Nel caso in cui in una contestazione di violazione alle norme del C.d.S. con relativa verbalizzazione immediata a carico del trasgressore, questo si rifiuta di firmare e di ricevere copia dell'atto, entrambi i rifiuti devono essere annotati sul verbale di contestazione o ci si limita ad annotare solamente il rifiuto di firmare?
E' preferibile, pur in assenza di norme di diritto positivo, annotare entrambi i rifiuti, con la precisazione che da un lato l'omessa sottoscrizione del verbale è del tutto irrilevante, in quanto la firma del trasgressore non costituisce requisito per la validità dell'atto, nè attestazione di responsabilità, e nemmeno riguarda le eventuali dichiarazioni che lo stesso abbia richiesto di verbalizzare, dall'altro, l'aver deliberatamente rifiutato copia del verbale è irrilevante ai fini della contestazione, dato che l'atto sarà da ritenersi comunque entrato nella sfera di conoscenza dell'interessato, al quale non andrà notificato, perchè la notifica di fatto si ha per compiuta direttamente a sue mani, ai sensi dell'articolo 138, u.c. del cpc, nella parte in cui dispone che "se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie". Pertanto è opportuno annotare distintamente che il trasgressore si è rifiutato di ricevere la copia del verbale. Se in futuro, come pare, la notifica all'obbligato sarà prevista per legge, anche quando il trasgressore è stato identificato, nel caso in cui quest'ultimo sia, ovviamente, persona diversa, si dovrà notificare il verbale a tale soggetto, pur considerando notificato il verbale a trasgressore. Si consiglia comunque di fornire adeguata informazione all'interessato circa le conseguenze del rifiuto e il perfezionamento della notifica ex nunc, dandone poi atto nel verbale con una frase del titpo. "Il trasgressore, reso edotto che il suo comportamento comporta il perfezionamento della notificazione, rifiuta la copia dell'atto".