Tassabile la prostituzione.

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Hawkeye

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Io lascio l'incombenza della risposta ad Immenso, che si è dimostrato competente e preparato. Invito però Francostars a documentarsi un po' meglio su quella che è la normativa fiscale in tema di detraibilità, dato che stanno emergendo delle castronerie che di solito si sentono al bar, dopo una certa ora ed un certo numero di "giri".
 
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Io lascio l'incombenza della risposta ad Immenso, che si è dimostrato competente e preparato. Invito però Francostars a documentarsi un po' meglio su quella che è la normativa fiscale in tema di detraibilità, dato che stanno emergendo delle castronerie che di solito si sentono al bar, dopo una certa ora ed un certo numero di "giri".
Sulla detraibilità/deducibilità non sono molto preparato, visto che non sono più un aiuto commercialista da tempo.
Posso dire solamente che in merito esiste una non chiara condizione, la quale sotto il mio punto di vista, come ha dichiarato la Cassazione, ha virato verso la tassazione, piuttosto che mantenere la corrispondente esenzione fiscale. Sarebbe molto meglio una circolare chiarificatrice in merito al fine di evitare inutili processi e cartelle pazze relative.
 
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immenso

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“Nessuna mistificazione, ma dettagli chiari. Anche leprestazioni in natura devono essere tassate. Il Codice 96.09.09 non dà affattouna falsa fatturazione, ma s'identifica al meglio nella professione diprostituta.
Se avviene quanlche accusa in merito, bisogna farericorso.
Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscaleesplicita in merito.
Ho saputo che in Europa tale condizione non sta accadendosolo in Italia, ma anche di altri Stati”.

“Riassumendo il tutto, l'articolo 36 comma 34bis dellaLegge 248/2006, in modifica dell'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993(finanziaria 1994) ha introdotto una tassazione generale delle attivitàpresenti in Italia, compresa la prostituzione e di conseguenza i divietiprevisti dalla Legge 75/1958 "Merlin" nel solo campo fiscale sonocancellati (corrispondente articolo 3 per lo sfruttamento e favoreggiamento edarticolo 7 per la registrazione delle stesse professioniste).
La Stessa Suprema Corte ha dichiarato che il meretricio èlecito, ma anche se non lo fosse, tale professione dovrebbe essere tassata!
Dobbiamo anche menzionare la Sentenza della Corte diGiustizia Europea del Lussemburgo del 20 novembre 2001, secondo la quale conl'articolo 2 del trattato CE (adesso articolo 3 TUE e 119 TFUE del Trattato diLisbona), la prostituzione legale deve essere tassata.
Ho inesorabilmente dovuto essere ripetitivo poichéqualcuno non vuole comprendere le mie spiegazioni.
Se si dovessero registrare degli impedimenti oppure certe accuse, bisogna farei rispettivi ricorsi.

Spero che la legge regionale della Lombardia in meritovenga al più presto approvata (grazie all'articolo 119 della Costituzione, chedà alle Regioni Italiane l'autonomia fiscale) e con questo, lo spettro deltotale proibizionismo del meretricio nel nostro Stato venga totalmenteallontanato”.

“Apertamente no, visto che sussisterebbe ilfavoreggiamento dell'altrui meretricio extra fiscale, però, anche se si ottienel'appartamento relativo ad uso abitativo, si potrebbe dedurre le corrispondentispese al 50%. Sono deducibili tutte le altre come: l'abbigliamento, ipreservativi, i telefonini e l'autovettura, compreso il camper”.

“Dell'appartamento con relative spese, non sono sicuro al100%, ma dovrebbe essere così”

“Posso darti ragione su una cosa. La faccenda in meritonon è chiara e sarebbe meglio un'introduzione di una regolamentazione inmateria, magari fatta dall'Agenzia delle Entrate con una cicolare relativa,onde evitare delle cartelle pazze in questione. Spero che questa avvenga al piùpresto”.

“Sulla detraibilità/deducibilità non sono molto preparato,visto che non sono più un aiuto commercialista da tempo.
Posso dire solamente che in merito esiste una non chiara condizione, la qualesotto il mio punto di vista, come ha dichiarato la Cassazione, ha virato versola tassazione, piuttosto che mantenere la corrispondente esenzione fiscale.Sarebbe molto meglio una circolare chiarificatrice in merito al fine di evitareinutili processi e cartelle pazze relative”.




Quanta carne al fuoco!
“Sulla detraibilità/deducibilità non sono molto preparato,visto che non sono più un aiuto commercialista da tempo”.
Spero che tu non lavorassi nello studio indicato nell’articolo che ho postato! Si spiegherebbero molte cose!
Scherzi a parte, Franco,che tu non avessi “solide basi giuridiche” (ed uso un eufemismo) mi sembrava che, a mio modesto parere, si fosse intuito.
Potrei demolire pezzo per pezzo tutte le tue assezioni perentorie, ma preferirei fare chiarezza.
“Il Codice 96.09.09 non dà affatto una falsa fatturazione,ma s'identifica al meglio nella professione di prostituta.
Se avviene quanlche accusa in merito, bisogna fare ricorso.
Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscale esplicita in merito”.
Direi che in queste tre righe la tua confusione si manifesta in tutta la sua prorompenza.
Sul codice ATECO non voglio più dir nulla, o mi ripeterei. Leggetevi i post precedenti.
Mi viene da chiederti questo.
Se il codice ATECO è corretto e identifica perfettamente l’attività,come dici, perché dovrebbe esserci “qualche accusa in merito”? Perché ci sarebbe la necessità di fare ricorso. Se è corretto, nessuno dovrebbe muovermi delle accuse…
“Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscale esplicita in merito” …mannaggia, ora le due sentenze della Cassazione non bastano più? Meglio tardi che mai, Franco…

“e di conseguenza i divieti previsti dalla Legge 75/1958"Merlin" nel solo campo fiscale sono cancellati (corrispondente articolo 3 per lo sfruttamento e favoreggiamento ed articolo 7per la registrazione delle stesse professioniste)”
Ti prego, un reato è un reato, non può essere estinto “nel solo campo fiscale” (cosa vuol dire poi???).
Per cortesia, siamo seri.

