Tassabile la prostituzione.

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immenso

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Perché il legislatore non ritiene sia meritevole di tutela chi vende il proprio corpo, né chi acquista tali prestazioni, e lo fa con l'istituto della soluti retentio (leggiti il 2034 e 2035 c.c.). Tale mercimonio è turpe e contrario al buon costume, ed il contratto che ne scaturisce è nullo.
;-)
 
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Perché il legislatore non ritiene sia meritevole di tutela chi vende il proprio corpo
Tale mercimonio è turpe e contrario al buon costume, ed il contratto che ne scaturisce è nullo.
Io ti ringrazio dell'impegno ma mi stai ripetendo sempre le stesse affermazioni. Io invece sto cercando una fonte del diritto che le giustifichi.
Non sei obbligato a trovarmela tu. Però se non è meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico deve esserci o un elenco degli interessi giuridicamente rilevanti dai quali si esclude il meretricio, oppure la specifica dichiarazione che tale interesse non è giuridicamente rilevante e dovrebbero trovarsi in una fonte del diritto non nelle nostre convinzioni. Che è turpe mi sta bene, se è turpe secondo l'ordinamento, altrimenti è la mia parola contro la tua e il diritto non ha mai funzionato così.
 
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immenso

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Se cerchi una norma che inserisca espressamente il meretricio tra i contratti non meritevoli di tutela, non c'è. E neppure una definizione normativa di buon costume, ma dottrina e giurisprudenza unanimi lo fanno rientrare nel 1343. Il concetto non si può codificare proprio perché si evolve con l'evoluzione sociale. Non serve che mi impegni. Trovi tutto questo in ogni manuale di diritto, e la cosa è assodata.
 
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Se cerchi una norma che inserisca espressamente il meretricio tra i contratti non meritevoli di tutela, non c'è. E neppure una definizione normativa di buon costume, ma dottrina e giurisprudenza unanimi lo fanno rientrare nel 1343. Il concetto non si può codificare proprio perché si evolve con l'evoluzione sociale. Non serve che mi impegni. Trovi tutto questo in ogni manuale di diritto, e la cosa è assodata.
Posso dire in merito che la Cassazione ha affermato con la Sentenza n. 10578/2011, che il meretricio non è illecito, ma lecito e quindi non dovrebbe rientrare nelle categorie citate dall'articolo 1343 del Codice Civile. In effetti, non esiste nessuna norma che inquadri il meretricio nel mal costume. Ovviamente, il tutto a prescindere dalla tassazione della stessa prostituzione.
 
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siamo proprio il paese dei campanelli e dei chiacchieroni .. dei legulei e degli azzeccagarbugli ..
pertanto efe bal ha invaso milano di megamanifesti che mostrano la sua effigie e copia della tessera appena sottoscritta ..
 
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immenso

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Francostars, la Cassazione non ha detto questo. Ha detto che sui redditi da meretricio si devono pagare le tasse (nella fattispecie iva ed irpef).
Non ci crederai ma il fisco vuole le tasse anche dall'attività illecita, come spaccio di droga o dai proventi di furti). Tra o.' Come saprai queste attività ora sono computate nel calcolo del pil. Ma pagarci le tasse non le rende lecite. Sono due cose diverse.
 
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dottrina e giurisprudenza unanimi lo fanno rientrare nel 1343.
Trovi tutto questo in ogni manuale di diritto, e la cosa è assodata.
la Cassazione ha affermato con la Sentenza n. 10578/2011, che il meretricio non è illecito

Hawkeye ha già esaminato quali sono le fonti del diritto. Come è stato osservato la giurisprudenza non ne fa parte, anche se i giudici di merito debbono attenersi alle interpretazioni fornite nelle massime; è utile soltanto ad interpretare correttamente la legge ma non ha forza di legge. Tantomeno la dottrina, che è utile a spiegare il diritto ma ovviamente non può costituirlo.

Ovviamente, il tutto a prescindere dalla tassazione della stessa prostituzione.

