte legislativa e' il seguente:


Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Tra i reati in questione, rientrano quello di atti osceni in luoghi pubblici/aperti/esposti al pubblico e quelli di atti contrari alla pubblica decenza (art. 527 comma primo e 726 Codice Penale).
Naturalmente si segnala il periodo precedente, in attesa dell'approvazione d'un ulteriore Decreto Legislativo, che depenalizzerà i reati succitati, inquadrandoli in fatti punibili con sanzioni amministrative.
Segnalo che purtroppo gli atti illeciti previsti dall'articolo 3 della Legge 75 del 1958 "Merlin" non rientrano nella nuova disposizione legislativa in oggetto d'esame, siccome la corrispondente pena di privazione della libertà arriva fino a sei anni.
 
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Segnalo che purtroppo gli atti illeciti previsti dall'articolo 3 della Legge 75 del 1958 "Merlin" non rientrano nella nuova disposizione legislativa in oggetto d'esame, siccome la corrispondente pena di privazione della libertà arriva fino a sei anni
Perdonami ma discordo con quel purtroppo. Sono fermamente convinto che la prostituzione vada esercitata in forma libera ed autonoma e non vedo negativamente quelle parti della legge Merlin che salvaguardano l'autonomia dell'operatore.
 
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Cmq non si tratta di una depenalizzazione del reato, ma di "non punibilità per la particolare tenuinità del fatto", e poi non vedo dove sta scritta questa depenalizzazione dei reati in illeciti amministrativi!?!?

Prendiamo il reato di atti osceni, art. 527 c. p., massimo pena detentiva comminabile 3 anni.
Prima del decreto, se ti beccavano nudo in una macchina parcheggiata nella piazza principale del paese, a scopare con una prostituta, ti denunciavano (e sicurametne ti condannavano pure) per atti osceni, ma se non eri recidivo (se ti avevano beccato per la prima volta!) venivi condannato alla pena detentiva, pena sospesa e non menzione.
Per lo stesso fatto sopraindicato (nudo in una macchina parcheggiata al centro della piazza del paese a scopare con una prostituta) oggi, con questo decreto legge, ti puoi giocare un "bonus" per la prima stronzata, e non vieni condannato alla pena detentiva, solo la PRIMA VOLTA.
La seconda volta ti condanneranno alla pena detentiva, pena sospesa e non menzione.
La terza volta vedi il ferro della gabbia della galera.

Dove sta scritto che alcuni reati vengono depenalizzati in illeciti amministrativi?
 
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sta scritto nella legge 67/2014
semplicemente non è stata ancora applicata la delega che comporterà la depenalizzazione del reato di "atti osceni" e di molti altri
il decreto che ha introdotto la non punibilità per tenuità del fatto è il primo tassello
stranamente è stato scritto in maniera discreta
si vedrà come scriveranno gli altri
 
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Perdonami ma discordo con quel purtroppo. Sono fermamente convinto che la prostituzione vada esercitata in forma libera ed autonoma e non vedo negativamente quelle parti della legge Merlin che salvaguardano l'autonomia dell'operatore.
Giustamente, l'articolo 131 bis del Codice Penale prevede il beneficio della tenuità del fatto solo per quei reati che non superano nel massimo i cinque anni di privazione della libertà e l'articolo 3 della Legge 75/1958 "Merlin" afferma una pena massima di sei anni di reclusione.
Spero di esserti stato chiaro!
 
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sta scritto nella legge 67/2014
semplicemente non è stata ancora applicata la delega che comporterà la depenalizzazione del reato di "atti osceni" e di molti altri
il decreto che ha introdotto la non punibilità per tenuità del fatto è il primo tassello
stranamente è stato scritto in maniera discreta
si vedrà come scriveranno gli altri
Esatto!
Ho scritto che arriverà (forse) un altro Decreto Legislativo (non è un Decreto Legge), che applicherà la depenalizzazione degli articoli 527 e 726 del Codice Penale, trasformando questi da illeciti penali in amministrativi.
Sottolineo anche che un amplesso in piazza centrale di una città, consumato in auto, non può certo richiamare la tenuità del fatto in questione. Diverso discorso se si sta in zona appartata in campagna.
 
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