Il potere è la bellezza dell'uomo.
La bellezza è il potere della donna.
Tutto qua
ecco, tommythepunter con un'improvvisa sterzata degna di Gilles Villeneuve, ci riporta dritto in topic!
Il potere è la bellezza dell'uomo.
La bellezza è il potere della donna.
Tutto qua
Anche la zooerastia è un reato, punibile con la reclusione tra tre a diciotto mesi o con una multa da 5.000 a 30.000 euro.
Postulato che il concetto di perversione è storicamente determinato dalla percezione sociale che se ne ha in un dato momento (basti guardare a come è cambiata la considerazione dell'omosessualità nel corso delle epoche se non nel volgere di pochi anni), il fatto che chi ponga in essere certi comportamenti ne tragga soddisfazione non "eleva" la pratica stessa da perversione ad una mera bizzarria... insomma: non la scusa e tanto meno la giustifica perché immagino che anche un killer seriale possa trarre soddisfazione dall'uccidere. L'offesa e la mortificazione non va relazionata al soggetto che compie la zooerastia ma viene arrecata all'animale.
Questa affermazione è totalmente priva di fondamento
Poiché l'ordinamento riconosce all'animale taluni diritti ma quest'ultimo non può esprimere legalmente la propria volontà, punisce chi compia su di esso atti per i quali occorrerebbe un consenso che non può essere espresso in alcun modo... esattamente come accade coi minori e con gli altri soggetti legalmente incapaci (portatori di handicap mentali, anziani infermi di mente) o momentaneamente impossibilitati (persone in stato di ebrezza o sedate o svenute/tramortite) ad esprimere la propria volontaria partecipazione ad un atto sessuale...
A si? strano non mi risulta.
Ad altri invece sì.
Ad esempio alla Cassazione Sezione III Penale, Sentenza 5979/2013, in applicazione dell'art. 544-ter del codice penale.
Allego un link:
http://www.federfida.org/index.php/...2013-reato-abusare-sessualmente-di-un-animale
Comunque non posso darti torto: prima di farsi un'opinione, sarebbe sempre necessario approfondire.
Credo che tu stia confondendo le brutalità verso gli animali rifacendoti ad un ipotetico ordinamento e collegandolo inopportunamente alla zooerastia. E per la zooerastia un ordinamento in Italia non c'è. Credo che tu con questo ne debba convenire.
Non centra una fava.
Il sesso con animali è un feticismo, anzi una perversione sessuale.
Viene denominata zoerastia o più volgarmente zoofilia.
Se pensi che le attrici/attori percepiscano un compenso più alto per far sesso con animali, ti sbagli. Generalmente il loro compenso è pure più basso degli attori porno "classici". Come ti sbagli se pensi che in qualche modo siano costretti o convinti a tale pratica...
La pornografia è cosa seria, anche se a te tale perversione risulta degradante o addirittura aberrante è solo per un tuo limite concettuale.
ARTICOLO 544 TER
Maltrattamento di animaliChiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (2) La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. (1)
... tutto il resto sono sono supposizioni o interpretazioni personali e come tali variano al variare dei soggetti e dei casi, compreso il parere della Corte ...
Ma ragazzi, non c'è un ordinamento in Italia specifico per la zoofilia o zooerastia, fatevene una ragione.
: la gente che fa porno è di solito gente che non si fa alcuno scrupolo a far di tutto per denaro.
...
Sembra ....
Ovviamente non ne convengo..
A chi?
Fossimo in patria francese, a te tanto cara e che invece a me sta enormemente sul cazzo, non esiterei a darti ragione.
Come presumo sai perfettamente, i cugini degli italiani hanno emanato una legge ad hoc in materia di zooerastia.
Qui però siamo in ITALIA, è altra cosa...semmai ti fosse sfuggito.
Denoti una carenza elementare d'informazione circa l'ordinamento italiano.
La Corte di Cassazione non fa le leggi, , per cui una sentenza non è una legge. Può creare semmai un precedente, ma anche no.
Tutto il resto del discorso è degno di un bimbominchia, ... contento te...
P.S.: ne riparliamo quando sarai in grado di linkarmi l'indirizzo di una legge che tratta nello specifico la zooerastia; nel frattempo non arrampicarti sugli specchi... evitamelo, ti prego...
Ovviamente lo fai per cocciutaggine.... e anche per non darmi ragione.
Invito anche te a farmi presente la legge che tratta e vieta nello specifico la pratica della zooerastia, a me dev'essere sfuggita.
Non vi è dubbio che copulare con un animale sia un reato solo in via interpretativa.
Mi farete ingrassare con tutti i poppicorni che mi tocca mangiare mentre vi leggo....
(Introduzione dell’articolo 544-ter.1 del codice penale in materia di contrasto alla zooerastia e alla zoopornografia)1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 544-ter.1 - (Zooerastia e zoopornografia) -- Chiunque compie atti sessuali su animali o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza, produce o commercia esibizioni o spettacoli pornografici ovvero rappresenta, con qualunque mezzo, animali coinvolti in attività sessuali con persone esplicite, reali o simulate.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 euro a 150.000 euro.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al secondo comma, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Nei casi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a euro 5.000. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, in tal caso la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali, o comunque comprendenti tali attività, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui ai commi precedenti è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.
Alla stessa pena di cui al decimo comma soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».
L3O, hai letto la sentenza linkata da Lafayette?
Ma se scopando una pay le dico che è una cagna, sono punibile?
dai mega...
sai perfettamente che quella sentenza si riferisce ai maltrattamenti subiti da un cane; sai anche che se l'animale dovesse cambiare in un altro processo, quella stessa sentenza non potrebbe essere applicata. Difficile far passare il concetto di sottomissione e gravi danni, ad esempio, se l'imputato venisse accusato di sesso con un cavallo...