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Per la fine dell'Ordinanza, si andrà a donnine in tramvia!Ho già detto che si deve aspettare la metà di marzo 2018 per la relativa scadenza.
Nel frattempo, il connesso contatore segna 23, senza alcuna notizia in merito dalla Procura di Firenze!
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/denunciati-clienti-prostitute-1.3623759
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/denunciati-clienti-prostitute-1.3623759Dopo poco più di un'ora gli agenti della si sono spostati dall'altra parte della città: nella periferia nord di Firenze hanno colto in flagranza un altro cliente in cerca di sesso a pagamento. In questo caso si è trattato di un trentacinquenne, sempre residente nella provincia di Firenze che, poco prima della mezzanotte, in viale Guidoni ha fatto salire in auto una diciannovenne originaria dell'est.
Il massimo edittale della corrispondente ammenda (€ 206,00).
Oltretutto, pensare di contrastare la tratta punendo chi chiede o accetta prestazioni sessuali, con una contravvenzione di polizia (la fattispecie dell’art.650 del c.p.) che si può, eventualmente oblare ex art. 162 bis del c.p. con 103 euro, mi pare davvero fuori dalla realtà. Qualcuno parla già di “effetto deterrente” della ordinanza e questa espressione fa tornare alla memoria l’altro “effetto deterrente” (un calo apprezzabile degli sbarchi di migranti sulle coste italiane) che venne sottolineato, anni fa, quando entrò in vigore il c.d. reato di clandestinità.
Con i risultati disastrosi ben noti a tutti.
Non si può certo accusare nessuno. Sottolineo che chi favorisce il reato altrui, risponde d'agevolazione reale di questo (art. 379 Codice Penale) con il quale si possono avere cinque anni di reclusione e di conseguenza, visto che tale pena massima supera i tre anni in merito, anche l'ammanettamento facoltativo in caso di flagranza relativa. (art. 381 Codice di Procedura Penale). Inoltre, se fosse reato pagare una prostituta consenziente e maggiorenne, quest'ultima risponderebbe dell'articolo 648 Codice Penale, che prevede la ricettazione, con pena di reclusione fino ad 8 anni.http://m.quinewsfirenze.it/firenze-la-serata-con-la-prostituta-gli-costa-cara-ordinanza.htm
Siamo a 24, non só se è già stato scritto. Se la ragazza dichiara che non c'è stato scambio di denaro come finisce?
Ormai sono mesi che qui non sembra più di stare su Punterforum ma su Forum tra leggi, articoli della Costituzione, ecc..., perchè non ci riuniamo tutti davanti al tribunale di Firenze per discuterne?
Franco ma allora sono cazzi amari x tutti noi punter che ricadiamo nella casistica che tu accennavi!! :mega_shok:Non si può certo accusare nessuno. Sottolineo che chi favorisce il reato altrui, risponde d'agevolazione reale di questo (art. 379 Codice Penale) con il quale si possono avere cinque anni di reclusione e di conseguenza, visto che tale pena massima supera i tre anni in merito, anche l'ammanettamento facoltativo in caso di flagranza relativa. (art. 381 Codice di Procedura Penale). Inoltre, se fosse reato pagare una prostituta consenziente e maggiorenne, quest'ultima risponderebbe dell'articolo 648 Codice Penale, che prevede la ricettazione, con pena di reclusione fino ad 8 anni.
Diverso discorso per le sanzioni amministrative a carico del connesso cliente, che non sono considerate reati.