“Ho inesorabilmente dovuto essere ripetitivo poiché qualcuno non vuole comprendere le mie spiegazioni”.
Direi che lo sei perché non hai argomenti per controbattere a certe obiezioni.

“Se si dovessero registrare degli impedimenti oppure certe accuse, bisogna fare i rispettivi ricorsi”.
Qui invece mi ripeto. Quali impedimenti? Che non mi aprono la posizione IVA o non mi iscrivono nella gestione separata INPS? E perché mai? Io vado negli uffici con le due sentenze della Cassazione, no? Non dovrebbero esserci impedimenti! Quali accuse?! E’ tutto così chiaro e limpido!

“Spero che la legge regionale della Lombardia in merito venga al più presto approvata (grazie all'articolo 119 della Costituzione, chedà alle Regioni Italiane l'autonomia fiscale) e con questo, lo spettro del totale proibizionismo del meretricio nel nostro Stato venga totalmente allontanato”
Fai ancora confusione. La Regione Lombardia (così come il Comune di Mogliano Veneto), hanno semplicemente raccolto le firme per abrogare una parte della Legge Merlin, mica per regolamentarla.

“Apertamente no, visto che sussisterebbe il favoreggiamento dell'altrui meretricio extra fiscale…”
Meriterebbe di finire nel thread “The Puttan Twilight Zone” (la segnalo a Gomez).
Cosa vuol dire“apertamente no”? Incentivi subdolamente il nero? Un ex aiuto commercialista come te! Franco! Dai! Ti prego, che fattispecie è quella che citi? E se la ragazza ha la partita IVA, perché non potrebbe affittare un immobile abitativo ad uso promiscuo, scusa? Ahi ahi…ti contraddici Franco…

“però, anche se si ottiene l'appartamento relativo ad uso abitativo, si potrebbe dedurre le corrispondenti spese al 50%. …
Deduzione fofetaria per immobile ad uso promiscuo! Ci siamo!
“Dell'appartamento con relative spese, non sono sicuro al100%”…
Retromarcia!

“…Sono deducibili tutte le altre come: l'abbigliamento, ipreservativi, i telefonini e l'autovettura, compreso il camper…”
Posso capire i primi tre,dato che stiamo giocando, ma l’autovettura? Non era in appartamento? Boh. Sul camper rimando di nuovo a Gomez…
Naturalmente non vorrei essere nei panni di chi dovrà riconoscere gli oneri durante un contradditorio per l’accertamento sintetico. Ma ci sono buone carte per l’adesione….

“Posso dire solamente che in merito esiste una non chiara condizione, la quale sotto il mio punto di vista, come ha dichiarato la Cassazione, ha virato verso la tassazione, piuttosto che mantenere la corrispondente esenzione fiscale”
Confido che non l’ho capita…

“Sarebbe molto meglio una circolare chiarificatrice inmerito…”
No no. Sarebbe molto meglio una regolamentazione normativa.
“…al fine di evitare inutili processi e cartelle pazzerelative”
Già a ruolo? Già cartelle? E la CTP e la CTR? E la Cassazione?

Perdonate ma mi andava di "giocare" un pò.

Valetopgirl, mi sembra evidente che non ti vogliono affittare l'appartamento per svolgere la tua attività perchè, data la lacunosità e fumosità della materia (salvo per le certezze granitiche di Franco), i locatori temono di essere invischiati in qualche accusa di carattere penale, che qualche magistrato di turno zelante potrebbe muovere loro. Il "favoreggiamento dell'altrui meretricio extrafiscale", per esempio...direi che questa mia ipotesi se la batte solamente con il fatto che, in caso di immobile ad uso promiscuo (sempre che riuscissi ad ottenerlo, sia chiaro...) non potrebbero locartelo in cedolare secca. Ma propendo per la prima! ;)
 
