Riguardo al profilo è quello che ho fatto, ma la mia email non appare. Comunque ne ho messa un'altra sul mio sito.
Sull'Ordinanza Sindacale del Comune di Rezzato, in scadenza, entro 60 giorni si può svolgere ricorso al TAR e se il Sindaco ne emette una nuova identica, potrebbe essere accusato di abuso d'ufficio (articolo 323 Codice Penale), senza contare il fatto di poter nuovamente ricorrere allo stesso Tribunale per sospendere/annullare il nuovo provvedimento.
Se i Giudici di Pace di Brescia e dintorni non sono propensi a dar ragione ai cittadini, conviene impugnare la relativa sentenza ai gradi superiori.
L'Ordinanza del Sindaco di Rezzato 20/2011 dimostra le seguenti non conformità legali:
- vieta il meretricio su strada, persino tra soggetti maggiorenni, in ogni sua forma su tutto il territorio comunale, anche quando questa attività non contrasta con la pubblica decenza e/o la sicurezza degli utenti delle vie,
- viola i principi generali dell'articolo 5 della Legge 75/1958, in considerazione del fatto che questa permette la prostituzione su strada, salvo certi comportamenti a danno della collettività,
- viola i dettami dell'articolo 7 della suddetta norma, poiché tende a considerare le donne come meretrici senza la condizione di constatare ogni singolo fatto compiuto in merito,
- vieta di scambiare semplici informazioni anche senza contrattare prestazioni sessuali, uscendo dai parametri della sicurezza urbana in violazione dei principi dell'articolo 16 della Costituzione,
- viola le condizioni di contingibilità ed urgenza nell'introdurre necessariamente norme extra ordinem, poiché sono fatte salve le altre leggi ed i regolamenti, senza chiaramente esprimere la deroga a questi,
- viola i dettami dell'articolo 5 comma terzo del Codice della Strada, siccome non prevede l'installazione di cartelli indicanti i relativi divieti,
- viola i principi dell'articolo 3 della Costituzione, perché punisce il comportamento di chi si avvale della prostituzione su strada, ma non di chi la offre e
- viola i riferimenti di gravosità dei pericoli da prevenire e reprimere, come nei dettami dell'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, per l'ultimo motivo suddetto.
Non vale la pena andare fino in fondo con i ricorsi? Per me sì e fin troppo.
Se tale Decreto Sindacale dovesse essere prorogato, a tutti i punti succitati si potrebbe aggiungere anche quello di violazione del principio di contingibilità temporale, siccome tale provvedimento in questo caso viene equiparato ad una norma non provvisoria.
Sull'Ordinanza Sindacale del Comune di Rezzato, in scadenza, entro 60 giorni si può svolgere ricorso al TAR e se il Sindaco ne emette una nuova identica, potrebbe essere accusato di abuso d'ufficio (articolo 323 Codice Penale), senza contare il fatto di poter nuovamente ricorrere allo stesso Tribunale per sospendere/annullare il nuovo provvedimento.
Se i Giudici di Pace di Brescia e dintorni non sono propensi a dar ragione ai cittadini, conviene impugnare la relativa sentenza ai gradi superiori.
L'Ordinanza del Sindaco di Rezzato 20/2011 dimostra le seguenti non conformità legali:
- vieta il meretricio su strada, persino tra soggetti maggiorenni, in ogni sua forma su tutto il territorio comunale, anche quando questa attività non contrasta con la pubblica decenza e/o la sicurezza degli utenti delle vie,
- viola i principi generali dell'articolo 5 della Legge 75/1958, in considerazione del fatto che questa permette la prostituzione su strada, salvo certi comportamenti a danno della collettività,
- viola i dettami dell'articolo 7 della suddetta norma, poiché tende a considerare le donne come meretrici senza la condizione di constatare ogni singolo fatto compiuto in merito,
- vieta di scambiare semplici informazioni anche senza contrattare prestazioni sessuali, uscendo dai parametri della sicurezza urbana in violazione dei principi dell'articolo 16 della Costituzione,
- viola le condizioni di contingibilità ed urgenza nell'introdurre necessariamente norme extra ordinem, poiché sono fatte salve le altre leggi ed i regolamenti, senza chiaramente esprimere la deroga a questi,
- viola i dettami dell'articolo 5 comma terzo del Codice della Strada, siccome non prevede l'installazione di cartelli indicanti i relativi divieti,
- viola i principi dell'articolo 3 della Costituzione, perché punisce il comportamento di chi si avvale della prostituzione su strada, ma non di chi la offre e
- viola i riferimenti di gravosità dei pericoli da prevenire e reprimere, come nei dettami dell'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, per l'ultimo motivo suddetto.
Non vale la pena andare fino in fondo con i ricorsi? Per me sì e fin troppo.
Se tale Decreto Sindacale dovesse essere prorogato, a tutti i punti succitati si potrebbe aggiungere anche quello di violazione del principio di contingibilità temporale, siccome tale provvedimento in questo caso viene equiparato ad una norma non provvisoria.