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Gentilissimo FRANCOSTARS
Ti seguo con attenzione e ho letto tutto, ma proprio tutto quello che è presente sul tuo sito e anche i vari interventi, ma ora che sono agli sgoccioli con il ricorso, mi sorgono alcuni dubbi.
Sono stato pizzicato per la seconda volta, la prima fu diversi anni fa all'inizio dell'era degli sceriffi a Mariano Comense o giù di li... pagai e stop, ma qui ci risiamo e siccome mi sono un po’ stancato, avrei deciso per il ricorso.
I fatti:
LUOGO : Calcinate provincia di Bergamo (Ho cercato nei vari post, ma con Calcinate nulla mi è uscito se non richieste di info su OTR o recensioni, ma nulla riguardo all’ordinanza sindacale antiprostituzione di questo comune.
DATA: un giorno del mese di luglio (all’inizio)
ORGANO CHE HA RILEVATO LA VIOLAZIONE: Polizia Municipale
LUOGO DEL FERMO : Appartato fuori da qualsiasi sguardo altrui (semplicemente seduti in auto e vestiti)
ORDINANZA DEL SINDACO DI CALCINATE: n.24 del 14.07.2000
TIPO DI VIOLAZIONE : Si intratteneva in luogo isolato e buoi a bordo del veicolo con persona dedita alla prostituzione
Per maggior precisione riporto che il verbale di accertamento della violazione offre tre possibilità di scelta tra i tipi di violazioni, che riporto in ordine:
- Trasportava a bordo del veicolo persona dedita alla prostituzione.
- Si intratteneva in luogo isolato e buoi a bordo del veicolo con persona dedita alla prostituzione
- A bordo del veicolo era in palese consumazione di prestazione sessuale con persona dedita alla prostituzione
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL SOTTOSCRITTO: Le ordinanze sindacali non sono visibili.
Riporto inoltre che nell’apposito riquadro predisposto e denominato ”PERSONA DEDITA ALLA PROSTITUZIONE” vengono riportate le generalità parziali della gentile signorina che si trovava seduta nella mia vettura nel sedile anteriore. Generalità parziali perché gli accertatori riportano solo il nome e il cognome della signorina, ma omettono altri dati per altro presenti nel verbale, come ad esempio il Luogo e la data di nascita, residenza, indirizzo, nazionalità e i rilievi del documento d’identità, al posto del quale l’agente accertatore ha riportato la frase “GIA’ NOTA ALL’ UFFICIO” cosa a mio modo di vedere di non poco conto, visto che da quanto appreso dai tuoi preziosissimi scritti, è fatto divieto di “schedare” persone dedite alla nobile arte del donar piacere, ma non solo, infatti dal mio punto di vista in caso avessi necessità di contattare la signorina ad esempio per testimoniare, mi troverei impossibilitato a farlo se non rivolgendomi al suddetto comando di Polizia Municipale per cui tale signorina è persona nota… Faccio notare che ovviamente al momento dell’elevazione della contravvenzione alla signorina non è stato chiesto alcun tipo di documento e anzi è stata invitata ad andarsene, cosa che ha ovviamente fatto, ritornando esattamente allo stesso luogo in cui l’avevo prelevata.
L’importo della contravvenzione è della modica cifra di € 172,00
Riporto qui di seguito altre informazioni presenti nel verbale:
Entro 30gg dalla contestazione o notificazione della violazione l’interessato può far pervenire al Sindaco di Calcinate, scritti difensivi e documenti in carta semplice e chiedere di essere sentito. Il sindaco sentito l’interessato, ove ne abbia fatto richiesta, e valutati gli scritti difensivi e i documenti eventualmente prodotti, se riterrà fondato l’accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma di un minimo di € 103,00 fino ad un massimo di € 516,00 oltre alle spese di notifica e procedimento.
Se al contrario riterrà meritevole di accoglimento quanto esposto dal ricorrente emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
In mancanza di pagamento in misura ridotta e dell’opposizione di cui sopra, verrà inoltrato rapporto al Sindaco di Calcinate per l’adozione dei successivi provvedimenti.
Di fianco a quanto sopra riportato vi è anche specificato che ai sensi dell’art.16 L.689/1981 e del regolamento comunale il minimo della somma a me notificata ovvero € 172,00.