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immenso

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Direi che oggi come oggi, se fosse richiesta la mia opinione su come agire per il meglio, tenterei sicuramente in primis la via dell'interpello ex art. 11 L.212/2000.
Anzitutto perchè è uno strumento che non costa nulla, praticamente. In secondo luogo perchè investirei direttamente la Direzione Regionale del domicilio fiscale di appartenenza del contribuente. Poi perchè si utilizza proprio in cas odi "obiettive condizioni d'incertezza nell'interpretazione di una norma tributaria" e, ultimo ma non ultimo, per gli effetti che esplica in materia di accertamento, e che non sono da sottovalutare. Infatti, laddove ci si adeguasse alla risposta ricevuta, o laddove non si ricevesse risposta nei 120 giorni dalla prseentazione, facendo così salva la propria soluzione al problema, eventuali accertamenti sarebbero nulli.
Certo, servirebbe una Direzione Regionale coraggiosa, ma non è detto che così facendo non si possa anche sollecitare una pronuncia a livello centrale.
Questo nel lungo periodo.
Medio tempore, intanto, il problema rimarrebbe tutto.
Pertanto sarebbe a mio avviso corretto spiegare in maniera trasparente (senza invertarsi pindariche soluzioni al problema) alla professionista che, allo stato, Ella potrebbe anche svolgere l'attività con uncodice ATECO generico, ma che il problema non sarebbe assolutamente risolto, e che in ogni caso non mi presterei ad aiutarla laddove operasse questa scelta, non reputandola corretta.
Resterebbe inoltre totalmente aperti i problemi delle tutele in caso di inadempimento, il problema penale, l'assenza di normativa e di procedure chiare.
Qui eventualmente una richiesta fatta per iscritto (ai fini di precostituirsi del materiale probatorio) ad Agenzia delle Entrate ed INPS, formalizzando la richiesta di apertura di P.IVA e posizione INPS e specificando bene che sarà utilizzata per l'attività di meretricio, sarebbe opportuna.
In ogni caso, per quanto fattibile, le chiederei di documentare eventuali spese nei limite del possibile (e del veromisile, aggiungo) onde farle riconoscere in sede di eventuale contradditorio a seguito di un accertamento sintetico.
Ad ora, concluderei, l'unica via sarebbe, a seguito di un controllo, il ricorso in Commissione Tributaria (Provinciale prima, eventualmente Regionale poi), stando bene attenti a richiedere, nel rassegnare le conclusioni, anche l'apertura coatta di P.IVA e posizione INPS "per l'attività dimeretricio o per una similare".
In questo caso vi sarà quantomeno una legittimazione giurisprudenziale, laddove venisse accolta la vostra tesi, ad una condotta "impropria", e comunque la sentenza (con il precetto) costituirebbe titolo esecutivo per ottenerla dagli Enti anche in caso di un loro rifiuto ad adempiere.
Nelle sentenze citate, infatti, non vi sono state pronunce in merito a questo aspetto procedurale semplicemente perchè non erano state portate all'attenzione del Giudice, che pertanto non avrebbe potuto pronunciarsi autonomamente in materia, incorrendo altrimenti nel vizio di ultrapetizione (ossia, semplificando,pronunciarsi al di là di quello che viene richiesto).
Sul fronte civilistico e penale la partita resterebbe aperta.
Ovviamente, perquanto riguarda il secondo, i reati di sfruttamento e favoreggiamento dovrebbe rimanere nell’ordinamento, ci mancherebbe. Ma di sicuro una regolamentazione eviterebbe di lasciare nel limbo ed alla mercè del PM di turno i professionistiche seguono le meretrici o anche solo che affitta loro un immobile.
Civilisticamenteil poblema è più complesso di quel che sembra. La regolamentazione farebbe cadere l’art. 5 del codice civile, ritengo, e con esso anche l’art. 2034, ma mi sembrerebbe un passo troppo grande. Basterebbe che il cliente che non ha ricevuto la prestazione potesse richiedere solo la somma che ha versato (certo si porrebbe il problema dell’onere della prova…), e non anche un adempimento della prestazione (obbligando di fatto la ragazza ad una prestazione che non vuole rendere).

Chiudo dicendo che mai come in questo momento storico, una regolamentazione del fenomeno sarebbe auspicabile.
Molte professioniste (non tutte, ma molte) vorrebbero regolarizzarsi.
Personalmente lo trovo un fattore di civiltà, frequentando da molto anche Paesi (Austria, Svizzera, Germania...che non mi sembrano meno civili di noi) dove il fenomeno è regolarizzato.
Lo Stato guadagnerebbe (non poco...considerate poi che moltissimi clienti, in alcuni casi le percentuali sono imbarazzanti, sono proprio italiani), le ragazze pagherebbero (ovviamente in maniera forfetaria, non prestandosi a diversa possibilità di tassazione, questo mestiere...ma sempre meglio di niente) ed avrebbero tutele previdenziali e sanitarie. E magari si darebbe un pò di sollievo ai cittadini, essendo la prostituzione un'attività che porterebbe denaro fresco nelle casse dell'Erario, allargando la platea imponibile.
 
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“Nessuna mistificazione, ma dettagli chiari. Anche leprestazioni in natura devono essere tassate. Il Codice 96.09.09 non dà affattouna falsa fatturazione, ma s'identifica al meglio nella professione diprostituta.
Se avviene quanlche accusa in merito, bisogna farericorso.
Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscaleesplicita in merito.
Ho saputo che in Europa tale condizione non sta accadendosolo in Italia, ma anche di altri Stati”.

“Riassumendo il tutto, l'articolo 36 comma 34bis dellaLegge 248/2006, in modifica dell'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993(finanziaria 1994) ha introdotto una tassazione generale delle attivitàpresenti in Italia, compresa la prostituzione e di conseguenza i divietiprevisti dalla Legge 75/1958 "Merlin" nel solo campo fiscale sonocancellati (corrispondente articolo 3 per lo sfruttamento e favoreggiamento edarticolo 7 per la registrazione delle stesse professioniste).
La Stessa Suprema Corte ha dichiarato che il meretricio èlecito, ma anche se non lo fosse, tale professione dovrebbe essere tassata!
Dobbiamo anche menzionare la Sentenza della Corte diGiustizia Europea del Lussemburgo del 20 novembre 2001, secondo la quale conl'articolo 2 del trattato CE (adesso articolo 3 TUE e 119 TFUE del Trattato diLisbona), la prostituzione legale deve essere tassata.
Ho inesorabilmente dovuto essere ripetitivo poichéqualcuno non vuole comprendere le mie spiegazioni.
Se si dovessero registrare degli impedimenti oppure certe accuse, bisogna farei rispettivi ricorsi.

