Tassabile la prostituzione.

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Infatti è il Lesgislatore a doverlo fare. Ritiene così meritevole il fenomeno da non regolamentarlo, ma abbastanza da esentarlo (conosco l'art. 10 del 633)? Mah...
E poi già mi vedo orde di prostitute a credito fisiologico di IVA che chiedono i rimborsi per quanto speso per cremine, condom e vibratori...
Se poi dovesse passare l'assoggettamento ad IVA, altro che 4%. Saremmo fortunati nel 10%.
Come ho già detto in precedenza, la prostituzione in Italia è già assoggettata ad IVA. Leggete i miei post precedenti.
 
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immenso

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Come ho già detto in precedenza, la prostituzione in Italia è già assoggettata ad IVA. Leggete i miei post precedenti.

Permetti di dissentire. La questione è un filino più complicata. Ci sono state anche prassi in materia. Il punto è che oggi una prostituta non può aprire una posizione per quella attività. Deve usare, come hai scritto tu, un codice generico per i servizi alla persona. Tali codici, paradossalmente, li puoi usare per fare "massaggi" o da "accompagnatrice", ma non per prostituirti tout court. Sarebbe una finzione. Non a caso non c'è un codice ateco per le prostitute (provate ad andare ad aprire una partita iva dicendo che volete farlo, vedete che ci dicono).
La cosa che non mi piace è che si possono accertare i redditi delle prostitute, ma le stesse non possono mettersi in regola (cosa che molte hanno lamentato)
 
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Permetti di dissentire. La questione è un filino più complicata. Ci sono state anche prassi in materia. Il punto è che oggi una prostituta non può aprire una posizione per quella attività. Deve usare, come hai scritto tu, un codice generico per i servizi alla persona. Tali codici, paradossalmente, li puoi usare per fare "massaggi" o da "accompagnatrice", ma non per prostituirti tout court. Sarebbe una finzione. Non a caso non c'è un codice ateco per le prostitute (provate ad andare ad aprire una partita iva dicendo che volete farlo, vedete che ci dicono).
La cosa che non mi piace è che si possono accertare i redditi delle prostitute, ma le stesse non possono mettersi in regola (cosa che molte hanno lamentato)
Il tuo dissenso è infondato. Questi codici non molto generici servono proprio alle attività non espressamente inquadrate. Se qualcuno afferma che la prostituzione non può essere registrata come attività, è falso! Difatti, non esisterebbero questi codici semi-generici. Tempo fa ne esisteva uno solo, il quale si poteva chiamare generico al 100%, adesso questi si sono moltiplicati.
 
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immenso

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La prostituzione, come tipologia di attività, non può essere registrata come tale, checche' ne dica tu. Ripeto. Posso usare un codice generico che userei per fare massaggi o accompagnatrice, attività però lecite (rectius:regolamentate). Mi sembra che tu faccia una grossa confusione tra tassazione (che può esserci,ma come? Con gli accertamenti sintetico-induttivi. Che guarda caso sono le fattispecie oggetto delle sentenze che menzioni. Non certo da liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle professioniste) e regolamentazione. I redditi delle ragazze sono inseriti tra i redditi diversi proprio in virtù della norma che citavi, di modifica al Bersani, che assoggetta a tassazione i proventi di attività illecite. Illecite. Se, per assurdo, beccassi un killer (o spacciatore) con dei milioni in vari beni, gli stessi verrebbero tassati (anche i proventi dei furti), ma questo non legittimerebbe l'attività! Le prestazioni sessuali a pagamento sono obbligazioni naturali. Se pago una ragazza e non me la dà, faccio decreto ingiuntivo? E nel caso contrario in cui me la dà e non la pago? Ripeto. Il discorso è più complesso di come lo fai apparire. E se una ragazza vuole prostitursi, domani non può aprire codice attività. Può farlo come accompagnatrice o massaggiatrice, con gli obblighi che ne seguono. Non come prostituta. Che poi con quei codici attività una faccia la prostituta è un altro discorso e apre altri scenari fiscali (detrazioni costi?contributi??modalità di fatturazione?scritture contabili? Etcetcetc)
 