E infine al piede si riporta un estratto dell’ordinanza sindacale che qui riporto:
ORDINANZA 24/2000 – PUNTO 1: (estratto)
In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La violazione de quo si concretizza nella “fermata del veicolo” di cui il soggetto attivo risulta alla guida, al fine di chiedere informazioni finalizzate, ovvero contrattare , concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitino l’attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, ovvero per le modalità comportamentali, elementi questi relazionati dalle condizioni di tempo e di luogo, manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
E cosa non del tutto trascurabile, al piede del verbale vi è uno spazio da compilare che riporta : Responsabile del procedimento del presente atto è: (MA E’ STATO LASCIATO IN BIANCO) e la cosa a mio avviso non è da poco, infatti la legge 241/1990 ovvero la legge generale sul procedimento amministrativo, all’art.4 riporta “in ogni atto notificato al destinatario, devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere”, orbene in questo vi è solo scritto che si può inviare una tesi difensiva o chiedere di incontrare il sindaco e non mi pare proprio regolare la cosa, non solo, ma anche il fatto che non sia indicato chi è il responsabile del procedimento è una cosa grave.
Inoltre la legge 15/2005 art. 21-septies. (Nullità del provvedimento). - 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Quindi già di per se, a mio modo di vedere, mancando sia il dato essenziale di chi sia il responsabile del procedimento, sia a quale organo e soprattutto in quanto tempo il sottoscritto possa ricorrere, rende nullo il provvedimento stesso.
Facendo finta che quanto sopra non sia applicabile (ma attendo il tuo parere) , ho predisposto per tempo le mie rimostranze da inviare al sindaco, entro 30gg ma poi un po’ per svogliatezza, un po’ per mancanza di tempo proprio allo scadere dei trenta gg non l’ho inviata, convinto per altro che sarebbe stato tempo perso, vorrei però indirizzare il mio scritto al prefetto o al giudice di pace.
E qui nasce il primo dubbio, ovvero lo scrivere prima al sindaco era una prassi necessaria tale per cui non averlo fatto mi pregiudica il ricorso al livello superiore?
Altro dubbio : A chi devo indirizzare il ricorso? Al Giudice di Pace di Bergamo, o al Prefetto? O chi altri?
Questo quanto ho scritto:
Monza 24 agosto 2012
Spettabile:
A chi indirizzarlo?????
OGGETTO: Scritto difensivo contro sanzione Ordinanza n. 24 del 14.07.2000 del Sindaco di Calcinate (*) ai sensi dell’articolo 18 Legge 689/1981. Riferimento Verbale di contestazione n. XXX/12 del X luglio 2012 Con la presente si comunica che, in riferimento al verbale di contestazione n.XXX/12 del X luglio 2012 di cui si allega alla presente una fotocopia, il sottoscritto ha subito la sanzione amministrativa di € 172,00, disciplinata dal rinnovato articolo 16 comma secondo della Legge 689/1981, per la violazione dell’Ordinanza n. 24 del 14-07-2000 emessa dall’Autorità Sindacale del Comune in questione, poiché, secondo il suddetto documento (di cui apprendo l’estratto del punto 1 solo ed unicamente dal verbale elevatomi dalla polizia municipale) si riporta: In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La violazione de quo si concretizza nella “fermata del veicolo” di cui il soggetto attivo risulta alla guida, al fine di chiedere informazioni finalizzate, ovvero contrattare , concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitino l’attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, ovvero per le modalità comportamentali, elementi questi relazionati dalle condizioni di tempo e di luogo, manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
Considerato il verbale di contestazione in merito;
Letto l’estratto del punto 1 dell’Ordinanza Sindacale corrispondente in quanto il testo integrale nemmeno è reperibile sul sito del comune, di Calcinate e anzi ad onor del vero nemmeno il sito ufficiale stesso del comune è facilmente reperibile in quanto nessuna indicazione è riportata nemmeno sul verbale elevatomi e una ricerca sul noto motore di ricerca google riporta come risultato www.halleyweb.com/c016043/hh/index.php al che lascia alquanto perplessi visto che ci si aspetterebbe un sito rispettoso del nome del comune stesso come d’altronde ogni comune ha, ci sono arrivato usando la fantasia e digitando la sintassi che ci si attenderebbe www.comune.calcinate.bg.it e giunto alla conclusione che effettivamente si tratta di una replica del sito del comune stesso. Orbene con tutta la buona volontà non vi è alcun modo di reperire l’ordinanza in oggetto, provando e riprovando in ogni parte del sito e concentrandomi sulla sezione “Atti amministrativi” e scegliendo la voce “ordinanze” dovrebbe essere sufficiente poter scegliere l’anno in cui quella di mio interesse risulterebbe essere stata emessa per poter veder visualizzate tutte le ordinanze dell’anno prescelto ovvero “2000”, tuttavia questa scelta non è possibile, infatti gli anni che vengono proposti vanno dal 2010 al 2015 oltreché l’opzione “tutti”. Con l’Opzione “tutti” ci si attenderebbe appunto che vengano visualizzate tutte le ordinanze ovviamente e anche quella di mio interesse, tuttavia non si ottiene alcun risultato, ma l’incredibile è che non si ottiene alcun risultato qualunque sia l’anno che si va a consultare, ma anche a voler essere pignoli e anziché lasciare l’opzione “tutte” nelle scelte dei tipi documento, scegliendo la voce “ordinanze sindacali” nulla si ottiene, in pratica, anzi di fatto, non è possibile.
