Fiscus non erubescit

Registrato
11 Novembre 2008
Messaggi
35
Reaction score
23
Località
bassa bresciana
sentenze...
iva si ... iva no ... reddito tassabile ... rimborso per danno biologico ... "animo donandi" ...

:shok: :cray: :fool: :sorry: :treaten: :bad:

ma nelle nazioni che qualcuno ha citato sopra si fanno tutte 'ste pere mentali?
se la regolarizzano loro .... perchè noi non dovremmo riuscirci?
per il papa?
ma va là, dietro ci sono interessi tanto grandi che evidentemente fa' comodo rimanere così,
sono convinto che se ci fosse una regolamentazione seria e non dovessero lavorare in clandestinità
con i prezzi che questo comporta (affitti gonfiati, annunci, papponi, sfruttatori vari)
nonostante IVA e tasse avremmo da guadagnarci.
 
Commenta
Registrato
13 Giugno 2009
Messaggi
37
Reaction score
4
cacciatores ha scritto:
I.V.A. Imposta Valore Aggiunto, ovvero lo stato italiano, in italia, ma il discorso vale anche per gli altri paesi dove esiste una tassa simile,ovvero per tutti quelli del mondo occidentale, ma quale e' sto valore aggiunto che mi da lo stato sulle mie prestazioni professionali?

...Restando al tema delle meretrici, se una zozza mi fa una pompa e mi chiede 50€, lo stato perchè deve applicare un aliquota del 20% e farmi pagare la stessa pompa almeno 60€?(50+20%di Iva)?Se poi consideriamo che la pompa in questione diventa rendito tassabile dobbiamo immaginare che la girl non si possa limitare a 50€ perchè dovrà toglierne una parte per le tasse, facciamo un 30%, pertanto la pompa mi dovrebbe costare di base imponibile = 50€+35%=65€ + IVA ovvero 20% altri 13€ ed andiamo a 78 ovvero 80€.

non per entrare nel tecnico ma il valore aggiunto è quello che determini con il tuo lavoro e lo stato semplicemente vuole una percentuale. Infatti siccoma l'IVA è scaricabile, tu la paghi di fatto solo sull'incremento di valore che generi con la tua ttività imprenidtoriale, quindi l'IVA se vuoi è la tassa più insulsa perchè tassa chi fa e chi produce, peraltro scaricando il costo su chi consuma.

Concordo quindi sul fatto che sebbene sia giusto tassare le pulzelle è anche vero che il costo in più (IVA e Tasse) poi le pagheranno i clienti, ma siccome simo in italia la tipa ti dirà vuoi la tattura o paghi in contanti e ti faccio lo socnto? insomma come fanno gli avvocati... :biggrin:
 
Commenta
Registrato
16 Luglio 2009
Messaggi
194
Reaction score
0
.franco ha scritto:
...sono convinto che se ci fosse una regolamentazione seria e non dovessero lavorare in clandestinità con i prezzi che questo comporta (affitti gonfiati, annunci, papponi, sfruttatori vari)
nonostante IVA e tasse avremmo da guadagnarci...
E' quello che sostengo io :good: è come il pagare le tasse tutti...non può fare altro che bene a tutta la collettività. Pagheremmo tutti di meno con servizi migliori.
 
Commenta
Registrato
16 Luglio 2009
Messaggi
194
Reaction score
0
francy ha scritto:
...insomma come fanno gli avvocati... :biggrin:
... la differenza è che loro, se uno volesse, potrebbero essere controllati e puniti. Le pulzelle sono nel buio...non hanno albi professionali e non sono registrate da nessuna parte...E' questo che non va bene
 
Commenta
Registrato
16 Luglio 2009
Messaggi
194
Reaction score
0
comunque è roba passata... ecco un esempio di altre sentenze che credo mettano fine alla diatriba

Imponibili fiscalmente i proventi da prostituzione
Di Peppeter (del 17/06/2010 @ 17:46:10, in Adempimenti, linkato 60 volte)
Con la sentenza n. 82 del 30 aprile, la Commissione tributaria provinciale di Ravenna è pervenuta alla conclusione di considerare soggetti a imposizione fiscale i proventi derivanti dallo svolgimento abituale della attività di prostituzione, e li ha, inoltre, inquadrati nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