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La prostituzione, come tipologia di attività, non può essere registrata come tale, checche' ne dica tu. Ripeto. Posso usare un codice generico che userei per fare massaggi o accompagnatrice, attività però lecite (rectius:regolamentate). Mi sembra che tu faccia una grossa confusione tra tassazione (che può esserci,ma come? Con gli accertamenti sintetico-induttivi. Che guarda caso sono le fattispecie oggetto delle sentenze che menzioni. Non certo da liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle professioniste) e regolamentazione. I redditi delle ragazze sono inseriti tra i redditi diversi proprio in virtù della norma che citavi, di modifica al Bersani, che assoggetta a tassazione i proventi di attività illecite. Illecite. Se, per assurdo, beccassi un killer (o spacciatore) con dei milioni in vari beni, gli stessi verrebbero tassati (anche i proventi dei furti), ma questo non legittimerebbe l'attività! Le prestazioni sessuali a pagamento sono obbligazioni naturali. Se pago una ragazza e non me la dà, faccio decreto ingiuntivo? E nel caso contrario in cui me la dà e non la pago? Ripeto. Il discorso è più complesso di come lo fai apparire. E se una ragazza vuole prostitursi, domani non può aprire codice attività. Può farlo come accompagnatrice o massaggiatrice, con gli obblighi che ne seguono. Non come prostituta. Che poi con quei codici attività una faccia la prostituta è un altro discorso e apre altri scenari fiscali (detrazioni costi?contributi??modalità di fatturazione?scritture contabili? Etcetcetc)
Spiegandomi meglio, l'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006, ha modificato la finanziaria del 1994 (Legge 537/1993 articolo 14 comma 4) ed ha stabilito che tutte le attività devono essere assoggettate a tassazione, anche quelle lecite, poiché è un paradosso che quest'ultime non debbano essere tassate, come invece avviene per le illecite. In più, la stessa Sentenza della Cassazione n. 10578/2011, ha precisato che la prostituzione non è illecita e quindi non è certo un qualcosa che contrasti con il buon costume, non essendoci nessuna normativa che inquadri il meretricio come tale. Di conseguenza, per i mancati pagamenti, oppure mancati servizi si potrebbe procedere come qualsiasi altra prestazione lavorativa.
Giustamente, nel rispetto della finanziaria 1994, che all'articolo 14 comma 4, non ha più la dicitura "se in esse classificabili", la prostituzione può essere inquadrata nell'articolo 6 comma 1 lettera d) del D.P.R. 917/1988.
Come ho già detto in precedenza, se una qualsiasi attività non è prevista espressamente da nessun codice ATECO, bisogna utilizzare in questo caso uno semi-generico che si avvicina il più possibile alla relativa professione. Quello più adatto in merito è il 96.09.09 "Altre attività di servizi alla persona non comuni altrove - prostituta/o". Quest'ultima è la dicitura corretta da indicare nel modello d'apertura della Partita IVA corrispondente.
 
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immenso

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Spiegandomi meglio, l'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006, ha modificato la finanziaria del 1994 (Legge 537/1993 articolo 14 comma 4) ed ha stabilito che tutte le attività devono essere assoggettate a tassazione, anche quelle lecite, poiché è un paradosso che quest'ultime non debbano essere tassate, come invece avviene per le illecite. In più, la stessa Sentenza della Cassazione n. 10578/2011, ha precisato che la prostituzione non è illecita e quindi non è certo un qualcosa che contrasti con il buon costume, non essendoci nessuna normativa che inquadri il meretricio come tale. Di conseguenza, per i mancati pagamenti, oppure mancati servizi si potrebbe procedere come qualsiasi altra prestazione lavorativa.
Giustamente, nel rispetto della finanziaria 1994, che all'articolo 14 comma 4, non ha più la dicitura "se in esse classificabili", la prostituzione può essere inquadrata nell'articolo 6 comma 1 lettera d) del D.P.R. 917/1988.
Come ho già detto in precedenza, se una qualsiasi attività non è prevista espressamente da nessun codice ATECO, bisogna utilizzare in questo caso uno semi-generico che si avvicina il più possibile alla relativa professione. Quello più adatto in merito è il 96.09.09 "Altre attività di servizi alla persona non comuni altrove - prostituta/o". Quest'ultima è la dicitura corretta da indicare nel modello d'apertura della Partita IVA corrispondente.

