Ore multe Treviso

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scusa max per capire bene la situazione:

Il tuo documento lo han portato in auto e tu non hai visto che hanno fatto dentro o cosa?

esatto.. sn stato in macchina.. avevo paura che mi facessero alcol test..
 
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quindi per chiarire una volta per tutte ... ti han chiesto documento, tu eri in auto, tu glielo hai dato, e sono andati in macchina loro, tu sei rimasto nella tua auto. Dopo circa 10 min. sono tornati con solo il tuo documento e ti hanno detto che riceverai il tutto a casa...
 
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boh.. alla fine mi ha detto che mi arriverà una contravvenzione e io gli ho chiesto l'importo e lui mia ha risposto cosi : circa 500 euro..
quando mi hanno chiesto il documento sono passati 10 minuti e poi me lo hanno restituito e se ne sono andati.. tt qua.. forse per farmi paura ??
tutto questo e un po strano. cmq può anche essere che cercavano una persona con la tua stessa auto e colore, poi quando anno avuto la comferma dal tuo documento che non eri il sospetto .ti anno liquidato dicendoti che ti arriverà una contranvenzione di 500€. tutto questo è molto strano in quanto se ti fermano è ti contestano una infrazione ti rilasciano una coppia del verbale. facci sapre come andra a finire. ciao .imbocca al lupo.
 
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credimi solitamente non sono cosi comprensivi riguardo a età o altre ragioni,te la mettono nel culo e basta.che tu abbia 18 o 90 anni che sia la prima volta o la millesima,500 euro in cassa di sti tempi fanno gola.

vabbe staremo a vedere se arriva o meno...in 60 gg dovrebbe arrivare giusto?' cmq se nn mi hanno fatto il verbale il dubbio che hanno voluto farmi cagare sotto resta... Giusto?
 
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tutto questo e un po strano. Cmq può anche essere che cercavano una persona con la tua stessa auto e colore, poi quando anno avuto la comferma dal tuo documento che non eri il sospetto .ti anno liquidato dicendoti che ti arriverà una contranvenzione di 500€. tutto questo è molto strano in quanto se ti fermano è ti contestano una infrazione ti rilasciano una coppia del verbale. Facci sapre come andra a finire. Ciao .imbocca al lupo.

crepi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
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tutto questo e un po strano. cmq può anche essere che cercavano una persona con la tua stessa auto e colore, poi quando anno avuto la comferma dal tuo documento che non eri il sospetto .ti anno liquidato dicendoti che ti arriverà una contranvenzione di 500€. tutto questo è molto strano in quanto se ti fermano è ti contestano una infrazione ti rilasciano una coppia del verbale. facci sapre come andra a finire. ciao .imbocca al lupo.
anche xkè quando prendi una multadevi firmare il verbale altrimenti è nullo...
 
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strano che ti abbiano parlato di 500 euro di multa se non c'è l' ordinanza.
strano che non ti abbiano fatto firmare nulla e ti facciano arrivare a casa.

l' unico dubbio che rimane è dovuto al fatto che tu non hai visto cosa facevano effettivamente in auto. Sul fatto non ti han beccato.. quindi non c'è atti osceni .. ma ti han fermato mentre eri in corsa ?
 
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lombardia,prov va nord
in teoria il nonfirmare comporta ke tu non accetti il verbale quindi non sei d'accordo e lo contesti se firmi accetti il verbale ed il motivo per cui ti viene rilasciato
il verbale conviene sempre firmarlo facendo scrivere le tue dichiarazioni con eventuali contestazioni che si fanno per la contravvenzione inflitta

perchè se non l'ho firmi possono sempre dire che l'hanno consegnato e tu lo hai perso
 
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dal momento che la mancanza di firma o il rifiuto di prendere il verbale non comportano alcun intoppo della procedura di riscossione. Nel primo caso gli agenti scriveranno “si rifiuta di firmare.ma tutto ciò non significa che l’automobilista non debba pagare.
 
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invece che fare supposizioni anche se abbastanza sensate, non c'è la possibilità di leggere cosa dice la legge in materia da qualche parte?
 