I fatti oggetto della causa sono ben riassunti dai giudici tributari romagnoli, i quali evidenziano che, nel caso in esame, una signora "proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Faenza, notificato il 13.12.2008, con il quale si recuperava a tassazione, con accertamento sintetico, imposte afferenti all'annualità 2002, per Irpef ed addizionali, per aver la contribuente sostenuto ingenti spese per incrementi patrimoniali nell'anno 2005 senza che la medesima avesse 'capacità reddituale' dichiarata nel corso del tempo".
In particolare, la ricorrente sosteneva che gli importi percepiti per lo svolgimento della propria attività di meretricio non potevano essere assoggettati a imposizione fiscale in quanto gli stessi dovevano considerarsi "una forma di risarcimento danni sui generis a causa della lesione della integrità della dignità di chi subisce l'affronto della vendita di sé".
Successivamente si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni, nelle quali rivendicava la legittimità del proprio operato e insisteva per l'assoggettabilità a tassazione dei proventi derivanti dall'attività di prostituzione, per l'evidente e palese esclusione della natura risarcitoria degli stessi proventi.
Analizzando la motivazione della sentenza in esame, si evincono chiaramente i tre passaggi fondamentali del percorso logico-giuridico, che ha guidato i giudici romagnoli nelle loro determinazioni.

Configurabilità dell'attività di prostituta
Il primo di tali passaggi è quello che ha condotto il collegio giudicante a escludere che le entrate finanziarie della ricorrente avessero natura di compensi effettuati "cum animo donandi" o come "regali occasionali".
A questo proposito, la Commissione tributaria ha chiarito che "la ricorrente ha esercitato, in modo abituale e continuativo, la professione di prostituzione (in tal senso si vedano i s.i.t., prodotti dalla difesa, di tali: …), talchè la abitualità della professione di meretricio, essendo comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio, fa escludere che i compensi siano stati effettuati 'cum animo donandi' o come 'regali occasionali' , laddove invece appare certo che le frequentazioni fossero regolate da precisi accordi commerciali, di natura sinallagmatica, riconducibili al 'do ut facias' per cui le parti erano ben consce di adempiere ad obblighi contrattuali, sia pure aventi uno scopo che offende il buon costume, ma che, una volta assolto, non potevano essere, in alcun modo, ripetuti (art. 2035 c.c.)".

Esclusione della natura risarcitoria dei proventi
Il secondo step è quello che porta la Ctp a escludere la natura risarcitoria dei proventi derivanti dall'attività di meretricio - cosa che li renderebbe non tassabili - in quanto "il consenso dell'avente diritto preclude che si possa far luogo ad un risarcimento".
A tale proposito, in maniera puntuale e corretta, il collegio giudicante chiarisce che "Se un soggetto acconsente ed, ancorché il fatto posto in essere venga 'avvertito dalla generalità delle persone come violatore di quella morale corrente' , non può giuridicamente pretendere un 'risarcimento' poiché l'azione stessa non si configura più come antigiuridica e così il 'prezzo' preteso per il meretricio non può qualificarsi come 'risarcimento'. Senza antigiuridicità non ci può essere risarcimento, né indennizzo alcuno. Che, invece, la fattispecie configuri una ipotesi contrattuale è palese sol che si esami l'art. 1325 c.c., infatti:
1) sussiste l'accordo delle parti (contrattazione del costo della prestazione);
2) sussiste la causa, né questa è illecita per conformi giudicati di legittimità;
3)sussiste l'oggetto in quanto possibile, lecito (vedi sopra), determinato e/o determinabile;
4)sussiste la forma (volontà orale liberamente espressa).
Peraltro, una recentissima sentenza della Suprema Corte di Legittimità ha statuito che la prestazione impagata di un rapporto di meretricio configura, in capo al richiedente, l'ipotesi delittuosa del reato di stupro, dal che né consegue che il pagamento della prestazione 'comprovando la volontà della consenziente' ne elide la violenza, donde la sussistenza di un rapporto contrattuale e non risarcitorio".