“…tutte le attività devono essere assoggettate a tassazione, anche quelle lecite, perché è un paradosso che quest’ultime non debbano essere tassate, come invece avviene per le illecite…
Mi permetto di sottolineare la frase perché mi sembra evidente tu abbia invertito le due parole in grassetto (le attività lecite infatti sono già tassate…)
“…di conseguenza per i mancati pagamentioppure mancati servizi si potrebbe procedere come qualsiasi altra prestazione lavorativa…
Qui arriviamo alla mia obiezione formulata sopra con il paradosso dei decreti ingiuntivi. Se fosse vero quello che dici, nel caso in cui pagassi una prostituta e lei fosse inadempiente, potrei agire con procedimento monitorio (leggete decreto ingiuntivo), come per qualsiasi altro professionista (architetto, ingegnere,commercialista, avvocato…) che esercita attività regolamentata.
Te lo vedi il Giudice ingiungere alla prostituta di adempiere? E lo stesso avverrebbe nel caso io non pagassi la prostituta dopo che lei ha eseguito la prestazione? Dai!!!Questo non sarebbe possibile, per via del fatto che siamo nell’ambito di obbligazioni naturali (art. 2034 codice civile).
Vedo di spiegare semplicemente per chi magari non ne mastica molto.
La prostituzione, anche se non è reato, è considerata attività immorale per cui eventuali contratti riguardanti questa attività (contratti di meretricio) sono nulli e non tutelati e tutelabili dalla legge. Gli eventuali pagamenti sono considerati “obbligazioni naturali” per cui se uno ha pagato non può pretendere una riduzione della somma versata se i "servizi" in quantità e qualità sono diversi dal pattuito, e neppure la restituzione (o ripetizione, come dice il codice) della somma se non c’è stata alcuna prestazione. Ma anche un cliente può rifiutare il pagamento, anche se la prostituita ha modi non legali per tutelarsi (e qui interviene la figura del protettore, proprio ad evitare anche queste cose…ma non tratterei questo argomento) ma - paradossalmente anche legali - ad esempio denuncia per stupro chi non paga.
Spero di essere stato chiaro.
Ovviamente sto semplificando molto, ma vedo di arrivare al nocciolo della questione e fare in modo che tutti capiamo.
I Giudici dil egittimità (la Cassazione, n.d.R.) non hanno detto che “si può procedere come qualsiasi altra prestazione lavorativa”.
Questa affermazione è una tua conclusione, Franco.
La Cassazione ha detto (ma, ripeto, semplifico moltissimo…bisognerebbe analizzare infatti abitualità, occasionalità, e altri elementi dell’attività che non mi sembra il caso di sviscerare in questa sede) che l’attività di meretricio genera reddito.E quel reddito deve essere tassato. Punto.
Ora c’è la seconda parte del ragionamento.Tali redditivanno inseriti, se non annoverabili nelle altre categorie (ad esempio reddit ida lavoro autonomo, ma – aggiungo io – dati i guadagni ed i giri di clientela di alcune, anche redditi d’impresa…) nella categoria dei “redditi diversi” soprattutto perché lo dice l’art. 36 comma 34-bis del Visco/Bersani (D.L.223/2006) per quanto riguarda i proventi da attività illecite. Ripeto ancora, illecite.
Quindi il Legislatore, che si trovava davanti ad un bivio, atteso le batoste che stava prendendo l’Erario nei procedimenti giudiziari instaurati a seguito di accertamenti sui redditi delle professioniste, ha operato la seguente scelta. Anziché regolamentare l’attività di prostituzione e disciplinarla normativamente e fiscalmente (ergo legalizzarla), ha deciso, per colpire questi redditi, di assoggettare a tassazione i proventi di attività illecita.
Sostanzialmente,ma semplifico (vedete qualche esempio nel mio precedente post), paga le tasse anche chi fa attività contra legem.
L’errore comune è pensare che, dato che si richiedono le tasse su questi proventi, poiché c’è una legge che lo consente come abbiamo visto, la professione ne sia stata in qualche modo legittimata o si possa astrarne aliunde una qualche forma di regolamentazione.
Ho letto Franco(quello che credo essere, ma in caso contrario scusami…) il tuo blog in cui dici “…Con tutto questo si può benissimo affermare che chiunque eserciti la prostituzione in Italia può e deve aprire una partita IVA, rilasciare la relativa ricevuta fiscale ai propri clienti ed avere un servizio di consulenza contabile da parte dei commercialisti, i quali, se esercitanti regolarmente la rispettiva professione,non dovrebbero incorrere nelle sanzioni penali di favoreggiamento esfruttamento dell’altrui prostituzione…”.
Nell’ultimo tuo post dici “…se una qualsiasi attività non è prevista espressamente da nessun codice ATECO bisogna utilizzare in questo caso uno semi-generico che si avvicina il più possibile…”.
Implicitamente mi dai ragione, dato che tu stesso confermi che non c’è un codice attività per la prostituzione, e quindi bisogna utilizzarne uno che si avvicina.
Ma anche questa è una finzione.
Infatti posso utilizzare un codice attività per massaggiatrice o accompagnatrice, ma non farò quell’attività!
Immagina una linea. Con quel codice attività la massaggiatrice o l’accompagnatrice arrivano sino a quella linea. Ma con il rapporto sessuale la linea è superata, anzi, svanisce, e con essa la bontà di quel codice.
L’unico dato certo allo stato è che nel nostro ordinamento (e vengo alla terza e ultima parte del ragionamento) la prostituzione non è regolamentata, che non è tutelata giudizialmente come attività (sono obbligazioni naturali) e che è tassata con una fictio iuris che colpisce le attività illecite.
Nel tuo post poi, ammesso e non concesso fosse come dici tu, non rispondi alle mie obiezioni sugli “scenari fiscali” (Detrazioni dei costi -qui si aprirebbe un mondo-?Contributi? Modalità di fatturazione? Scritture contabili?).
Ti faccio due domande: oggi, se tu come professionista nell’ambito tributario avessi come cliente una prostituta avresti gli strumenti normativi per seguirla al meglio? E soprattutto saresti in grado di consigliarla correttamente sugli adempimenti da porre in essere. Io no. Ad oggi è un’attività non regolamentata e border line. E non mi sentirei affatto tranquillo a reputarla una professione come le altre, e trattarla come qualsiasi altro professionista-cliente.
Chiudo, con una riflessione, ringraziandoti per i tuoi interventi e per la conversazione stimolante (sono argomenti tecnici e non vi è sovente spazio per trattarli).
Quello che personalmente trovo inaccettabile è che si chiedano – legittimamente, sia chiaro, dato che una norma c’è e che mi sembra corretto queste attività siano tassate – i tributi a delle professioniste ma le si faccia rimanere in questo limbo in cui, anche chi vuole farlo, non ha di fatto gli strumenti per regolarizzarsi, tutelarsi nè per porre in essere gli adempimenti minimi per farlo. Prendere i soldi mantenendo latesta sotto la sabbia, questo non mi piace per niente.
 