Spero che la legge regionale della Lombardia in meritovenga al più presto approvata (grazie all'articolo 119 della Costituzione, chedà alle Regioni Italiane l'autonomia fiscale) e con questo, lo spettro deltotale proibizionismo del meretricio nel nostro Stato venga totalmenteallontanato”.

“Apertamente no, visto che sussisterebbe ilfavoreggiamento dell'altrui meretricio extra fiscale, però, anche se si ottienel'appartamento relativo ad uso abitativo, si potrebbe dedurre le corrispondentispese al 50%. Sono deducibili tutte le altre come: l'abbigliamento, ipreservativi, i telefonini e l'autovettura, compreso il camper”.

“Dell'appartamento con relative spese, non sono sicuro al100%, ma dovrebbe essere così”

“Posso darti ragione su una cosa. La faccenda in meritonon è chiara e sarebbe meglio un'introduzione di una regolamentazione inmateria, magari fatta dall'Agenzia delle Entrate con una cicolare relativa,onde evitare delle cartelle pazze in questione. Spero che questa avvenga al piùpresto”.

“Sulla detraibilità/deducibilità non sono molto preparato,visto che non sono più un aiuto commercialista da tempo.
Posso dire solamente che in merito esiste una non chiara condizione, la qualesotto il mio punto di vista, come ha dichiarato la Cassazione, ha virato versola tassazione, piuttosto che mantenere la corrispondente esenzione fiscale.Sarebbe molto meglio una circolare chiarificatrice in merito al fine di evitareinutili processi e cartelle pazze relative”.




Quanta carne al fuoco!
“Sulla detraibilità/deducibilità non sono molto preparato,visto che non sono più un aiuto commercialista da tempo”.
Spero che tu non lavorassi nello studio indicato nell’articolo che ho postato! Si spiegherebbero molte cose!
Scherzi a parte, Franco,che tu non avessi “solide basi giuridiche” (ed uso un eufemismo) mi sembrava che, a mio modesto parere, si fosse intuito.
Potrei demolire pezzo per pezzo tutte le tue assezioni perentorie, ma preferirei fare chiarezza.
“Il Codice 96.09.09 non dà affatto una falsa fatturazione,ma s'identifica al meglio nella professione di prostituta.
Se avviene quanlche accusa in merito, bisogna fare ricorso.
Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscale esplicita in merito”.
Direi che in queste tre righe la tua confusione si manifesta in tutta la sua prorompenza.
Sul codice ATECO non voglio più dir nulla, o mi ripeterei. Leggetevi i post precedenti.
Mi viene da chiederti questo.
Se il codice ATECO è corretto e identifica perfettamente l’attività,come dici, perché dovrebbe esserci “qualche accusa in merito”? Perché ci sarebbe la necessità di fare ricorso. Se è corretto, nessuno dovrebbe muovermi delle accuse…
“Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscale esplicita in merito” …mannaggia, ora le due sentenze della Cassazione non bastano più? Meglio tardi che mai, Franco…

“e di conseguenza i divieti previsti dalla Legge 75/1958"Merlin" nel solo campo fiscale sono cancellati (corrispondente articolo 3 per lo sfruttamento e favoreggiamento ed articolo 7per la registrazione delle stesse professioniste)”
Ti prego, un reato è un reato, non può essere estinto “nel solo campo fiscale” (cosa vuol dire poi???).
Per cortesia, siamo seri.

“Ho inesorabilmente dovuto essere ripetitivo poiché qualcuno non vuole comprendere le mie spiegazioni”.
Direi che lo sei perché non hai argomenti per controbattere a certe obiezioni.

“Se si dovessero registrare degli impedimenti oppure certe accuse, bisogna fare i rispettivi ricorsi”.
Qui invece mi ripeto. Quali impedimenti? Che non mi aprono la posizione IVA o non mi iscrivono nella gestione separata INPS? E perché mai? Io vado negli uffici con le due sentenze della Cassazione, no? Non dovrebbero esserci impedimenti! Quali accuse?! E’ tutto così chiaro e limpido!

“Spero che la legge regionale della Lombardia in merito venga al più presto approvata (grazie all'articolo 119 della Costituzione, chedà alle Regioni Italiane l'autonomia fiscale) e con questo, lo spettro del totale proibizionismo del meretricio nel nostro Stato venga totalmente allontanato”
Fai ancora confusione. La Regione Lombardia (così come il Comune di Mogliano Veneto), hanno semplicemente raccolto le firme per abrogare una parte della Legge Merlin, mica per regolamentarla.

“Apertamente no, visto che sussisterebbe il favoreggiamento dell'altrui meretricio extra fiscale…”
Meriterebbe di finire nel thread “The Puttan Twilight Zone” (la segnalo a Gomez).
Cosa vuol dire“apertamente no”? Incentivi subdolamente il nero? Un ex aiuto commercialista come te! Franco! Dai! Ti prego, che fattispecie è quella che citi? E se la ragazza ha la partita IVA, perché non potrebbe affittare un immobile abitativo ad uso promiscuo, scusa? Ahi ahi…ti contraddici Franco…

“però, anche se si ottiene l'appartamento relativo ad uso abitativo, si potrebbe dedurre le corrispondenti spese al 50%. …
Deduzione fofetaria per immobile ad uso promiscuo! Ci siamo!
“Dell'appartamento con relative spese, non sono sicuro al100%”…
Retromarcia!