Considerato l’articolo 2702 del Codice Civile che prevede che la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso;
Considerato che in tal caso non è stata comprovata alcuna certezza dell’avvenuta violazione del divieto relativo, bensì solo desunta;
Considerato che il/la sottoscritto/a non ha notato nessun cartello informativo, che avvisasse gli utenti delle vie dell’esistenza dell’interdizione enunciata nella suddetta Ordinanza; Ed anzi da una approfondita ricerca condotta durante il giorno alla luce del sole, posso tranquillamente affermare che non esiste alcun cartello informativo, per lo meno nella zona in cui mi è stata elevata la contravvenzione, e avendo percorso anche molte altre vie del comune di Calcinate, lo affermo senza possibilità di smentita alcuna. Visto l’articolo 54 commi 1 e 4 delDecreto Legislativo 267/2000 modificato dalla Legge 125/2008 che obbliga l’autorità locale ad emanare gli atti nel rispetto generale dell’Ordinamento ed in maniera contingibile ed urgente ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011; e ancor prima dalla pronuncia del consiglio di stato nr. 2109/2007.
Considerato che i suddetti decreti devono essere emanati solo in condizioni extra ordinem con chiara e specifica deroga alle norme ordinarie, come affermato nella Sentenza 97/2007 della Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia;
Visto che nel testo dell’Ordinanza (di cui ho potuto visionare solo l’estratto del punto 1 presente sul verbale stesso e che la lettura integrale mi è preclusa perché non presente sul sito internet del comune di Calcinate) in questione vengono fatte salve le applicazioni delle suddette leggi e regolamenti in aggiunta alla sanzione del medesimo decreto;
Visto il Decreto Attuativo del Ministero dell’Interno datato 5 agosto 2008 ex articolo 54 comma 4 bis del D.Lgs. 267/2000 il quale all’articolo 2 lettera (e qui manca un pezzo che sul tuo modulo ben non riesco ad interpretare)
Considerato il fatto che l’Ordinanza Sindacale n. 24 del 14.07.2000 di Codesto Comune non ha limitato l’azione sanzionatoria ai parametri suddetti.
Visto l’articolo 5 comma terzo del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92e modifiche) il quale obbliga a segnalare i divieti e le prescrizioni delle Ordinanze Locali inerenti la viabilità agli utenti delle strade con prescritti segnali e gli articoli 38 comma 8 e 45 comma 1 dello stesso Codice che non permettono di apporre nella segnaletica tutto quello che non è previsto dal Regolamento della detta norma stradale o da altri Decreti Ministeriali;
Considerato che attualmente non è stato previsto alcun segnale tipico da alcun provvedimento regolamentare nazionale;
Considerato che l’articolo 16 comma secondo della Legge 689/1981 riguarda espressamente solo le Ordinanze e Regolamenti provinciali e comunali, quando invece il provvedimento in questione è stato emesso da un’autorità quale Ufficiale del Governo Nazionale con espressi compiti statali; Visto l’articolo 32 della Legge 69/2009, le Ordinanze Sindacali, (come tutti i provvedimenti locali amministrativi) devono essere pubblicati sul sito internet del comune e come si potrà rilevare esso non è presente.