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“…tutte le attività devono essere assoggettate a tassazione, anche quelle lecite, perché è un paradosso che quest’ultime non debbano essere tassate, come invece avviene per le illecite…
Mi permetto di sottolineare la frase perché mi sembra evidente tu abbia invertito le due parole in grassetto (le attività lecite infatti sono già tassate…)
“…di conseguenza per i mancati pagamentioppure mancati servizi si potrebbe procedere come qualsiasi altra prestazione lavorativa…
Qui arriviamo alla mia obiezione formulata sopra con il paradosso dei decreti ingiuntivi. Se fosse vero quello che dici, nel caso in cui pagassi una prostituta e lei fosse inadempiente, potrei agire con procedimento monitorio (leggete decreto ingiuntivo), come per qualsiasi altro professionista (architetto, ingegnere,commercialista, avvocato…) che esercita attività regolamentata.
Te lo vedi il Giudice ingiungere alla prostituta di adempiere? E lo stesso avverrebbe nel caso io non pagassi la prostituta dopo che lei ha eseguito la prestazione? Dai!!!Questo non sarebbe possibile, per via del fatto che siamo nell’ambito di obbligazioni naturali (art. 2034 codice civile).
Vedo di spiegare semplicemente per chi magari non ne mastica molto.
La prostituzione, anche se non è reato, è considerata attività immorale per cui eventuali contratti riguardanti questa attività (contratti di meretricio) sono nulli e non tutelati e tutelabili dalla legge. Gli eventuali pagamenti sono considerati “obbligazioni naturali” per cui se uno ha pagato non può pretendere una riduzione della somma versata se i "servizi" in quantità e qualità sono diversi dal pattuito, e neppure la restituzione (o ripetizione, come dice il codice) della somma se non c’è stata alcuna prestazione. Ma anche un cliente può rifiutare il pagamento, anche se la prostituita ha modi non legali per tutelarsi (e qui interviene la figura del protettore, proprio ad evitare anche queste cose…ma non tratterei questo argomento) ma - paradossalmente anche legali - ad esempio denuncia per stupro chi non paga.
Spero di essere stato chiaro.
Ovviamente sto semplificando molto, ma vedo di arrivare al nocciolo della questione e fare in modo che tutti capiamo.
I Giudici dil egittimità (la Cassazione, n.d.R.) non hanno detto che “si può procedere come qualsiasi altra prestazione lavorativa”.
Questa affermazione è una tua conclusione, Franco.
La Cassazione ha detto (ma, ripeto, semplifico moltissimo…bisognerebbe analizzare infatti abitualità, occasionalità, e altri elementi dell’attività che non mi sembra il caso di sviscerare in questa sede) che l’attività di meretricio genera reddito.E quel reddito deve essere tassato. Punto.
Ora c’è la seconda parte del ragionamento.Tali redditivanno inseriti, se non annoverabili nelle altre categorie (ad esempio reddit ida lavoro autonomo, ma – aggiungo io – dati i guadagni ed i giri di clientela di alcune, anche redditi d’impresa…) nella categoria dei “redditi diversi” soprattutto perché lo dice l’art. 36 comma 34-bis del Visco/Bersani (D.L.223/2006) per quanto riguarda i proventi da attività illecite. Ripeto ancora, illecite.
Quindi il Legislatore, che si trovava davanti ad un bivio, atteso le batoste che stava prendendo l’Erario nei procedimenti giudiziari instaurati a seguito di accertamenti sui redditi delle professioniste, ha operato la seguente scelta. Anziché regolamentare l’attività di prostituzione e disciplinarla normativamente e fiscalmente (ergo legalizzarla), ha deciso, per colpire questi redditi, di assoggettare a tassazione i proventi di attività illecita.
Sostanzialmente,ma semplifico (vedete qualche esempio nel mio precedente post), paga le tasse anche chi fa attività contra legem.
L’errore comune è pensare che, dato che si richiedono le tasse su questi proventi, poiché c’è una legge che lo consente come abbiamo visto, la professione ne sia stata in qualche modo legittimata o si possa astrarne aliunde una qualche forma di regolamentazione.
