Tassabile la prostituzione.

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smith

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http://www.milanotoday.it/politica/...ro-proposta-lega-lombardia.html#commentLast_0
Certo. La prostituzione in Italia, a livello nazionale è già tassata e quindi la Regione può aggiungere altre tasse in merito. Però, esiste la Convenzione ONU 1949/51 http://www.webalice.it/cstfnc73/convenzioneonu.htm , ratificata dall'Italia nel 1980, a differenza di altri Stati, la quale prevede all'articolo 6 il divieto di menzionare le prostitute in registri speciali e di conseguenza, queste caratteristiche a livello regionale, al fine di essere lecite, devono riguardare tutti i liberi professionisti e non solo le meretrici.

E' interessante vedere come certi partiti politici da un lato propongano regolamentazioni fiscali (con aliquote al 40%?) per certi tipi di categorie professionali mentre per altre (la maggioranza? O comunque tutte quelle che ritengono bacino elettorale?) invece "inneggino" addirittura a scioperi fiscali considerando l'attuale tassazione (vicina al 40% proposto) "rapinatoria" da parte dello stato.
 
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A parte la questione dei registri ordinari oppure speciali, mi sembra che il potere impositivo delle regioni abbia dei limiti; mi sembra, non sono molto informato ma non credo che una regione possa inventarsi una tassa sul macinato. Oppure può?
Da quello che so, le Regioni possono aggiungere delle tasse proprie a quelle esistenti a livello nazionale, come appunto l'IRPEF regionale.
 
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[FONT=helvetica, arial, lucida grande, sans-serif]Nuova azione con la prostituzione tassata. Questa volta svolta dall'Agenzia delle Entrate di Rimini. Forse tra poco a livello nazionale. Spero che arrivi una circolare in merito.
[/FONT]http://www.cottonbit.it/prostitute-da-oggi-partita-iva-obbligatoria-1023.html
 
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La stessa notizia dei controlli dell' Agenzia delle Entrate di Rimini è
pubblicata su Il Resto del Carlino di oggi:

http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/prostitute-partita-iva-fisco-1.920514

Le nostre amiche dovranno prestare sempre più attenzione, in attesa che il
settore possa essere correttamente riconosciuto e regolamentato.
Non posso far altro che esprimere il mio nervoso nel leggere quest'articolo!
Dove sta il non riconoscimento del mestiere se una normativa del 2006 (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006) ha tassato tutto in Italia, anche il meretricio (Sent. Cassazione 10578/2011 e 18030/2013). Questi parametri non sono delle mie invenzioni. http://www.webalice.it/cstfnc73/prostituzionetasse.htm
Che ben venga il ricorso in merito. Forse un'altra pronuncia a favore della tassazione della prostituzione dovrebbe porre fine allo snobbismo che sto denunciando sempre i Rete.
Ricordo che la relativa imposizione fiscale allontanerebbe di moltissimo il proibizionismo in merito, ovvero la politica del famigerato Modello Nordico.
Penso proprio che una reale regolamentazione del meretricio in Italia non arriverà per nulla facilmente, soprattutto per questa: http://www.webalice.it/cstfnc73/convenzioneonu.htm
la quale riesce a permettere una certa tassazione del sesso a pagamento, siccome lo sfruttamento da essa stessa previsto riguarda le persone e non lo Stato e le registrazioni proibite sono di tipo speciali e non ordinarie, come la tassazione al pari di tutti i liberi professionisti.
 
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ovviamente alle straniere non possono contestare nulla, ma sono la maggioranza.
 
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ovviamente alle straniere non possono contestare nulla
Per la precisione alle straniere non riescono ad applicare l'accertamento induttivo per mancanza dell'evidenza dei guadagni conseguiti. Questo però vale anche per le italiane che che non versano i soldi in banca e qualsiasi lavoro facciano, anche pulizie o ripetizioni.
 