Visto tra l’altro che addirittura il verbale di accertamento viola palesemente i principi dell’articolo 7 della legge 75/1958 (legge Merlin) che vieta alle autorità amministrative di procedere ad alcuna forma di registrazione diretta o indiretta di registrazione di donne che esercitino o siano sospettate di esercitare la prostituzione, addirittura il modulo del verbale riporta chiaramente “PERSONA DEDITA ALLA PROSTITUZIONE” e essa è stata segnalata come tale TOMA ANA MARIA e nella rilevazione del suo documento, l’accertatore ha riportato la frase “già nota all’ufficio”
Visto che il modulo di accertamento della violazione all’ordinanza n.24 del 14-07-2000 è palesemente viziato per forma in quanto non riporta chi sia il responsabile del procedimento, ovvero nell’apposito spazio predisposto, l’accertatore non lo ha compilato e che inoltre cosa ancor più grave non è indicato ne il limite di tempo in cui il trasgressore possa porre opposizione/reclamo, ne tantomeno quale sia l’organo a cui è possibile ricorrere, ma semplicemente che entro 30gg il trasgressore possa rivolgersi al sindaco e tutto ciò in difetto della legge 241/1990 che all’artt.4 recita : “in ogni atto notificato al destinatario, devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere” e della legge 15/2005 art. 21-septies. (Nullità del provvedimento). - 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
il sottoscritto che il provvedimento in merito adottato dal Sindaco risulti non conforme ai Principi Generali dell’Ordinamento dello Stato Italiano. Difatti, dalla lettura della norma regolamentare in esame si può notare che questa sia stata addirittura emessa ben 12 anni fa, e quindi l’articolo 54 commi 1 e 4 delDecreto Legislativo 267/2000 modificato dalla Legge 125/2008 che obbliga l’autorità locale ad emanare gli atti nel rispetto generale dell’Ordinamento ed in maniera contingibile ed urgente ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011; non sia nemmeno stato preso in considerazione dal sindaco di Calcinate e che anzi questi continui imperterrito ed impavido a porsi al di sopra di ogni legge, ovvero a farsi leggi in casa a suo piacimento, per questo e per i numerosi altri motivi sopra esposti,
lo scrivente la revoca dell’Ordinanza Sindacale n.24 del 14.07.2000 del Sindaco di Calcinate con stralcio del relativo verbale notificato allo scrivente.
Grazie. Distinti Saluti.
Mi piace di più questa : Che la SV ORDINI (oppure IMPONGA) al sindaco di Calcinate la revoca dell’Ordinanza Sindacale n.24 del 14.07.2000 da lui/lei o dai suoi predecessori emessa ben 12 anni fa, con stralcio del relativo verbale notificato allo scrivente.
Grazie. Distinti Saluti.
Allegato: n. 1 fotocopia Verbale n. ________ del __________________
Grazie per le risposte che potrai darmi.
Saluti
Ciccio
Ti seguo con attenzione e ho letto tutto, ma proprio tutto quello che è presente sul tuo sito e anche i vari interventi, ma ora che sono agli sgoccioli con il ricorso, mi sorgono alcuni dubbi.
Sono stato pizzicato per la seconda volta, la prima fu diversi anni fa all'inizio dell'era degli sceriffi a Mariano Comense o giù di li... pagai e stop, ma qui ci risiamo e siccome mi sono un po’ stancato, avrei deciso per il ricorso.
I fatti:
LUOGO : Calcinate provincia di Bergamo (Ho cercato nei vari post, ma con Calcinate nulla mi è uscito se non richieste di info su OTR o recensioni, ma nulla riguardo all’ordinanza sindacale antiprostituzione di questo comune.
DATA: un giorno del mese di luglio (all’inizio)
ORGANO CHE HA RILEVATO LA VIOLAZIONE: Polizia Municipale
LUOGO DEL FERMO : Appartato fuori da qualsiasi sguardo altrui (semplicemente seduti in auto e vestiti)
ORDINANZA DEL SINDACO DI CALCINATE: n.24 del 14.07.2000
TIPO DI VIOLAZIONE : Si intratteneva in luogo isolato e buoi a bordo del veicolo con persona dedita alla prostituzione
Per maggior precisione riporto che il verbale di accertamento della violazione offre tre possibilità di scelta tra i tipi di violazioni, che riporto in ordine:
- Trasportava a bordo del veicolo persona dedita alla prostituzione.
- Si intratteneva in luogo isolato e buoi a bordo del veicolo con persona dedita alla prostituzione
- A bordo del veicolo era in palese consumazione di prestazione sessuale con persona dedita alla prostituzione
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL SOTTOSCRITTO: Le ordinanze sindacali non sono visibili.
