Francostars ha scritto:Da questa si può notare come all'articolo 3 numero 1 viene punito chiunque partecipi all'esercizio di una casa di prostituzione, quindi anche i clienti in questa occasione.
Giustamente non voglio fare del terrorismo, ma mi sento in dovere di dichiarare il mio punto di vista legale onde evitare problemi giudiziari.Il_Magico_Merlin ha scritto:Francostars ha scritto:Da questa si può notare come all'articolo 3 numero 1 viene punito chiunque partecipi all'esercizio di una casa di prostituzione, quindi anche i clienti in questa occasione.
Vorrei dissentire, in quanto equiparare un fruitore di servizi ad un "partecipante l'esercizio" mi sembra un po' fare del terrorismo psicologico.
L'art. 3 comma 1 dice "chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa".
Essere clienti non vuol dire averne la proprietà e l'esercizio, tantomeno partecipare ai medesimi.
Francostars ha scritto:Comunque, la mia teoria può benissimo essere fondata sul fatto di affermare che chiunque partecipi all'esecizio della Casa di Prostituzione viene punito. Quindi, è meglio fare attenzione se ci si accorge che in un appartamento esercitano due o più meretrici in maniera abituale (per non parlare del fatto che in quest'ultimo caso descritto si crea il reato di reciproco favoreggiamento per le prostitute).
Scusami se insisto, ma vedo che ti stai confondendo con l'interpretazione delle norme.Il_Magico_Merlin ha scritto:Ma il cliente, in quanto usufruitore, partecipa? A mio modo di vedere, no. Viceversa cozzerrebbe contro la legge stessa che non punisce il "consumo", se mai il favoreggiamento e/o lo sfruttamento.
Vale la pena di ricordare che, una buona 15ina di anni fa, tentarono di far risultare favoreggiamento anche la prestazione del taxista che accompagnava le ragazze sul posto di lavoro. Tentarono, senza riuscirvi. Nella stessa maniera, qualche giudice un po' "aggressivo" elaborò la teoria che un cliente, dopo aver consumato, si rendeva "favoreggiatore" se riaccompagnava la ragazza. Il tutto risolto in una bolla di sapone.
Per quanto riguarda la presenza di più ragazze nel medesimo appartamento, con possibile derivazione di favoreggiamento, il problema si pone se non sono stati adempiuti i doveri della Legge Moro, che prevede che il locatore dell'appartamento ne dia comunicazione. Obbligo che spetta anche conduttore del contratto di locazione che offre ospitalità ad un terzo per un periodo superiore ai 10 giorni.
L'art. 3, n. 1, 1. n 75/1958 punisce chi sia titolare della proprietà o dell'esercizio di una casa di prostituzione, ovvero la controlli, la diriga, la amministri oppure partecipi comunque a tali atti.
La norma appena menzionata non fornisce alcuna nozione di casa di prostituzione la cui concreta definizione viene quindi devoluta all'interprete.
In via di prima approssimazione si ritiene comunemente che per casa di prostituzione debba intendersi qualsiasi luogo chiuso in cui chiunque può accedere per ottenere i servizi di persone (indifferentemente uomini o donne) che ivi si prostituiscono.
Si ritiene altresì che la notorietà costituisca un requisito implicito della casa di prostituzione, ciò in quanto il bene giuridico tutelato, ovvero la pubblica moralità, potrebbe ritenersi violato o messo in pericolo soltanto nel caso in cui siano noti i luoghi in cui la prostituzione si esercita..
Sarà necessaria una struttura organizzativa sia pure semplice e rudimentale, presieduta da persona diversa da colei/colui che si prostituische, naturalmente, quanto maggiore sarà l'organizzazione e il giro d'affari, tanto più la casa di prostituzione sarà dissimulata da strutture di facciata (es. locali notturni, circoli privati, centri estetici ecc).
Siffatta struttura organizzativa deve presentare carattere permanente e l'esercizio della prostituzione deve essere abituale.
Ai fini dell'esistenza di una casa di prostituzione sarà sufficiente la presenza anche di una sola prostituta, la quale non dovrà necessariamente risiedervi e fatta salva, in caso di presenza di due o più prostitute, l'applicabilità dell'aggravante di cui art. 4, n. 7
mrjohnes ha scritto:Bene, riassumendo non si corrono rischi legali (salvo decisioni alternative della Giustizia Italiana, sempre possibili)...e tanto meglio se nell'appartamente lavora 1 sola ragazza....e per quanto riguarda invece i centri massaggio?