Assimilazione del meretricio ad attività di lavoro autonomo
Il terzo passaggio cruciale della parte motivazionale della decisione in esame è quello che porta la Commissione a ritenere che " i proventi della attività di prostituzione esercitata per professione, devono essere riconducibili alla categoria di cui all'art. 6 del TUIR, ovvero nella categoria dei 'redditi di lavoro autonomo' sussistendo tutti i requisiti tipici:
1) prevalenza del lavoro personale della prestatrice d'opera;
2) l'assenza del vincolo di subordinazione;
3) la libera pattuizione del compenso;
4) l'assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerenti alla esecuzione stessa;
tanto più che la stessa Corte di Giustizia CEE, con sentenza del 20.11.2001 ha riconosciuto che l'attività di meretricio deve essere qualificata come lavoro autonomo ".

Il parere della Corte di giustizia sull'argomento
In particolare, la Corte comunitaria, con la pronuncia del 2001, è giunta, fra l'altro, a ritenere che "la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita" che rientra nella nozione di "attività economica" (paragrafo 49).
Il meretricio viene, inoltre, più precisamente meglio definito come un'attività "tramite la quale il prestatore soddisfa, a titolo oneroso, una domanda del beneficiario senza produrre o trasferire beni materiali" (paragrafo 48).
In più, in maniera chiara e lineare, la Corte di giustizia ha riconosciuto che "la prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo, qualora sia dimostrato che è svolta dal prestatore senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità ed a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente. Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se ricorrono tali presupposti".

Occorre notare che nel caso in cui invece l'attività di prostituzione viene svolta in modo occasionale, si deve ritenere che i relativi proventi possono essere fatti rientrare nella categoria dei redditi diversi considerando il disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera I) del Tuir, che comprende fra i redditi diversi, fra l'altro, quelli "… derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

Altra giurisprudenza di merito conforme
E' importante evidenziare che la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, decidendo con la sentenza in esame nel senso della imponibilità dei proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di meretricio, contribuisce a consolidare e confermare un orientamento giurisprudenziale delle Corti di merito che ha già visto anche altre Commissioni tributarie giungere alle medesime conclusioni (cfr Ctp Reggio Emilia, sentenza n. 131/2009 e Ctr Lombardia, sentenza n. 124/2007).

Fonte: Maurizio Dalla Vecchia da nuovofiscooggi.it
 
Commenta

ruotaescort

Espulso
UOMO
Registrato
14 Giugno 2009
Messaggi
4.008
Reaction score
41
Località
...
demendacio ha scritto:
Clienti inteso come cittadini che nella maggior parte dei casi pagano le tasse.

http://solleviamoci.wordpress.com/2010/ ... mo-su-tre/

demendacio ha scritto:
Ribadisco:un conto e' l'evasione/elusione fiscale, un conto e' la totale mancanza di conoscenza da parte del fisco.




In entrambi i casi non è che sia lo stesso il max, uno Stato che fa pagare molto a pochi, perchè non è capace di fare pagare le tasse a tutti, è a mio parere ingiusto. :sad:
 
Commenta
Registrato
16 Luglio 2009
Messaggi
194
Reaction score
0
ruotaescort ha scritto:
demendacio ha scritto:
Clienti inteso come cittadini che nella maggior parte dei casi pagano le tasse.

http://solleviamoci.wordpress.com/2010/ ... mo-su-tre/

demendacio ha scritto:
Ribadisco:un conto e' l'evasione/elusione fiscale, un conto e' la totale mancanza di conoscenza da parte del fisco.




In entrambi i casi non e' che sia lo stesso il max, uno Stato che fa pagare molto a pochi, perchè non e' capace di fare pagare le tasse a tutti, e' a mio parere ingiusto. :sad:
hai ragione non è il max, ma questo è... Fanno ben poco per rendere equilibrata la situazione, cioè far pagare a tutti il dovuto. Pagano sempre gli stessi...
 
Commenta
Registrato
16 Luglio 2009
Messaggi
194
Reaction score
0
Questa è recente:

LAVORO DISCUTIBILE REDDITO TASSABILE (CASSAZIONE N. 20528 DEL 1 OTTOBRE 2010) Sono assoggettati ad IRPEF ed IVA i proventi di una ballerina che offriva “prestazioni extra” ai propri clienti dietro compenso. Per la Cassazione, “pur essendo tale attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita”. E non assumo inoltre alcun rilievo quanto indicato nell’interrogazione parlamentare del 31/07/90 in tema di non tassabilità dei proventi della prostituzione...

http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2025

lap-dancer ed escort avvisate :yes:
 
Commenta
Registrato
16 Luglio 2009
Messaggi
194
Reaction score
0
Commenta
Alto