In campana... se ne parla da tanto ma solo da pochi giorni (8 luglio 2019) E' ENTRATO IN VIGORE.
Articolo 5 (Pagina 37 Deliberazione Giunta Capitolina n132 5 luglio 2019.)
Tutela della dignità delle persone e contrasto alla tratta di esseri umani.
#1. Al fine di contrastare i fenomeni criminosi di sfruttamento e tratta degli esseri umani, ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, nonché favorire la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione stradale su suolo pubblico o di uso pubblico di Roma Capitale, è vietato:
a) ingaggiare soggetti che, attraverso comportamenti inequivocabili, esercitino l’attività di meretricio, nonché concordare prestazioni con essi ed appartarsi per tali finalità in luogo pubblico;
(Sanzione ridotta 400 Euro)
b) oltre quanto già previsto dal Codice della Strada, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione per chiunque, alla guida di un veicolo, ponga in essere i comportamenti di cui alla lettera a).
(Sanzione ridotta 300 Euro)
#2. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, commessi all’interno di una delle aree indicate nell’articolo 20 e perimetrate nell’allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.
#3. Oltre a quanto previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’Amministrazione di Roma Capitale, a tutela delle persone dedite alla prostituzione, che siano vittime di violenza, di sfruttamento, di tratta, ovvero che si trovino in condizioni di grave disagio, offre interventi di sostegno psicologico e reinserimento presso strutture di accoglienza. A tal fine, i soggetti di cui all’art. 32, comma 3 del presente Regolamento, offrono alla vittima ogni utile informazione affinché venga indirizzata presso le strutture di supporto all’uopo dedicate.
#4. La sanzione amministrativa di cui all’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivante dalle violazioni di cui al comma 1, lett. a) e b),
si applica nella misura minima qualora il soggetto responsabile aderisca a un progetto di sensibilizzazione alle tematiche del contrasto al fenomeno della prostituzione e della tratta, di durata minima di 4 incontri obbligatori, organizzato da Roma Capitale.
fonte:
https://www.comune.roma.it/web/it/i...kIkq7NPEEHqJ3H-NCU5byRvvDvNgHAH5aWbAhLQ9XNDdI