“…Sono deducibili tutte le altre come: l'abbigliamento, ipreservativi, i telefonini e l'autovettura, compreso il camper…”
Posso capire i primi tre,dato che stiamo giocando, ma l’autovettura? Non era in appartamento? Boh. Sul camper rimando di nuovo a Gomez…
Naturalmente non vorrei essere nei panni di chi dovrà riconoscere gli oneri durante un contradditorio per l’accertamento sintetico. Ma ci sono buone carte per l’adesione….

“Posso dire solamente che in merito esiste una non chiara condizione, la quale sotto il mio punto di vista, come ha dichiarato la Cassazione, ha virato verso la tassazione, piuttosto che mantenere la corrispondente esenzione fiscale”
Confido che non l’ho capita…

“Sarebbe molto meglio una circolare chiarificatrice inmerito…”
No no. Sarebbe molto meglio una regolamentazione normativa.
“…al fine di evitare inutili processi e cartelle pazzerelative”
Già a ruolo? Già cartelle? E la CTP e la CTR? E la Cassazione?

Perdonate ma mi andava di "giocare" un pò.

Valetopgirl, mi sembra evidente che non ti vogliono affittare l'appartamento per svolgere la tua attività perchè, data la lacunosità e fumosità della materia (salvo per le certezze granitiche di Franco), i locatori temono di essere invischiati in qualche accusa di carattere penale, che qualche magistrato di turno zelante potrebbe muovere loro. Il "favoreggiamento dell'altrui meretricio extrafiscale", per esempio...direi che questa mia ipotesi se la batte solamente con il fatto che, in caso di immobile ad uso promiscuo (sempre che riuscissi ad ottenerlo, sia chiaro...) non potrebbero locartelo in cedolare secca. Ma propendo per la prima! ;)
Sul Codice ATECO e le varie Sentenze (che non sono una mia invenzione, anche se postate sul mio sito) n. 10578/2011 e 18030/2013, possono nascere degli impedimenti nell’aprire la Partita IVA, iscrizione INPS od addirittura ipotizzare il favoreggiamento dell’altrui meretricio da parte del commercialista, etc. e quindi in questi casi bisogna fare ricorso. Esattamente, come quando si riceve una sanzione anti OTR per le illecite normative locali.
Meglio una circolare chiarificatrice della stessa Agenzia delle Entrate per indirizzare bene i rispettivi uffici, rispetto a delle pronunce della Suprema Corte, solo per trattate questo caso. Ovviamente, è assai migliore un Decreto Ministeriale in merito, ovvero una nuova legge.
Grazie all’introduzione dell’articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006, tutti i divieti (reati) della Legge 75/1958 “Melrin” s’intendono derogati. E’ chiaro, altrimenti la tassazione della prostituzione non potrebbe essere stata confermata dalla Cassazione e non è la prima volta che lo scrivo.
Riguardo alla Lombardia, questa non solo ha approvato nel suo Consiglio Regionale la proposta di referendum popolare per abrogare la suddetta legge sulla prostituzione, ma alcuni membri hanno presentato un disegno di legge per tassare il mericimonio a livello regionale, seguendo proprio la tassazione nazionale ed attuando l’articolo 119 della Costituzione Italiana, che dà autonomia fiscale agli Enti Locali Italiani.
Giustamente, in campo extrafiscale come l’affitto di un appartamento spiegato nel relativo contratto, non si può menzionare “per l’esercizio della prostituzione”, si violerebbe palesemente l’articolo 3, n. 3 ed 8 della Legge 75/1958, identificanti il reato di concessione d’immobile per l’altrui meretricio e favoreggiamento dell’altrui prostituzione
In effetti, l’articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006 in modifica della finanziaria 1994, non ha causato una condizione di tassazione espressiva, ma implicita, la quale è stata chiarificata dalla stessa Cassazione. Spero di essere stato chiaro questa volta.
Posso dire solamente di avere dei forti dubbi sulle condizioni di detrazione dell’IVA e della deducibilità di spesa per le stesse Sex Workers, a causa principalmente dell’inesorabile reato del favoreggiamento dell’altrui prostituzione, cioè di menzionare l’usufrutto relativo nelle fatture. Comunque, tale dovrebbe essere incostituzionale: http://www.webalice.it/cstfnc73/incostituzionale.htm
Spero di essere stato chiaro questa volta, dicendo ed affermando che la prostituzione in Italia è tutt’ora tassata.
 
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immenso

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"od addirittura ipotizzare il favoreggiamento dell’altrui meretricio da parte del commercialista"
Allora correggi il sito, Franco, visto che lì dici il contrario.

"Esattamente, come quando si riceve una sanzione anti OTR per le illecite normative locali"
Uguale proprio... sono sconfortato.