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vabbe staremo a vedere se arriva o meno...in 60 gg dovrebbe arrivare giusto?'

Il nuovo Codice della strada (legge 120/10 – art. 38) ha accorciato i tempi per la notifica della multa: prima un Comune aveva 150 giorni a disposizione dall’accertamento dell’infrazione per recapitare il verbale ed effettuare la notifica della multa; per le infrazioni commesse a partire dal 14 luglio 2010 i giorni per la notifica della multa (cosiddetta ”notifica breve”) scenderanno a 90 (novanta).
Doppio regime per la notifica della multa – 90 giorni per il trasgressore e 100 per l’obbligato in solido
Il termine di 90 giorni per la notifica della multa per infrazione al codice della strada non è unico: con la riforma è stata introdotta una variante. Riguarda la spedizione all’obbligato in solido, per la quale sono previsti 100 giorni.

In pratica, da sempre sono tenuti al pagamento sia il trasgressore sia l’intestatario del veicolo (se persona diversa) e quando il trasgressore viene fermato subito si notifica il verbale solo a lui, sul posto. Per prassi, la spedizione al proprietario resta sospesa per i 60 giorni entro i quali il responsabile dell’infrazione ha diritto di pagare senza aggravi. Se il pagamento non avviene, si procede nei confronti del proprietario. In questo caso, il termine ultimo per la notifica della multa è aumentato a 100 giorni.
Notifica della multa all’estero

Quando la notifica riguarda un soggetto residente all’estero, il termine è di 360 giorni (invariato rispetto alla versione precedente alla riforma).
 
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il verbale conviene sempre firmarlo facendo scrivere le tue dichiarazioni con eventuali contestazioni che si fanno per la contravvenzione inflitta

perchè se non l'ho firmi possono sempre dire che l'hanno consegnato e tu lo hai perso

certo..ma se non te lo presentano e ti fanno andare via vuol dire che nn l'hanno fatto...in teoria..
 
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il verbale conviene sempre firmarlo facendo scrivere le tue dichiarazioni con eventuali contestazioni che si fanno per la contravvenzione inflitta

perchè se non l'ho firmi possono sempre dire che l'hanno consegnato e tu lo hai perso
Nel caso in cui in una contestazione di violazione alle norme del C.d.S. con relativa verbalizzazione immediata a carico del trasgressore, questo si rifiuta di firmare e di ricevere copia dell'atto, entrambi i rifiuti devono essere annotati sul verbale di contestazione o ci si limita ad annotare solamente il rifiuto di firmare?



E' preferibile, pur in assenza di norme di diritto positivo, annotare entrambi i rifiuti, con la precisazione che da un lato l'omessa sottoscrizione del verbale è del tutto irrilevante, in quanto la firma del trasgressore non costituisce requisito per la validità dell'atto, nè attestazione di responsabilità, e nemmeno riguarda le eventuali dichiarazioni che lo stesso abbia richiesto di verbalizzare, dall'altro, l'aver deliberatamente rifiutato copia del verbale è irrilevante ai fini della contestazione, dato che l'atto sarà da ritenersi comunque entrato nella sfera di conoscenza dell'interessato, al quale non andrà notificato, perchè la notifica di fatto si ha per compiuta direttamente a sue mani, ai sensi dell'articolo 138, u.c. del cpc, nella parte in cui dispone che "se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie". Pertanto è opportuno annotare distintamente che il trasgressore si è rifiutato di ricevere la copia del verbale. Se in futuro, come pare, la notifica all'obbligato sarà prevista per legge, anche quando il trasgressore è stato identificato, nel caso in cui quest'ultimo sia, ovviamente, persona diversa, si dovrà notificare il verbale a tale soggetto, pur considerando notificato il verbale a trasgressore. Si consiglia comunque di fornire adeguata informazione all'interessato circa le conseguenze del rifiuto e il perfezionamento della notifica ex nunc, dandone poi atto nel verbale con una frase del titpo. "Il trasgressore, reso edotto che il suo comportamento comporta il perfezionamento della notificazione, rifiuta la copia dell'atto".
 
