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Dispositivo dell'art. 527 Codice Penale
Chiunque, inluogo pubblico o aperto o esposto al pubblico(1), compie atti osceni(2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori(3) e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano(4).
Luogo pubblico (aperto all'accesso pubblico, non pubblica proprietà. a bordo strada o parco, o distributore di benzina, parcheggi)
Luogo aperto al pubblico (aperto al pubblico solo in determinati mometi cinema, centri commerciali)
Luogo esposto al pubblico (luogo non accessibile pubblicamente, ma visibile dal pubblico. Il campo privato anche se recintato, il balcone oppure l'abitacolo dell'auto).
Nella maggior parte dei casi viene applicata la sanzione economica "minima" tra 5000 e 10000€.
Attenzione che se c'è prossimità a un luogo di frequentazione di minori è ancora prevista la reclusione.
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