Anch'io cerco di tenermi lontano dalle discussioni in cui si parla di diritto, sono solo intervenuto per una semplice precisazione, necessaria, visto che L3onardo partiva da una premessa errata.
Mon ami, il problema non è il diritto...
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Anch'io cerco di tenermi lontano dalle discussioni in cui si parla di diritto, sono solo intervenuto per una semplice precisazione, necessaria, visto che L3onardo partiva da una premessa errata.
Non è così.
Art. 3, n. 8, Legge Merlin:
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 260,00 a Euro 10.400,00,
...
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
...Il reato di favoreggiamento della prostituzione esige una concreta attività di intermediazione, che non sussiste nel caso in cui il cliente della prostituta, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nello stesso luogo ove con la propria auto l’aveva prelevata. Tale condotta, pertanto, è del tutto priva di rilevanza penale (Cass. Pen., sez. III, sentenza 19 novembre 2004, n. 44918).
...Sebbene il legislatore utilizzi una formula piuttosto ampia diretta a punire chiunque favorisca “in qualsiasi modo” la prostituzione altrui, si propende per comprendere nel novero delle condotte agevolatorie solo quelle che siano in grado, in concreto, di fornire un apporto o un servizio alla prostituta non facilmente ottenibili dalla medesima.
Mon ami, il problema non è il diritto...
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Non si può "rimanere" nel caso specifico senza conoscere gli atti d'indagine, cosa che nessuno qui conosce.Cerchiamo di non generalizzare, rimaniamo nel caso specifico.
Purtroppo, il fatto in questione è avvenuto in via abituale e non occasionale, quindi l'accusa dovrebbe sussistere. In effetti, quanto tempo avrebbero impiegato le stesse professioniste del sesso a raggiungere il loro posto di lavoro, senza l'ausilio della persona in questione? Forse parecchio.Cerchiamo di non generalizzare, rimaniamo nel caso specifico.
Non la fare così facile jus, perché non lo è.
Cito una sentenza della Cassazione Penale:
...
Ora, il caso in questione è un tantino diverso ma tra le motivazioni della sentenza si legge:
...
Ovvero, nel nostro caso, l'incriminato per essere giudicato reo doveva prestare un servizio oggettivamente necessario senza il quale le prostitute difficilmente avrebbero potuto esercitare.
Non credo sia il caso in questione, le prostitute avrebbero raggiunto facilmente il luogo di destinazione anche senza l'ausilio del povero cristo preso di mira. E credo che non ci siano dubbi.
Tu ancora non hai capito qual è il giusto modo di partecipare in una community.
La maggior parte dei tuoi interventi sono per complimentarti o dissentire su qualcosa detto da un'altro consocio. Oppure sono trollate o flames.
Se hai qualcosa da dire in merito alla discussione, dilla, sempre se ne sei capace; altrimenti taci.
E' ora che tu capisca che questi interventi pieni di sotto intesi (...e neanche tanto) si chiamano flames e dovrebbero essere moderati.
Pensi di essere spiritoso?
Pensi di essere al di sopra delle parti?
Pensi di essere superiore?
Pensi di essere un moderatore?
Vuoi che ti dica io cosa penso? ... non te lo do sto gusto, non ne sei meritevole; però penso sia chiaro che hai rotto i cojoni.
Da un cartaceo postato on line, ho compreso che la prostituta ed il suo cliente in questione non hanno fatto in tempo a spogliarsi. Gli stessi hanno avanzato di svolgere il connesso ricorso. Naturalmente in primo luogo, bisogna vedere cosa decide il Prefetto, quando esso medesimo riceverà il verbale di notifica in merito. Successivamente, in caso d'avvaloramento della relativa sanzione, bisogna rispondere a questo con una tesi difensiva e qualora la stessa autorità respinga la detta pratica, bisogna impugnare la connessa Ordinanza-Ingiunzione non al Giudice di Pace (per il momento), ma al Tribunale, visto che il corrispondente massimo edittale della relativa sanzione amministrativa supera i 15.000,00 euro. Si può intervenire in tale sede anche senza l'obbligo d'assistenza legale.Sesso 'salato' sul marciapiede per cliente e prostituta, a Viserba la quarta multa da 10000 euro
http://www.altarimini.it/News97074-...a-a-viserba-la-quarta-multa-da-10000-euro.php
Da un cartaceo postato on line, ho compreso che la prostituta ed il suo cliente in questione non hanno fatto in tempo a spogliarsi. Gli stessi hanno avanzato di svolgere il connesso ricorso. Naturalmente in primo luogo, bisogna vedere cosa decide il Prefetto, quando esso medesimo riceverà il verbale di notifica in merito. Successivamente, in caso d'avvaloramento della relativa sanzione, bisogna rispondere a questo con una tesi difensiva e qualora la stessa autorità respinga la detta pratica, bisogna impugnare la connessa Ordinanza-Ingiunzione non al Giudice di Pace (per il momento), ma al Tribunale, visto che il corrispondente massimo edittale della relativa sanzione amministrativa supera i 15.000,00 euro. Si può intervenire in tale sede anche senza l'obbligo d'assistenza legale.
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