"Meglio una circolare chiarificatrice della stessa Agenzia delle Entrate per indirizzare bene i rispettivi uffici"
Franco, se non c'è una norma alla base, cosa chiarisce? L'Agenzia non si prenderà mai (e giustamente, dato che nonn è il suo compito!), nei confronti della collettività, la responsabilità di indicare codici ATECO per le prostitute. Al massimo posso prospettarla io come soluzione in un interpello (che vale solo nei confronti di chi lo presenta, non della collettività).
Unicuique suum...
"Ovviamente, è assai migliore un Decreto Ministeriale in merito, ovvero una nuova legge"
Bene. Facciamo legge, va. Che i decreti scadono.
" ma alcuni membri hanno presentato un disegno di legge per tassare il mericimonio a livello regionale, seguendo proprio la tassazione nazionale ed attuando l’articolo 119 della Costituzione Italiana, che dà autonomia fiscale agli Enti Locali Italiani"
Ho letto la notizia. Mi sembra alquanto strano perchè il sistema tributario è a legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 lett. e) della Costituzione, e non essendo chiara a livello nazionale la modalità di tassazione del fenomeno, non riesco a capire come le Regioni possano aggiungerci ulteriori tributi. Sicuramente verrebbe sollevato il conflitto di attribuzioni davanti alla Consulta. La proposta poi presenta lacune tali da porla ai limiti dell'operatività. Si chiede di istituire il registro di chi esercita la prostituzione. Si parla di un'aliquota del 40 per cento sui guadagni. E' previsto l'obbligo per «il soggetto esercente l'attività di meretricio» di tenere un registro «sulle quietanze di pagamento che dovranno garantire l'anonimato del beneficiario della prestazione sessuale» (una barzelletta per chiunque mastichi diritto tributario). Per chi evaderà o pagherà in ritardo la tassa, sanzione dal 100 al 200 per cento del dovuto. Come fanno molti, si dimenticano le peculiarità della professione. L'unico modo di tassarla è una tantum, come avviene nei paesi teutonici.
"Giustamente, in campo extrafiscale come l’affitto di un appartamento spiegato nel relativo contratto, non si può menzionare “per l’esercizio della prostituzione”, si violerebbe palesemente l’articolo 3, n. 3 ed 8 della Legge 75/1958, identificanti il reato di concessione d’immobile per l’altrui meretricio e favoreggiamento dell’altrui prostituzione"
Ma non dicevi che si potevano dedurre i canoni? Come faccio se non ho un contratto? Ti sto portando dalla mia parte, eh?

"In effetti, l’articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006 in modifica della finanziaria 1994, non ha causato una condizione di tassazione espressiva, ma implicita, la quale è stata chiarificata dalla stessa Cassazione. Spero di essere stato chiaro questa volta.
Posso dire solamente di avere dei forti dubbi sulle condizioni di detrazione dell’IVA e della deducibilità di spesa per le stesse Sex Workers, a causa principalmente dell’inesorabile reato del favoreggiamento dell’altrui prostituzione, cioè di menzionare l’usufrutto relativo nelle fatture"
La prima parte credo a fatica,, di avere colto. La seconda, sulla detrazione IVA, no. Cos'è l'usufrutto nelle fatture? Giuro che non l'ho mai sentito.

"Spero di essere stato chiaro questa volta, dicendo ed affermando che la prostituzione in Italia è tutt’ora tassata".
Si, lo dico anch'io da almeno una settimana. Il problema è come. E tutto il contorno cui non hai risposto. Ma direi che il thread va bene così.
Ho il terrore di ricominciare daccapo.
 
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Ho affermato che il commercialista può incappare nell’accusa di favoreggiamento dell’altrui prostituzione, ma ovviamente tale formulazione sarebbe errata, visto che esiste la deroga alla legge 75/1958 “Merlin” in campo fiscale.
La circolare chiarificatrice può benissimo indirizzare i corrispondenti uffici, anche nell’utilizzo del relativo codice ATECO.
Scadono i Decreti Legge del Governo, non quelli attuativi dei vari Ministeri, i quali hanno funzione regolamentare.
Esiste anche l’articolo 119 secondo comma della Costituzione, il quale afferma: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”.
I canoni potrebbero essere deducibili al 50%, se non si scrive nel relativo contratto che l’usufrutto dell’immobile in merito è ad uso abitativo e quindi potrebbe essere considerato ad uso promiscuo.
Mi riferisco all’usufrutto menzionato nel contratto d’affitto e non certo scritto sulle fatture connesse.
Queste sono solo ipotesi legali/finanziare sulla situazione non chiara causata dall’Ordinamento Italiano.
Aspettiamo chiarificazioni della magistratura tributaria in merito, soprattutto delle Corte Costituzionale in merito all’eventuale futura legge Regionale della Lombardia.
 
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Titano
“Ho affermato che il commercialista può incappare nell’accusa di favoreggiamento dell’altrui prostituzione, ma ovviamente tale formulazione sarebbe errata, visto che esiste la deroga alla legge 75/1958 “Merlin” in campo fiscale.
La circolare chiarificatrice può benissimo indirizzare i corrispondenti uffici, anche nell’utilizzo del relativo codice ATECO.
Scadono i Decreti Legge del Governo, non quelli attuativi dei vari Ministeri, i quali hanno funzione regolamentare.
Esiste anche l’articolo 119 secondo comma della Costituzione, il quale afferma:“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”.
I canoni potrebbero essere deducibili al 50%, se non si scrive nel relativo contratto che l’usufrutto dell’immobile in merito è ad uso abitativo e quindi potrebbe essere considerato ad uso promiscuo.
Mi riferisco all’usufrutto menzionato nel contratto d’affitto e non certo scritto sulle fatture connesse.
Queste sono solo ipotesi legali/finanziare sulla situazione non chiara causata dall’Ordinamento Italiano.
Aspettiamo chiarificazioni della magistratura tributaria in merito, soprattutto delle Corte Costituzionale in merito all’eventuale futura legge Regionale della Lombardia”.