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ovviamente alle straniere non possono contestare nulla, ma sono la maggioranza.
No ti sbagli. Anche le straniere, comunitarie o non, devono pagare le tasse in Italia, se lavorano sul nostro territorio. Questo al pari di tutti i liberi professionisti.
 
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Per la precisione alle straniere non riescono ad applicare l'accertamento induttivo per mancanza dell'evidenza dei guadagni conseguiti. Questo però vale anche per le italiane che che non versano i soldi in banca e qualsiasi lavoro facciano, anche pulizie o ripetizioni.
Possono fare accertamenti su certi possessi, per non dire denaro liquido, in mano alle medesime. Questo anche se non si è residenti in Italia.
 
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Mah.... son d'accordo con il regolamentare il settore. Credo che vada a tutelare clienti e professionisti.
Però mi sorge una curiosità, ma gli studi di settore per questo settore li farebbero in che modo? In base alla bellezza, alle prestazioni? Se non hai dato a sufficienza la passera in giro gliela cuciono?
Perplesso ????
 
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Mah.... son d'accordo con il regolamentare il settore. Credo che vada a tutelare clienti e professionisti.
Però mi sorge una curiosità, ma gli studi di settore per questo settore li farebbero in che modo? In base alla bellezza, alle prestazioni? Se non hai dato a sufficienza la passera in giro gliela cuciono?
Perplesso 
Ogni condizione può essere buona!
 
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Altre 10 Sex Workers sotto il mirino del fisco a Rimini: http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/prostitute-evasione-fisco-belle-notte-1.924761
Oltre al Codice 96.09.09 "Altre attività di servizi alla persona non classificabili altrove", si può applicare anche quello 74.90.99 (non 74.99.99, come dichiarato nell'articolo menzionato) "Altre attività professionali non classificabili altrove".
Come potete vedere la classificazione del meretricio in Italia è possibile, grazie a questi codici generici.
Ricordo che i divieti della Legge 75/1958 "Merlin": favoreggiamento, sfruttamento e registrazione del meretricio sono derogati ai soli fini fiscali, grazie all'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006.
Quindi un connesso ricorso dovrebbe essere facilmente respinto.
 
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Ricordo che i divieti della Legge 75/1958 "Merlin": favoreggiamento, sfruttamento e registrazione del meretricio sono derogati ai soli fini fiscali, grazie all'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006.
I proventi di sfruttamento sono ascritti a redditi diversi per la norma citata; il favoreggiamento non comporta reddito (altrimenti è sfruttamento); la registrazione non mi sembra che abbia attinenza con questa norma.
Riporto l'articolo 7 della legge Merlin:
Le autorita' di pubblica sicurezza, le autorita' sanitarie e qualsiasi altra autorita' amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, ne' obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
Alla lettera mi sembra che l'obbligo di iscrizione alla camera di commercio o in qualche altro elenco anche ai fini fiscali non sia permesso; la regola generale di prevalenza basata sulla specialità della legge impedisce che sia derogata dalle disposizioni fiscali. Tuttavia la ratio legis è quella di proteggere chi esercita il meretricio da discriminazioni e persecuzioni mentre la catalogazione ai fini fiscali, oltretutto in categorie generiche, tratta costoro nella stessa maniera di qualunque operatore economico. Tanto considerato, l'esito di un ricorso basato sul divieto di registrazione mi sembra del tutto imprevedibile.

PS: Avete fatto caso che non è vietato schedare i gigolo?
 
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I proventi di sfruttamento sono ascritti a redditi diversi per la norma citata; il favoreggiamento non comporta reddito (altrimenti è sfruttamento); la registrazione non mi sembra che abbia attinenza con questa norma.
Riporto l'articolo 7 della legge Merlin:

Alla lettera mi sembra che l'obbligo di iscrizione alla camera di commercio o in qualche altro elenco anche ai fini fiscali non sia permesso; la regola generale di prevalenza basata sulla specialità della legge impedisce che sia derogata dalle disposizioni fiscali. Tuttavia la ratio legis è quella di proteggere chi esercita il meretricio da discriminazioni e persecuzioni mentre la catalogazione ai fini fiscali, oltretutto in categorie generiche, tratta costoro nella stessa maniera di qualunque operatore economico. Tanto considerato, l'esito di un ricorso basato sul divieto di registrazione mi sembra del tutto imprevedibile.