Riporto inoltre che nell’apposito riquadro predisposto e denominato ”PERSONA DEDITA ALLA PROSTITUZIONE” vengono riportate le generalità parziali della gentile signorina che si trovava seduta nella mia vettura nel sedile anteriore. Generalità parziali perché gli accertatori riportano solo il nome e il cognome della signorina, ma omettono altri dati per altro presenti nel verbale, come ad esempio il Luogo e la data di nascita, residenza, indirizzo, nazionalità e i rilievi del documento d’identità, al posto del quale l’agente accertatore ha riportato la frase “GIA’ NOTA ALL’ UFFICIO” cosa a mio modo di vedere di non poco conto, visto che da quanto appreso dai tuoi preziosissimi scritti, è fatto divieto di “schedare” persone dedite alla nobile arte del donar piacere, ma non solo, infatti dal mio punto di vista in caso avessi necessità di contattare la signorina ad esempio per testimoniare, mi troverei impossibilitato a farlo se non rivolgendomi al suddetto comando di Polizia Municipale per cui tale signorina è persona nota… Faccio notare che ovviamente al momento dell’elevazione della contravvenzione alla signorina non è stato chiesto alcun tipo di documento e anzi è stata invitata ad andarsene, cosa che ha ovviamente fatto, ritornando esattamente allo stesso luogo in cui l’avevo prelevata.
L’importo della contravvenzione è della modica cifra di € 172,00
Riporto qui di seguito altre informazioni presenti nel verbale:
Entro 30gg dalla contestazione o notificazione della violazione l’interessato può far pervenire al Sindaco di Calcinate, scritti difensivi e documenti in carta semplice e chiedere di essere sentito. Il sindaco sentito l’interessato, ove ne abbia fatto richiesta, e valutati gli scritti difensivi e i documenti eventualmente prodotti, se riterrà fondato l’accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma di un minimo di € 103,00 fino ad un massimo di € 516,00 oltre alle spese di notifica e procedimento.
Se al contrario riterrà meritevole di accoglimento quanto esposto dal ricorrente emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
In mancanza di pagamento in misura ridotta e dell’opposizione di cui sopra, verrà inoltrato rapporto al Sindaco di Calcinate per l’adozione dei successivi provvedimenti.
Di fianco a quanto sopra riportato vi è anche specificato che ai sensi dell’art.16 L.689/1981 e del regolamento comunale il minimo della somma a me notificata ovvero € 172,00.
E infine al piede si riporta un estratto dell’ordinanza sindacale che qui riporto:
ORDINANZA 24/2000 – PUNTO 1: (estratto)
In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La violazione de quo si concretizza nella “fermata del veicolo” di cui il soggetto attivo risulta alla guida, al fine di chiedere informazioni finalizzate, ovvero contrattare , concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitino l’attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, ovvero per le modalità comportamentali, elementi questi relazionati dalle condizioni di tempo e di luogo, manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
E cosa non del tutto trascurabile, al piede del verbale vi è uno spazio da compilare che riporta : Responsabile del procedimento del presente atto è: (MA E’ STATO LASCIATO IN BIANCO) e la cosa a mio avviso non è da poco, infatti la legge 241/1990 ovvero la legge generale sul procedimento amministrativo, all’art.4 riporta “in ogni atto notificato al destinatario, devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere”, orbene in questo vi è solo scritto che si può inviare una tesi difensiva o chiedere di incontrare il sindaco e non mi pare proprio regolare la cosa, non solo, ma anche il fatto che non sia indicato chi è il responsabile del procedimento è una cosa grave.
Inoltre la legge 15/2005 art. 21-septies. (Nullità del provvedimento). - 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Quindi già di per se, a mio modo di vedere, mancando sia il dato essenziale di chi sia il responsabile del procedimento, sia a quale organo e soprattutto in quanto tempo il sottoscritto possa ricorrere, rende nullo il provvedimento stesso.
Facendo finta che quanto sopra non sia applicabile (ma attendo il tuo parere) , ho predisposto per tempo le mie rimostranze da inviare al sindaco, entro 30gg ma poi un po’ per svogliatezza, un po’ per mancanza di tempo proprio allo scadere dei trenta gg non l’ho inviata, convinto per altro che sarebbe stato tempo perso, vorrei però indirizzare il mio scritto al prefetto o al giudice di pace.