Naturalmente sì a prescindere, tuttavia l'argomento è pertinente perché l'inquadramento di una determinata attività che è praticata professionalmente è possibile solo se essa è lecita e se è svolta attraverso contratti validi ed è difficile immaginare una figura professionale che svolga la propria attività esclusivamente attraverso contratti nulli stipulati con i propri clienti.
Completamente diversa è la considerazione che un arricchimento, comunque raggiunto da un soggetto, sia interesse di un accertamento induttivo. Si potrebbe presumere evasa semplicemente l'imposta di registro sugli atti di donazione, che riguarda anche le donazioni di beni mobili.

Ho riflettuto sulla possibilità che gli interessi che danno luogo al contratto di meretricio siano giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela e vi offro una interpretazione di cui, se gradite, potremmo discutere (se vorrete sentenziarci sopra invece è indifferente).
Tradizionalmente il rapporto tra la meretrice e il cliente è intepretato come la cessione del consenso al rapporto sessuale in cambio di denaro. Il mero consenso però è un bene indisponibile perché dovrebbe essere spontaneo, quindi o c'è o non c'è e da quì ne deriva la logica del regalino, ossia il cliente non sarebbe più cliente bensì una persona qualunque che attraverso una dazione di denaro si ingrazia il consenso dell'altra parte coinvolta. Se si nega la disponibilità del consenso, come è piuttosto logico fare, il contratto è indeterminato nell'oggetto perché sebbene sia una prevedibile aspettativa che la meretrice presti il proprio consenso al rapporto dietro la consueta dazione, il consenso è spontaneo e non può dirsi certo o automatico.
A quanto leggo su questo forum capisco che l'interpretazione contemporanea del rapporto va verso la prestazione di un servizio, ovvero la meretrice si impegnerebbe in cambio di denaro a prendere una parte attiva nella quale svolge operazioni a beneficio del cliente, il quale paga la prestazione. In questo senso l'interesse economico della meretrice e l'interesse del cliente nel proprio benessere sono meritevoli di tutela.
La differenza tra le due interpretazione è tra una parte passiva ed una parte attiva dell'operatrice di servizi sessuali. Questa visione si conforma all'ordinamento e agli altri rapporti giuridici in cui la prestazione principale è personale. Nel lavoro a tempo per esempio, non sarebbe lecito obbligare una persona a restare immotivatamente in un certo luogo, che costituirebbe sequestro o violenza privata secondo la forma, è lecito farlo però se la persona oggetto della costrizione deve svolgere una mansione che può svolgere soltanto nel luogo stabilito. Allo stesso modo non si può chiedere ad una persona di sopportare un rapporto sessuale ma le si può domandare di prenderne parte nell'ambito del suo servizio ove ella svolga parte attiva.
 
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Francostars, la Cassazione non ha detto questo. Ha detto che sui redditi da meretricio si devono pagare le tasse (nella fattispecie iva ed irpef).
Non ci crederai ma il fisco vuole le tasse anche dall'attività illecita, come spaccio di droga o dai proventi di furti). Tra o.' Come saprai queste attività ora sono computate nel calcolo del pil. Ma pagarci le tasse non le rende lecite. Sono due cose diverse.
No ti sbagli, ha detto anche questo! La stessa cosa ha rilevato la medesima Corte Giudicante con la precedente Sentenza n. 20528/2010. http://www.webalice.it/cstfnc73/prostituzionetasse.htm
Non esiste una giurisprudenza specifica in merito, ma le precedenti pronunce possono aprire la strada al citato evento. Bisogna vedere.
In effetti, in Italia ai sensi dell'articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006, in modifica dell'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993 (finanziaria 1994), anche le attività illecite civili e penali sono tassate, salvo confisca del relativo ricavato.
 
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No ti sbagli, ha detto anche questo! La stessa cosa ha rilevato la medesima Corte Giudicante con la precedente Sentenza n. 20528/2010. http://www.webalice.it/cstfnc73/prostituzionetasse.htm
Non esiste una giurisprudenza specifica in merito, ma le precedenti pronunce possono aprire la strada al citato evento. Bisogna vedere.
In effetti, in Italia ai sensi dell'articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006, in modifica dell'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993 (finanziaria 1994), anche le attività illecite civili e penali sono tassate, salvo confisca del relativo ricavato.

Mi sembra di essere in un loop con te. Mi tocca ripetere sempre le stesse cose. Rimando ai miei post precedenti.
 
