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Atti osceni: come difendersi dalla nuova sanzione amministrativa
Con l’intervento della depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico, fare sesso per la strada, appartandosi in auto, non è più un comportamento punibile con una sanzione penale: a seguito della riforma, infatti, non si tratta più di reato, ma di semplice illecito amministrativo. Risultato: fedina penale immacolata e cegamento di una sanzione, al pari delle comunissime multe, ma di importo notevolmente superiore alla vecchia pena: da 5.000 a 30.000 euro.
Retroattività della norma
La nuova norma si applica tanto alle violazioni che saranno commesse da oggi in poi, tanto a quelle avvenute prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, tanto a quelle passate ma ancora non contestate o scoperte. L’importante è che il procedimento non si sia definitivamente chiuso con una sentenza irrevocabile.
Chi ha subìto, negli scorsi mesi, una condanna in primo o secondo grado per atti osceni in luogo pubblico, può comunque impugnare la sentenza e chiedere l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In tal caso, in grado di appello o in Cassazione, il giudice revoca la sentenza o il decreto.
Cosa cambia da oggi
Per tutte le violazioni commesse a partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto oppure per i procedimenti non ancora avviati, la polizia che abbia scoperto la coppia commettere gli atti osceni non invierà più la comunicazione di notizia di reato in Procura, ma seguire le regole previste dalla legge 689/81, che è quella degli illeciti amministrativi che già si applica, per esempio, ai protesti, ecc.
Dunque, innanzitutto l’autorità deve procedere a contestare formalmente la contravvenzione, fermando i trasgressori e stilando un verbale sul posto. Una copia del verbale dovrà essere trasmetta alla autorità amministrativa competente (che cambia in base alla tipologia di violazione: per es. il Prefetto).
Verrà quindi notificata, a casa di entrambe le persone che hanno commesso la violazione, la contravvenzione vera e propria: in essa vi dovrà essere, oltre alla determinazione dell’importo della multa, anche l’indicazione della possibilità di trasmettere scritti difensivi o essere ascoltato personalmente, nonché facoltà di estinguere la violazione con pagamento in misura ridotta.
Ovviamente, la multa non sarà unica per la coppia, ma ciascuno dei due soggetti pagherà una autonoma contravvenzione, in misura intera.
Come presentare ricorso
Si può presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione (60 giorni se il soggetto risiede all’estero). Anche se si può presentare il ricorso personalmente, senza cioè bisogno di “assistenza tecnica di un professionista” è certamente conveniente – per i risvolti di procedura sconosciuti a chi non pratica il foro – farsi assistere da un avvocato: in tal caso, si eviterà anche di ricevere notifiche di atti in casa propria, evitando comprensibili imbarazzi; le notifiche saranno invece spedite presso lo studio del professionista.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Dunque, il trasgressore sarà comunque tenuto a pagare la contravvenzione. Se si vuole evitare tale conseguenze – particolarmente dannosa per le tasche di chi non lavora, attesi gli importi della multa – è necessario, nel ricorso, presentare anche la cosiddetta richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
Dopo la presentazione del ricorso, il giudice fissa l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico
Nel corso del giudizio il giudice verifica le prove fornite dal trasgressore a proprio vantaggio.
Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il magistrato, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
In alternativa al ricorso al giudice, l’interessato può presentare scritti difensivi alla stessa autorità amministrativa che ha emanato la contravvenzione, chiedendo di essere ascoltato personalmente. In tal caso, la proposizione del ricorso si fa in carta semplice, senza pagamento di contributo unificato (che, invece, è necessario per il ricorso al giudice di Pace).