E qui nasce il primo dubbio, ovvero lo scrivere prima al sindaco era una prassi necessaria tale per cui non averlo fatto mi pregiudica il ricorso al livello superiore?
Altro dubbio : A chi devo indirizzare il ricorso? Al Giudice di Pace di Bergamo, o al Prefetto? O chi altri?
Questo quanto ho scritto:
XXXXXXXXXXXXXXX
Via Pasubio 9
20050 Monza MB
(l
A chi indirizzarlo?????
OGGETTO: Scritto difensivo contro sanzione Ordinanza n. 24 del 14.07.2000 del Sindaco di Calcinate (*) ai sensi dell’articolo 18 Legge 689/1981. Riferimento Verbale di contestazione n. XXX/12 del X luglio 2012 Con la presente si comunica che, in riferimento al verbale di contestazione n.XXX/12 del X luglio 2012 di cui si allega alla presente una fotocopia, il sottoscritto ha subito la sanzione amministrativa di € 172,00, disciplinata dal rinnovato articolo 16 comma secondo della Legge 689/1981, per la violazione dell’Ordinanza n. 24 del 14-07-2000 emessa dall’Autorità Sindacale del Comune in questione, poiché, secondo il suddetto documento (di cui apprendo l’estratto del punto 1 solo ed unicamente dal verbale elevatomi dalla polizia municipale) si riporta: In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla pubblica via. La violazione de quo si concretizza nella “fermata del veicolo” di cui il soggetto attivo risulta alla guida, al fine di chiedere informazioni finalizzate, ovvero contrattare , concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitino l’attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, ovvero per le modalità comportamentali, elementi questi relazionati dalle condizioni di tempo e di luogo, manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
Considerato il verbale di contestazione in merito;
Letto l’estratto del punto 1 dell’Ordinanza Sindacale corrispondente in quanto il testo integrale nemmeno è reperibile sul sito del comune, di Calcinate e anzi ad onor del vero nemmeno il sito ufficiale stesso del comune è facilmente reperibile in quanto nessuna indicazione è riportata nemmeno sul verbale elevatomi e una ricerca sul noto motore di ricerca google riporta come risultato www.halleyweb.com/c016043/hh/index.php al che lascia alquanto perplessi visto che ci si aspetterebbe un sito rispettoso del nome del comune stesso come d’altronde ogni comune ha, ci sono arrivato usando la fantasia e digitando la sintassi che ci si attenderebbe www.comune.calcinate.bg.it e giunto alla conclusione che effettivamente si tratta di una replica del sito del comune stesso. Orbene con tutta la buona volontà non vi è alcun modo di reperire l’ordinanza in oggetto, provando e riprovando in ogni parte del sito e concentrandomi sulla sezione “Atti amministrativi” e scegliendo la voce “ordinanze” dovrebbe essere sufficiente poter scegliere l’anno in cui quella di mio interesse risulterebbe essere stata emessa per poter veder visualizzate tutte le ordinanze dell’anno prescelto ovvero “2000”, tuttavia questa scelta non è possibile, infatti gli anni che vengono proposti vanno dal 2010 al 2015 oltreché l’opzione “tutti”. Con l’Opzione “tutti” ci si attenderebbe appunto che vengano visualizzate tutte le ordinanze ovviamente e anche quella di mio interesse, tuttavia non si ottiene alcun risultato, ma l’incredibile è che non si ottiene alcun risultato qualunque sia l’anno che si va a consultare, ma anche a voler essere pignoli e anziché lasciare l’opzione “tutte” nelle scelte dei tipi documento, scegliendo la voce “ordinanze sindacali” nulla si ottiene, in pratica, anzi di fatto, non è possibile.
Considerato l’articolo 2702 del Codice Civile che prevede che la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso;
Considerato che in tal caso non è stata comprovata alcuna certezza dell’avvenuta violazione del divieto relativo, bensì solo desunta;
Considerato che il/la sottoscritto/a non ha notato nessun cartello informativo, che avvisasse gli utenti delle vie dell’esistenza dell’interdizione enunciata nella suddetta Ordinanza; Ed anzi da una approfondita ricerca condotta durante il giorno alla luce del sole, posso tranquillamente affermare che non esiste alcun cartello informativo, per lo meno nella zona in cui mi è stata elevata la contravvenzione, e avendo percorso anche molte altre vie del comune di Calcinate, lo affermo senza possibilità di smentita alcuna. Visto l’articolo 54 commi 1 e 4 delDecreto Legislativo 267/2000 modificato dalla Legge 125/2008 che obbliga l’autorità locale ad emanare gli atti nel rispetto generale dell’Ordinamento ed in maniera contingibile ed urgente ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011; e ancor prima dalla pronuncia del consiglio di stato nr. 2109/2007.