Ho letto Franco(quello che credo essere, ma in caso contrario scusami…) il tuo blog in cui dici “…Con tutto questo si può benissimo affermare che chiunque eserciti la prostituzione in Italia può e deve aprire una partita IVA, rilasciare la relativa ricevuta fiscale ai propri clienti ed avere un servizio di consulenza contabile da parte dei commercialisti, i quali, se esercitanti regolarmente la rispettiva professione,non dovrebbero incorrere nelle sanzioni penali di favoreggiamento esfruttamento dell’altrui prostituzione…”.
Nell’ultimo tuo post dici “…se una qualsiasi attività non è prevista espressamente da nessun codice ATECO bisogna utilizzare in questo caso uno semi-generico che si avvicina il più possibile…”.
Implicitamente mi dai ragione, dato che tu stesso confermi che non c’è un codice attività per la prostituzione, e quindi bisogna utilizzarne uno che si avvicina.
Ma anche questa è una finzione.
Infatti posso utilizzare un codice attività per massaggiatrice o accompagnatrice, ma non farò quell’attività!
Immagina una linea. Con quel codice attività la massaggiatrice o l’accompagnatrice arrivano sino a quella linea. Ma con il rapporto sessuale la linea è superata, anzi, svanisce, e con essa la bontà di quel codice.
L’unico dato certo allo stato è che nel nostro ordinamento (e vengo alla terza e ultima parte del ragionamento) la prostituzione non è regolamentata, che non è tutelata giudizialmente come attività (sono obbligazioni naturali) e che è tassata con una fictio iuris che colpisce le attività illecite.
Nel tuo post poi, ammesso e non concesso fosse come dici tu, non rispondi alle mie obiezioni sugli “scenari fiscali” (Detrazioni dei costi -qui si aprirebbe un mondo-?Contributi? Modalità di fatturazione? Scritture contabili?).
Ti faccio due domande: oggi, se tu come professionista nell’ambito tributario avessi come cliente una prostituta avresti gli strumenti normativi per seguirla al meglio? E soprattutto saresti in grado di consigliarla correttamente sugli adempimenti da porre in essere. Io no. Ad oggi è un’attività non regolamentata e border line. E non mi sentirei affatto tranquillo a reputarla una professione come le altre, e trattarla come qualsiasi altro professionista-cliente.
Chiudo, con una riflessione, ringraziandoti per i tuoi interventi e per la conversazione stimolante (sono argomenti tecnici e non vi è sovente spazio per trattarli).
Quello che personalmente trovo inaccettabile è che si chiedano – legittimamente, sia chiaro, dato che una norma c’è e che mi sembra corretto queste attività siano tassate – i tributi a delle professioniste ma le si faccia rimanere in questo limbo in cui, anche chi vuole farlo, non ha di fatto gli strumenti per regolarizzarsi, tutelarsi nè per porre in essere gli adempimenti minimi per farlo. Prendere i soldi mantenendo latesta sotto la sabbia, questo non mi piace per niente.
Se leggi le Sentenze della Cassazione n. 20528/2010 e 10578/2011, queste affermano che l'attività della prostituzione è lecita e non illecita e la seconda pronuncia afferma che tale prestazione deve essere inquadrata come attività professionale con tanto di Partita IVA. Il tutto riportato. In effetti, l'articolo 36 comma 36 bis della Legge 248/2006 non ha fatto altro che precisare che i redditi non classificabili nelle categorie previste dall'articolo 6 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. "Sono comunque classificati come redditi diversi anche se non classificabili" diceva il testo relativo. E' bastato questo a causare una generalità di tassazione ed abrogazione delle parole: "se in esse classificabili" all'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993 (finanziaria 1994). Di conseguenza, il meretricio può essere classificabile nelle categorie dei liberi professionisti. Con questo tutti i divieti, anche se solo ai fini fiscali, della Legge 75/1958 "Merlin" si possono intendere derogati (= fatta eccezione).
Difatti, la Cassazione si è ripronunciata con l'Ordinanza n. 18030/2013 con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso di una escort accusata di non aver pagato le tasse allo Stato.

