No caro… la prestazione di una prostituta non è affatto un negozio illecito, come sarebbe invece l'acquisto di droga. E' una obbligazione naturale: chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che costituisca offesa al buon costume, non può ripetere (cioè richiedere indietro) quanto pagato. In questo caso, la prestazione (pagamento di denaro effettuato da un lato, prestazione sessuale dall'altro) è sprovvista di tutela attraverso una azione giuridica, in quanto la causa dell'adempimento non appare per l'ordinamento italiano, meritevole di tutela. Quindi, in buona sostanza, non ha alcun risultato chiedere soldi indietro ad una prostituta per una prestazione che non ha effettuato, oppure neanche la prostituta è giuridicamente tutelata se non viene pagata per la prestazione che ha già fatto. Quindi, da un punto di vista civilistico, nel nostro caso, non ha nessun effetto richiedere indietro i 1000 euro anticipati perché non vi è alcuna tutela giuridica su cui fondare tale richiesta. I soldi sono persi. Punto.
Mi spiace ma sei tu che ti sbagli, confondendo ciò che è "illegale" (compavendita di droga)
con ciò che è "illecito" (accordo per una prestazione sessuale)
La compravedita di droga infrange la legge: si va in galera o comunque ci sono delle conseguenze, giuridiche, penali ed amministrative, anche per il solo consumo personale.
Un accordo consensuale per una prestazione sessuale NON infrange la legge, non si va in galera, prostituirsi non è un reato e nemmeno una infrazione;
allo stesso modo fruire delle prestazioni sessuali di una prostituta NON è un reato.
(Sono reati lo sfruttamento, l'induzione, il favoreggiamento, ecc.)
In questo caso c'è chi ha ipotizzato il ricorso all'Ordinamento Giudiziario per la tutela di un "presunto" diritto infranto dal comportamento della esercente, c'è chi ha parlato di TRUFFA
Se è vero che "dal punto di vista"morale" il ns amico è stato "truffato", altrettanto non vale sotto il punto di vista "giuridico", perchè l'accordo preso con la escort è quello che l'ordinamento considera un "negozio Illecito" (n.b.: illecito, non illegale)
perchè un "negozio" sia "lecito" ha bisogno di 4 condizioni (art. 1325 C.C.)
- l'accordo delle parti
- la causa
- l'oggetto
- la forma (se richiesta dalla legge)
Nel nostro caso manca il presupposto della "causa" perchè secondo l'ordinamento è contraria a <<norme imperative, ordine pubblico e buon costume>> -
nel caso specifico la causa dell'accordo è contraria al "buon costume" ed è ritenuta "immorale".
Mancando uno dei presupposti fondamentali: la causa; anzi per essere precisi, essendo la causa "illecita" il negozio, cioè il contratto, è automaticamente illecito e non può avere tutela giuridica.
art. 1343 C.C.:
<<La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.>>
Quando la causa è illecita tutto il contratto è illecito e, come tale, l’ordinamento lo colpisce con la sanzione della nullità.
art. 1418 C.C.
<<Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge>>