Considerato che i suddetti decreti devono essere emanati solo in condizioni extra ordinem con chiara e specifica deroga alle norme ordinarie, come affermato nella Sentenza 97/2007 della Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia;
Visto che nel testo dell’Ordinanza (di cui ho potuto visionare solo l’estratto del punto 1 presente sul verbale stesso e che la lettura integrale mi è preclusa perché non presente sul sito internet del comune di Calcinate) in questione vengono fatte salve le applicazioni delle suddette leggi e regolamenti in aggiunta alla sanzione del medesimo decreto;
Visto il Decreto Attuativo del Ministero dell’Interno datato 5 agosto 2008 ex articolo 54 comma 4 bis del D.Lgs. 267/2000 il quale all’articolo 2 lettera (e qui manca un pezzo che sul tuo modulo ben non riesco ad interpretare)
Considerato il fatto che l’Ordinanza Sindacale n. 24 del 14.07.2000 di Codesto Comune non ha limitato l’azione sanzionatoria ai parametri suddetti.
Visto l’articolo 5 comma terzo del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92e modifiche) il quale obbliga a segnalare i divieti e le prescrizioni delle Ordinanze Locali inerenti la viabilità agli utenti delle strade con prescritti segnali e gli articoli 38 comma 8 e 45 comma 1 dello stesso Codice che non permettono di apporre nella segnaletica tutto quello che non è previsto dal Regolamento della detta norma stradale o da altri Decreti Ministeriali;
Considerato che attualmente non è stato previsto alcun segnale tipico da alcun provvedimento regolamentare nazionale;
Considerato che l’articolo 16 comma secondo della Legge 689/1981 riguarda espressamente solo le Ordinanze e Regolamenti provinciali e comunali, quando invece il provvedimento in questione è stato emesso da un’autorità quale Ufficiale del Governo Nazionale con espressi compiti statali; Visto l’articolo 32 della Legge 69/2009, le Ordinanze Sindacali, (come tutti i provvedimenti locali amministrativi) devono essere pubblicati sul sito internet del comune e come si potrà rilevare esso non è presente.
Visto tra l’altro che addirittura il verbale di accertamento viola palesemente i principi dell’articolo 7 della legge 75/1958 (legge Merlin) che vieta alle autorità amministrative di procedere ad alcuna forma di registrazione diretta o indiretta di registrazione di donne che esercitino o siano sospettate di esercitare la prostituzione, addirittura il modulo del verbale riporta chiaramente “PERSONA DEDITA ALLA PROSTITUZIONE” e essa è stata segnalata come tale TOMA ANA MARIA e nella rilevazione del suo documento, l’accertatore ha riportato la frase “già nota all’ufficio”
Visto che il modulo di accertamento della violazione all’ordinanza n.24 del 14-07-2000 è palesemente viziato per forma in quanto non riporta chi sia il responsabile del procedimento, ovvero nell’apposito spazio predisposto, l’accertatore non lo ha compilato e che inoltre cosa ancor più grave non è indicato ne il limite di tempo in cui il trasgressore possa porre opposizione/reclamo, ne tantomeno quale sia l’organo a cui è possibile ricorrere, ma semplicemente che entro 30gg il trasgressore possa rivolgersi al sindaco e tutto ciò in difetto della legge 241/1990 che all’artt.4 recita : “in ogni atto notificato al destinatario, devono essere indicati il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere” e della legge 15/2005 art. 21-septies. (Nullità del provvedimento). - 1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
il sottoscritto
DESUME
lo scrivente
CHIEDE
Grazie. Distinti Saluti.
Mi piace di più questa : Che la SV ORDINI (oppure IMPONGA) al sindaco di Calcinate la revoca dell’Ordinanza Sindacale n.24 del 14.07.2000 da lui/lei o dai suoi predecessori emessa ben 12 anni fa, con stralcio del relativo verbale notificato allo scrivente.
Grazie. Distinti Saluti.
(firma )___________________________
Allegato: n. 1 fotocopia Verbale n. ________ del __________________
Grazie per le risposte che potrai darmi.
Saluti
Ciccio