Dimenticavo. La prostituta può benissimo detrarsi le spese inerenti alla propria attività e al 50% tutti quelli ad uso promisquo, seguendo tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i liberi professionisti. Possono anche adottare il Regime dei minimi se queste non guadagnano molto, come purtroppo sta accadendo alle OTR diurne in alcune zone.
 
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Se leggi le Sentenze della Cassazione n. 20528/2010 e 10578/2011, queste affermano che l'attività della prostituzione è lecitae non illecita e la seconda pronuncia afferma che tale prestazione deve essere inquadrata come attività professionale con tanto di Partita IVA. Il tutto riportato. In effetti, l'articolo 36 comma 36 bis della Legge 248/2006 non ha fatto altro che precisare che i redditi non classificabili nelle categorie previste dall'articolo 6 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. "Sono comunque classificati come redditi diversi anche se non classificabili" diceva il testo relativo. E' bastato questo a causare una generalità di tassazione ed abrogazione delle parole: "se in esse classificabili" all'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993 (finanziaria 1994). Di conseguenza, il meretricio può essere classificabile nelle categorie dei liberi professionisti. Con questo tutti i divieti, anche se solo ai fini fiscali, della Legge 75/1958 "Merlin" si possono intendere derogati (= fatta eccezione). Difatti, la Cassazione si è ripronunciata con l'Ordinanza n. 18030/2013 con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso di una escort accusata di non aver pagato le tasse allo Stato”….“Dimenticavo. La prostituta può benissimo detrarsi le spese inerenti alla propria attività e al 50% tutti quelli ad uso promisquo, seguendo tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i liberi professionisti. Possono anche adottare il Regime dei minimi se queste non guadagnano molto, come purtroppo sta accadendo alle OTR diurne in alcune zone”.