La cosa sta diventando stucchevole ai limiti del ridicolo, quindi un paio di precisazioni e poi mi chiamo fuori dalla conversazione, che mi sembra oramai inutile.
“…Ho affermato che il commercialista può incappare nell’accusa di favoreggiamento dell’altrui prostituzione, ma ovviamente tale formulazione sarebbe errata…”
Se fosse vero il PM non la formulerebbe. Se lo fa e i commercialisti sono rinviati a giudizio, forse un qualche fondamento per il GUP c’è. In ogni caso, a torto o ragione, l’accusa è pesante e ti devi difendere in un processo penale. Se vuoi correre il rischio, fatti avanti.

La circolare chiarificatrice può benissimo indirizzare i corrispondenti uffici, anche nell’utilizzo del relativo codice ATECO.
Scadono i Decreti Legge del Governo, non quelli attuativi dei vari Ministeri, i quali hanno funzione regolamentare”.

Se aspetti che sia lì’Agenzia delle Entrate a dire che va bene che le prostitute utilizzino il codice ATECO per i servizi alla persona, credo che conosci molto poco del funzionamento del sistema fiscale italiano, dei suoi protagonisti e meccanismi.
Mi chiedo poi cosa regolamentino (regolamenti che sono fonti di secondo grado) i DM se manca la legge a monte.

“Esiste anche l’articolo 119 secondo comma della Costituzione, il quale afferma: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”.

Franco, perdonami, ma confermi che ti mancano proprio le basi giuridiche.
La parte sottolineata, infatti, non fa che darmi ragione nel rimandare all’art. 117 lett.e).
Hai mai sentito parlare di “combinato disposto”? E di“ leggi cornice”? Le Regioni non possono inventarsi tasse così! Deve esserci a monte una legge statale che faccia da “cornice”, all’interno delle quali loro possono muoversi. Non a caso i principali tributi delle regioni sono, l’IRAP, le accise sulla benzina, le compartecipazioni al gettito erariale (le c.d. addizionali regionali”), le tasse automobilistiche…ma perché? Perché lo ha detto a monte una legge statale, dando poi potere di manovra alle stesse sempre nel rispetto della “cornice” fissata dallo Stato. Se fosse vero quello che dici una Regione potrebbe mettere una addizionale al 10% o 220% del reddito! La legge invece fissa dei tetti massimi...

“I canoni potrebbero essere deducibili al 50%, se non si scrive nel relativo contratto che l’usufrutto dell’immobile in merito è ad uso abitativo e quindi potrebbe essere considerato ad uso promiscuo
Mi riferisco all’usufrutto menzionato nel contratto d’affitto e non certo scritto sulle fatture connesse.”.
Avevi scritto usufrutto di fatture prima… usufrutto dell’immobile adesso… “non scrivere nel contratto”? Purtroppo nel contratto devi inserire almeno una formula che consenta al conduttore di svolgere nell’immobile ad uso abitativo una attività secondaria, causale o accessoria...


“Queste sono solo ipotesi legali/finanziare sulla situazione non chiara causata dall’Ordinamento Italiano.
Aspettiamo chiarificazioni della magistratura tributaria in merito, soprattutto delle Corte Costituzionale in merito all’eventuale futura legge Regionale della Lombardia”

Speriamo in una legge. Intanto in bocca al lupo alle professioniste.
 
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Per ulteriore precisazione, ho affermato che può esistere la probabilità d’accusa suddetta per i commercialisti, esattamente come quando in passato certi clienti di OTR sono stati imputati di favoreggiamento dell’altrui prostituzione, per aver riaccompagnato la stessa prostituta al posto di adescamento e che la Cassazione con le Sentenze n. 1716/2005, 36392/2011 e 37299/2013 ha assolto. Quindi, facilmente lo stesso commercialista inquisito dovrebbe essere prosciolto.
Sulla legge regionale della Lombardia, come ho già affermato, la normativa statale che tassa la prostituzione esiste. Non si può dire quale sia, se si ha letto i miei precedenti post.
Nell’immobile affittato, basta non inserire alcuna attività accessoria nel relativo contratto. D’altronde l’attività di prostituzione resta non riconoscibile fuori dagli ambiti fiscali.
 
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Ho letto tutto, mi dispiace ho capito poco o nula.
Per chi non ha una certa dimestichezza, non è molto facile da capire la situazione. Comunque, grazie alla Sentenza n. 10578/2011 almeno una cosa sembra chiara: anche la prostituzione in Italia adesso è tassata e di conseguenza le prostitute del sesso in tale Stato devono aprire una Partita IVA.
Ripeto, non lo dico io, ma lo ha detto la Suprema Corte Giudicante italiana, con anche l'ultima pronuncia n. 18030/2013.
 
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Hawkeye

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Ripeto, non lo dico io, ma lo ha detto la Suprema Corte Giudicante italiana, con anche l'ultima pronuncia n. 18030/2013.

Continui a fare un errore di fondo piuttosto importante.

In un recente passato si è fatto un gran parlare dell'indipendenza dei poteri dello stato.

Legislativo, che spetta al Parlamento (salvo alcun eccezioni su cui ritornerò dopo)
Esecutivo, di competenza del Governo
Giudiziario, che è proprio della Magistratura nei suoi vari gradi.

