per esperienza personale ( ai suoi tempi contesteaial giudice di pace il fatto che presi la multa riaccompognando alla postazione una ragazza e vinsi) si parla del 2009/10 quando sia mogliano che mestre misero in atto un'esercitazione militare sul terraglio) assolutamente NO a meno di non fare il "taxista" per la signorina :
cit:"
la condotta del cliente che riaccompagna la prostituta nel luogo originario è giuridicamente irrilevante, perché esso di per sé solo non agevola la prostituzione della donna, che potrebbe essere (come lo è effettivamente) esercitata a prescindere da tale casuale aiuto, ed ovunque.
L’uso del veicolo fu oggetto di una ormai obsoleta pronunzia, che, peraltro, non lasciava e non lascia tuttora spazio ad equivoci laddove afferma che "Costituisce agevolazione della prostituzione trasportare con l'auto sistematicamente una prostituta sul luogo del meretricio e successivamente ivi recarsi per rilevarla." Cassazione penale, sez. III, 17 febbraio 1978, Avalone, Giust. pen. 1979, 96,II (s.m.). Cass. pen. 1980, 557.
... favoreggiare si riasume in : Così chi fornisca l’interessata di profilattici, chi le consenta l’uso di immobili o locali ove esercitare la prostituzione, chi accompagni o prelevi al lavoro la prostituta, chi la controlli durante tale attività, chi le fornisca telefoni cellulari per mantenere contatti e via dicendo, può esser accusato di favoreggiamento...
ben diverso è lo sfruttatore:
.."questi è personaggio che trae il vantaggio della turpe attività, esercitando quel potere di controllo, spesso per il tramite di gravi violenze, e che fruendo di tale illecita posizione dominante, è il terminale economico dell’attività, essendo la figura che incamera (direttamente o indirettamente) i proventi dell’altrui attività.
E’ tutt’altro che raro che il protettore sia lo stesso individuo che importa le ragazze da paesi stranieri, che le attiri con menzogne e false promesse, che le segreghi, infine, facendole soggiacere al suo volere, riducendole anche, in casi estremi, in schiavitù.
Tutto questo insieme di condotte non può venir ascritto in alcun modo all’individuo che decida di fruire della prestazione della prostituta."..
.."Al "cliente", perchè questi possa essere soggetto di indagine o, indi, per essere destinatario di un giudizio di responsabilità penale, deve poter esse contestata sul piano psicologico una condotta tesa a rafforzare l’insieme degli elementi sopra ricordati, od anche una solo di questi.
Si tratta di una prova, francamente, impossibile da raggiungere, anche perchè il dolo richiesto per la punibilità del reato in oggetto non appartiene certamente al modo di pensare del cliente, che si rapporta in ben altra maniera con la prostituta.
In origine si è ipotizzato da parte degli inquirenti il delitto di "agevolazione dolosa della prostituzione", sotto il profilo che nel caso posto a fondamento del provvedimento impugnato il delitto sarebbe stato integrato non dal mero rapporto di clientela, bensì da un quid pluris , individuato nella varia utilizzazione della vettura.
Il riferimento è stato ritenuto dal Tribunale privo di fondamento giuridico, e sia consentito affermare risulta, a parere di chi scrive, argomento meramente suggestivo, in quanto omette di valutare il contesto nel quale l’uso del veicolo avviene..."
RAGAZZI , BASTA ,,, siamo OT :D