- Espulso
- #3.081
le forze dell'ordine leggono\scrivono su C.E.D - S.D.I. ( Il sistema informatico interforze ) nei quale fanno i resoconti di ogni intervento o segnalazione che le sono pervenute.
.."E’ fatto obbligo al personale delle Forze di Polizia indicate nell’art. 16 L. 121/81 di far confluire senza ritardo nel Centro elaborazione dei dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza le informazioni acquisite nel corso delle "attività amministrative" e delle "attività di prevenzione o repressione dei reati" (art. 2 comma 1 L. 128/2001).
Le informazioni acquisite dalle "Polizia Locali" e dalle altre "strutture di vigilanza", sono invece fornite al "Centro" per il tramite delle Questure, dei Commissariati o dai Comandi della Forza armata dei Carabinieri. Nel C.E.D. "devono confluire" dettagliate informazioni su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizia: vale a dire, sia le notizie relative alle attività di vigilanza e controllo (sulle strade, sul mare, sugli esercizi pubblici, ecc.) sia quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari sia quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini dell’Autorità Giudiziaria.."
esempio : i vicini hanno chiamato 24 volte il 112 o 113 per schiamazzi notturni con la consorte ? non figura nel casellario penale , ma nei loro archivi sì ... beccato 18 volte con una prostituta ? esistono 18 accertamenti da loro effettuati anche se non hai preso nemmeno una multa ...
.."E’ fatto obbligo al personale delle Forze di Polizia indicate nell’art. 16 L. 121/81 di far confluire senza ritardo nel Centro elaborazione dei dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza le informazioni acquisite nel corso delle "attività amministrative" e delle "attività di prevenzione o repressione dei reati" (art. 2 comma 1 L. 128/2001).
Le informazioni acquisite dalle "Polizia Locali" e dalle altre "strutture di vigilanza", sono invece fornite al "Centro" per il tramite delle Questure, dei Commissariati o dai Comandi della Forza armata dei Carabinieri. Nel C.E.D. "devono confluire" dettagliate informazioni su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizia: vale a dire, sia le notizie relative alle attività di vigilanza e controllo (sulle strade, sul mare, sugli esercizi pubblici, ecc.) sia quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari sia quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini dell’Autorità Giudiziaria.."
esempio : i vicini hanno chiamato 24 volte il 112 o 113 per schiamazzi notturni con la consorte ? non figura nel casellario penale , ma nei loro archivi sì ... beccato 18 volte con una prostituta ? esistono 18 accertamenti da loro effettuati anche se non hai preso nemmeno una multa ...