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cmq anche a un altro utente del forum è successa la stessa cosa e non gli è arrivata la multa.. speriamo
 
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Nel caso in cui in una contestazione di violazione alle norme del C.d.S. con relativa verbalizzazione immediata a carico del trasgressore, questo si rifiuta di firmare e di ricevere copia dell'atto, entrambi i rifiuti devono essere annotati sul verbale di contestazione o ci si limita ad annotare solamente il rifiuto di firmare?



E' preferibile, pur in assenza di norme di diritto positivo, annotare entrambi i rifiuti, con la precisazione che da un lato l'omessa sottoscrizione del verbale è del tutto irrilevante, in quanto la firma del trasgressore non costituisce requisito per la validità dell'atto, nè attestazione di responsabilità, e nemmeno riguarda le eventuali dichiarazioni che lo stesso abbia richiesto di verbalizzare, dall'altro, l'aver deliberatamente rifiutato copia del verbale è irrilevante ai fini della contestazione, dato che l'atto sarà da ritenersi comunque entrato nella sfera di conoscenza dell'interessato, al quale non andrà notificato, perchè la notifica di fatto si ha per compiuta direttamente a sue mani, ai sensi dell'articolo 138, u.c. del cpc, nella parte in cui dispone che "se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie". Pertanto è opportuno annotare distintamente che il trasgressore si è rifiutato di ricevere la copia del verbale. Se in futuro, come pare, la notifica all'obbligato sarà prevista per legge, anche quando il trasgressore è stato identificato, nel caso in cui quest'ultimo sia, ovviamente, persona diversa, si dovrà notificare il verbale a tale soggetto, pur considerando notificato il verbale a trasgressore. Si consiglia comunque di fornire adeguata informazione all'interessato circa le conseguenze del rifiuto e il perfezionamento della notifica ex nunc, dandone poi atto nel verbale con una frase del titpo. "Il trasgressore, reso edotto che il suo comportamento comporta il perfezionamento della notificazione, rifiuta la copia dell'atto".

quindi secondo te mi arriva la multa?
 
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Nel caso in cui in una contestazione di violazione alle norme del C.d.S. con relativa verbalizzazione immediata a carico del trasgressore, questo si rifiuta di firmare e di ricevere copia dell'atto, entrambi i rifiuti devono essere annotati sul verbale di contestazione o ci si limita ad annotare solamente il rifiuto di firmare?



E' preferibile, pur in assenza di norme di diritto positivo, annotare entrambi i rifiuti, con la precisazione che da un lato l'omessa sottoscrizione del verbale è del tutto irrilevante, in quanto la firma del trasgressore non costituisce requisito per la validità dell'atto, nè attestazione di responsabilità, e nemmeno riguarda le eventuali dichiarazioni che lo stesso abbia richiesto di verbalizzare, dall'altro, l'aver deliberatamente rifiutato copia del verbale è irrilevante ai fini della contestazione, dato che l'atto sarà da ritenersi comunque entrato nella sfera di conoscenza dell'interessato, al quale non andrà notificato, perchè la notifica di fatto si ha per compiuta direttamente a sue mani, ai sensi dell'articolo 138, u.c. del cpc, nella parte in cui dispone che "se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie". Pertanto è opportuno annotare distintamente che il trasgressore si è rifiutato di ricevere la copia del verbale. Se in futuro, come pare, la notifica all'obbligato sarà prevista per legge, anche quando il trasgressore è stato identificato, nel caso in cui quest'ultimo sia, ovviamente, persona diversa, si dovrà notificare il verbale a tale soggetto, pur considerando notificato il verbale a trasgressore. Si consiglia comunque di fornire adeguata informazione all'interessato circa le conseguenze del rifiuto e il perfezionamento della notifica ex nunc, dandone poi atto nel verbale con una frase del titpo. "Il trasgressore, reso edotto che il suo comportamento comporta il perfezionamento della notificazione, rifiuta la copia dell'atto".

quello k non capisco è il perchè il verbale se l'hanno scritto non me l'hanno consegnato? è per fragarmi? o solamente per il discorso di mettermi paura?
 
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