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Lore6, magari non sarà inserita tra le fonti del diritto, e non siamo un paese di common law, ma la giurisprudenza in Italia ha un rilevantissimo peso. Quindi non si può non tenerne conto. Di certo qualsiasi operatore del diritto non lo farà.
Sull'induttivo, la giustificazione di redditi non dichiarati accampando donazioni di denaro è puerile, e - generalmente - rigettata se non supportata da altre prove, che sono a carico del contribuente che quasi mai le fornisce, trattandosi di grosse cifre è spesso probatio diabolica.
Non concordo sulla tua lunga disamina.
Posso essere raccordo che i tempo sono maturi affinché l'ordinamento consideri meritevoli di tutela gli interessi delle parti a seguito di un rapporto a pagamento, ma da qui a considerarlo assodato e gia' presente ne corre.
 
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Mi sembra di essere in un loop con te. Mi tocca ripetere sempre le stesse cose. Rimando ai miei post precedenti.
Certo che le Sentenze della Cassazione non sono rilevanti ai fini legislativi, ma possono influenzare i processi relativi, anche con pronunce dirette in merito.
 
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Di certo qualsiasi operatore del diritto non lo farà.
In Italia ogni anno la Corte di Cassazione emette circa cinquantamila sentenze su cause penali e trentamila sulle cause civili e del lavoro; immagino che se ne possa dedurre che gli operatori del diritto hanno degli sporadici dubbi.

da qui a considerarlo assodato e gia' presente ne corre.
Io ho soltanto dubitato che sia assodato il contrario.
Che io sappia un cliente di una prostituta che abbia agito per la ripetizione del corrisposto in mancanza della prestazione sinallagmatica non c'è, quindi non so se avrebbe avuto ragione o torto e se il contratto sia valido o nullo e perché.
Ho provato a proporre una illazione sui motivi per cui mancherebbe la tutela del contratto di meretricio anche se mi sono reso conto che sarebbe in contraddizione con la disciplina antecedente al 1958 e da quel momento, a parte la cessazione delle case di prostituzione, non è cambiato nient'altro.
 
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Certo che ci sono molte sentenze, e a volte in contrasto tra loro, ma questo non rende la giurisprudenza meno importante.
Per questo ci sono le sezioni unite, che compongono questi contrasti.
Così come neppure io ho sentito di un cliente che abbia agito contro la prostituta. Il 2034 comma 2 vieta tale azione, quindi...e in ogni caso neppure una tutela monitoria sarebbe da accordare.
La prostituzione è si - al di fuori dei casi di sfruttamento, sia chiaro - una "libera professione", ma ha dei connotati peculiari che la rendono a mio avviso speciale e non assimilabile tout court, come fanno molti, aquelle che conosciamo (architetto, ingegnere, avvocato), vuoi per l'oggetto e la causa del contratto, vuoi per l'assenza di regolamentazione.
 
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immenso

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Esatto.
Per questo non si può pretendere una tutela monitoria.
Quando io parlo, con riferimento alle prostitute, di "libera professione" (ripeto nuovamente che questo vale per chi esercita la professione liberamente e volontariamente, senza subire sfruttamento) mi riferisco all'assenza di dipendenza e degli altri obblighi in capo ai lavoratori subordinati. Chiarito questo è innegabile, come ho detto nel post precedente, che sia una professione sui generis. Mentre un avvocato o un altro professionista (e viceversa un cliente) se non effettua la prestazione pagata (o se paga e non riceve la prestazione) può adire la procedura monitoria oppure un ordinario processo di cognizione, tale via è impedita, proprio per la norma citata, al cliente e alla prostituta.
Il pagamento della prostituta dopo che ha svolto l'attività, o lo svolgimento della prestazione da parte della prostituta dopo essere stata pagata sono un "dovere morale" incoercibile.
Se ho pagato e non ho ricevuto, l'ordinamento non mi tutela. Se ho fatto e non sono stata pagata, idem.
Nessun cliente mai potrà "ingiungere" tramite decreto alla prostituta pagata di compiere l'atto sessuale, e viceversa nessuna prostituta potrà, dopo avere compiuto l'atto, se non pagata, far emettere un decreto al giudice per avere il dovuto.
Per questo quando qualcuno dice che si deve agire civilisticamente mi viene da sorridere.
Si pone la prostituzione alla stregua di ogni altra libera professione dimenticando i dettami delle obbligazioni naturali.
L'ordinamento non assegna tutele nè in un senso, nè nell'altro, a due soggetti che - entrambi - hanno compiuto e si sono avvantaggiati da un atto contrario al buon costume.
Non a caso una prostituta che ha cercato di avere coercitivamente la somma pattuita dopo avere svolto il rapporto, che il cliente non voleva pagarle, è stata condannata per estorsione (ma potrebbe essere anche violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni...non è rilevante). E' anche per questo a mio avviso che l'unica tutela è denunciare il cliente che non vuole pagare per violenza sessuale (cliente che poi è stato condannato), come già accaduto, e costituirsi parte civile in quel processo penale. La somma che otterrà ovviamente sarà un risarcimento che esulerà dalla prestazione compiuta, e quindi non equivalente alla somma pattuita per la prestazione, ma tant'è.
 