PS: Avete fatto caso che non è vietato schedare i gigolo?
Scusa, ma forse non mi hai capito.
Ho detto che, con l'introduzione dell'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006, i divieti della Legge 75/1958 "Merlin", come lo sfruttamento fiscale dell'altrui meretricio da parte dello Stato, il favoreggiamento fiscale dell'altrui prostituzione svolto da autorità o professionisti abilitati dallo Stato ed il divieto di registrare donne come prostitute o sospette tali per il fisco italiano, sono derogati e quindi non più validi. Ovviamente, solo nel campo del fisco e non di tutti gli altri.
 
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Scusami ma non ti ho capito perché l'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006 parla della tassazione dei proventi di attività illecite, non vedo che attinenza abbia. Tratta esplicitamente di "illecito penale o amministrativo" che non ricorre nel caso di cui si parla ora.
Riguardo all'eventuale "il favoreggiamento fiscale dell'altrui prostituzione svolto da autorità o professionisti" è già stato deciso che l'attività di professionisti che rivolgono i loro servizi indifferentemente a tutti non costituisce favoreggiamento se è svolta a favore di prostitute.
Che la materia fiscale possa costituire sfruttamento a me pare un'ipotesi assolutamente fantasiosa. Il prelievo fiscale ha natura di contributo alla spesa pubblica in ragione delle possibilità personali di ciascuno, non ha alcuna logica pensare che sfrutti in qualche modo l'opera di colui che, potendolo fare, contribuisce alla spesa di tutti e pertanto anche sua. Il prelievo fiscale è collegato alla ricchezza e non al modo in cui questa si forma.
Invece sulla tua affermazione che l'iscrizione ai soli fini fiscali non violi l'articolo 5 della legge Merlin ho i dubbi che ho scritto perché letteralmente la legge Merlin lo vieta, indipendentemente dalla finalità.
 
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Scusami ma non ti ho capito perché l'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006 parla della tassazione dei proventi di attività illecite, non vedo che attinenza abbia. Tratta esplicitamente di "illecito penale o amministrativo" che non ricorre nel caso di cui si parla ora.
Riguardo all'eventuale "il favoreggiamento fiscale dell'altrui prostituzione svolto da autorità o professionisti" è già stato deciso che l'attività di professionisti che rivolgono i loro servizi indifferentemente a tutti non costituisce favoreggiamento se è svolta a favore di prostitute.
Che la materia fiscale possa costituire sfruttamento a me pare un'ipotesi assolutamente fantasiosa. Il prelievo fiscale ha natura di contributo alla spesa pubblica in ragione delle possibilità personali di ciascuno, non ha alcuna logica pensare che sfrutti in qualche modo l'opera di colui che, potendolo fare, contribuisce alla spesa di tutti e pertanto anche sua. Il prelievo fiscale è collegato alla ricchezza e non al modo in cui questa si forma.
Invece sulla tua affermazione che l'iscrizione ai soli fini fiscali non violi l'articolo 5 della legge Merlin ho i dubbi che ho scritto perché letteralmente la legge Merlin lo vieta, indipendentemente dalla finalità.
Giustamente, se i proventi illeciti sono tassabili, devono essere altrettanto anche quelli leciti. Sarebbe proprio un paradosso non considerare quest'ultimi devoti al fisco, a scapito dei primi. Così ha detto la Cassazione con la chiara Sentenza n. 10578/2011.
L'articolo 7 (e non 5) della Legge 75/1958 "Merlin" è derogato ai soli fini fiscali, come il resto della corrispondente legge, grazie alla disposizione legislativa finanziaria suddetta del 2006.
 
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