Hai ragione però la legge è fatta di due parti: il testo e l'interpretazione. A prima vista l'intepretazione non sarebbe nemmeno necessaria, perlomeno se il testo è chiaro, invece quando ancora l'Italia era un regno emanarono un'apposita legge per dire come vanno interpretate le leggi. Sarà perchè la chiarezza da noi non è mai stata tanto di moda.
Lo scopo di interpretare una legge è capire la volontà del legislatore. Siccome l'Italia è una Repubblica, se il Parlamento ha voluto una certa legge noi non possiamo poi seguirne un'altra perché si è spiegato male.
La frase che hai scritto tu ha due significati, come quella della legge: chi compie atti sessuali col minore a pagamento può voler dire: chi paga un minore per compiere atti sessuali oppure chi è pagato da un minore per compiere atti sessuali. Siccome l'articolo si intitola "Prostituzione Minorile" e il primo comma riguarda l'induzione e lo sfruttamento, sembra che il secondo comma serva solo a dare una pena minore a chi è soltanto occasionalmente cliente, rispetto a chi ha organizzato un traffico di minorenni. Se, come sembra, il secondo comma è un caso particolare del primo, la circostanza è che sia la prostituta ad essere minorenne, non il cliente.
Poi per verifica ho cercato sentenze, commenti e anche notizie che parlassero di una prostituta accusata di aver servito un cliente minore e siccome non ho trovato nulla penso che si possa confermare che l'interpretazione che ho dato è giusta, cioè la legge intende che sia un cliente maggiorenne a rivolgersi ad una prostituta minorenne.