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Non a caso una prostituta che ha cercato di avere coercitivamente la somma pattuita dopo avere svolto il rapporto, che il cliente non voleva pagarle, è stata condannata per estorsione (ma potrebbe essere anche violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni...non è rilevante).
Mentre se avesse costretto mediante violenza o minaccia il cliente a pagare una somma alla quale aveva diritto e per ottenere soddisfazione avesse potuto rivolgersi al giudice non sarebbe stata condannata?
 
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immenso

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No. Ma se avesse potuto rivolgersi al Giudice non avrebbe avuto bisogno di violenza o minaccia per avere il pattuito.
 
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Scusate, cerchiamo di non mandare OT il thread in questione. Quest'ultimo parla di tassabilità della prostituzione e come ho già dichiarato in precedenza, il relativo mestiere viene tassato a prescindere dal fatto che il Codice Civile non riconosca lecito tale contratto. Difatti, le normative da me dette, riguardano in via principale fatti illeciti, sia penali, sia civili.
 
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Scusate, cerchiamo di non mandare OT il thread in questione. Quest'ultimo parla di tassabilità della prostituzione e come ho già dichiarato in precedenza, il relativo mestiere viene tassato a prescindere dal fatto che il Codice Civile non riconosca lecito tale contratto. Difatti, le normative da me dette, riguardano in via principale fatti illeciti, sia penali, sia civili.

Ho una domanda relativa al topic in questione (appunto per cercar di rimanere on topic).

Domanda: dando per "scontato" (ma da intendersi che non voglio di nuovo discutere sul merito di ciò che sto per scrivere) che la prostituzione sia tassabile, mi chiedo "Se è tassabile viene effettivamente tassata?" (In altre parole il fisco sta riscuotendo effettivamente denaro da questa attività (e anche qui non mi interessa inizialmente se lo sta facendo nelle maggioranza dei casi oppure nella minoranza o sporadicità dei casi)?
Perchè se sì, per il momento, sono a posto così (al limite ne ragionerò poi in seguito).
Se invece no, vorrei invece sapere e capire perchè no. E qui invece mi interesserebbe eventualmente continuare nella discussione.
 
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Ho una domanda relativa al topic in questione (appunto per cercar di rimanere on topic).

Domanda: dando per "scontato" (ma da intendersi che non voglio di nuovo discutere sul merito di ciò che sto per scrivere) che la prostituzione sia tassabile, mi chiedo "Se è tassabile viene effettivamente tassata?" (In altre parole il fisco sta riscuotendo effettivamente denaro da questa attività (e anche qui non mi interessa inizialmente se lo sta facendo nelle maggioranza dei casi oppure nella minoranza o sporadicità dei casi)?
Perchè se sì, per il momento, sono a posto così (al limite ne ragionerò poi in seguito).
Se invece no, vorrei invece sapere e capire perchè no. E qui invece mi interesserebbe eventualmente continuare nella discussione.
Se sono vere quelle notizie, che sono postate in questo thread, direi proprio di sì, siccome sono state comminate alle relative professioniste delle sanzioni più le somme fiscali evase.
In più, per sentito dire, qualche pay ha aperto la Partita IVA proprio con il Codice Ateco 96.09.09. Alcune di queste sono extracomunitarie e per merito di ciò hanno salvato la loro quota d'ingresso, a causa della perdita del rispettivo normale lavoro.
 
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