Eccezioni alla competenza legislativa ci possono essere con i Decreti Legge, emanati dal Governo ma che devono poi essere convertiti in legge e con i Decreti Legislativi, che sono provvedimenti fatti dal Governo su espressa delega del Governo per motivi di urgenza.

Il potere giudiziario non ha il compito di legiferare, ma quello di giudicare chi non adempie alle leggi.

C'è una eccezione, e si ha quando la sentenza della corte di Cassazione è emessa a Sezioni Riunite. Questo provvedimento ha forza di legge.

Quella che continui a citare non solo non è una sentenza, addirittura è un'ordinanza che dice, e copio e incollo

La Cassazione ha disposto che per il Fisco è legittimo qualificare l’attività di prostituzione come fonte di reddito da cui si deduce una adeguata capacità contributiva da ritenere legale. Gli Ermellini ritengono così legittimi gli accertamenti, in materia di Irpef, messi in atto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una donna dedita all’attività di meretricio che, a livello europeo, si qualifica come una prestazione di servizi retribuita. “Il reddito derivante dall’esercizio della prostituzione” – si legge nell’ordinanza in oggetto – “ in base al generale principio della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, è soggetto ad imposizione diretta”.

Intendiamoci sui termini che sono propri della lingua italiana. Tassabile è una cosa, tassata è un'altra, così come la tassabilità e la tassazione sono cose differenti.

Tra le altre cose, la sentenza in oggetto era avverso un ricorso di una prostituta rumena che chiedeva la non tassabilità. La Sezione Tributaria Ligure (e non tutte le sezioni riunite) rigettavano il ricorso, rimandando il tutto alla Commissione Tributaria Regionale, che è un'altra cosa, e non ci è dato a sapere come si è pronunciata.
 
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Sì è vero. Nessuna sentenza della Cassazione fa testo di legge. Non siamo come i Paesi anglosassoni. Però, queste fanno giurisprudenza per ulteriori ricorsi in merito, le quali possono essere ribaltate con altre tesi d'interpretazione legislative. Aspettiamo la prossima pronuncia dello stesso Organo Giudicante Supremo e per me ho paura che questa si pronuncerà nel confermare la tassabilità della prostituzione.
 
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Non mi è chiarissimo perché il contratto di meretricio sarebbe non tutelabile, considerato che non è vietato e che vige la libertà di stipulare contratti diversi da quelli tipici.
Inoltre mi lascia perplessa la connotazione di obbligazione naturale ossia che deriva da un dovere sociale o morale. Sembrerebbe che rivolgersi ad una prostituta sia immorale mentre è un dovere morale pagarla; io ci vedo una contraddizione.

Art. 1346 Requisiti
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
 
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Hawkeye

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Non mi è chiarissimo perché il contratto di meretricio sarebbe non tutelabile, considerato che non è vietato e che vige la libertà di stipulare contratti diversi da quelli tipici.
Inoltre mi lascia perplessa la connotazione di obbligazione naturale ossia che deriva da un dovere sociale o morale. Sembrerebbe che rivolgersi ad una prostituta sia immorale mentre è un dovere morale pagarla; io ci vedo una contraddizione.

Il contratto di meretricio per la legge italiana non è vietato per il semplice fatto che non esiste. In alcuni libri di diritto è anche citato come esempio, quando si parla di obbligazioni, che il mettersi d'accordo con una prostituta non costituisce appunto nè obbligazione nè contratto.

Attenzione che non è l'unico esempio di cose che normalmente avvengono ma che non sono legislatavimente previste. Ad esempio non sono riconosciuti i debiti di gioco, ma sappiamo tutti che esistono. Per assurdo, se in uno dei 4 casinò autorizzati in Italia perdete e riuscite ad uscire senza pagare, nessuno potrà muovere un'azione legale verso di voi.
 
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Il contratto di meretricio per la legge italiana non è vietato per il semplice fatto che non esiste.
Questo è anche quello che ho sempre pensato io però ciò che ho letto in questa discussione mi fa mettere in dubbio le mie convinzioni.
Come divevo nel precedente, in Italia c'è autonomia contrattuale quindi tutti i contratti esistono, se non sono esplicitamente vietati:
Art. 1322 Autonomia contrattuale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Riguardo all'oggetto vale l'articolo 1346 citato precedentemente.
Mi sembra di ricordare che il gioco è disciplinato nel senso di escluderlo esplicitamente dagli interessi meritevoli di tutela secondo l'orfinamento giuridico. La mia domanda precedente era intesa a sapere se e in che modo gli interessi della meretrice e del cliente sono dichiarati non meritevoli di tutela, perché a me sembra che ciò non sia previsto ma sia soltanto considerato tradizionalmente scontato; tuttavia la lettera della legge dice "secondo l'ordinamento giuridico" e non "secondo il buon senso" oppure "secondo la morale comune". Mi rendo conto che di solito si considerano verità gli insegnamenti dei libri di diritto ma la fonte del diritto prioritaria è la legge secondo la sua interpretazione letterale, faccenda che i commentatori tendono a dimenticare.
Con questo non metto in dubbio che il contratto di meretricio non possa esistere perché non è tutelabile ma vorrei conoscere dove è dichiarato non tutelabile, dal momento che farebbe sorgere un accordo di prestazione e controprestazione portatore di interessi per le parti.
 
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immenso

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Il contratto di meretricio e' nullo.
Tra l'altro, se leggi bene il 1322, vedi che non tutti i contratto atipici sono tutelati, ma solo quelli "diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico", e non è proprio il caso del contratto di meretricio.
 
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