La Giurisprudenza che hai citato la conosco e l’ho letta.
Infatti non ho mica detto detto che la prostituzione è illecita.
Se hai la bontà di leggere bene quello che ho scritto, e non mi metti in bocca parole che non ho pronunciato, vedrai che io dico che la “La prostituzione, anche se non è reato, è considerata attività immorale [d'altronde la stessa Cass. 20528/2010 dice che “…dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale…”, n.d.R. ]per cui eventuali contratti riguardanti questa attività (contratti di meretricio) sono nulli e non tutelati e tutelabili dalla legge” e che “…è tassata con una fictio iuris che colpisce le attività illecite…”.
Come accade sovente, c’è un conflitto tra il diritto civile ed il diritto tributario (evito il penale, per questo argomento, dato che si potrebbero versare fiumi di inchiostro solo per questa branca del diritto).
Sempre se ti rileggi quanto ho scritto, il mio discorso (molto semplificato, ripeto, per evitare eccessivi tecnicismi) era un po’più ampio e toccava diversi aspetti della vicenda.
Scusa se semplifico, ma se leggo quanto hai scritto sembra che, dato che è un’attività tassabile sia equiparabile alle altre professioni.
Questo non è, permettimi.
Nessun Giudice ingiungerà mai ad una prostituta inadempiente di avere un rapporto sessuale o di rendere i soldi ricevutil Lo stesso ad un cliente.
Ripeto quanto ho già scritto:L’errore comune è pensare che, dato che si richiedono le tasse su questi proventi, poiché c’è una legge che lo consente come abbiamo visto, la professione ne sia stata in qualche modo legittimata o si possa astrarne aliunde una qualche forma di regolamentazione”.
L’attività di meretricio presenta delle peculiarità che la rendono assolutamente diversa e non equiparabile ad altre professioni, benchè tassata alla stregua delle stesse.
In alcune professioni ho obbligazioni di mezzi e risultato. In altre solo di mezzi. Nel meretricio nessuna delle due. Non ho tutele giudiziali, come detto.
Sono aspetti che non si possono evadere. E che la sottoposizione a tassazione non sana, finchè non interviene il Legislatore.
E deve intervenire, dato che questo vuoto non può (e non deve, n.d.R.) essere colmato dai Giudici, come sembra di capire leggendoti.
Anche se tu non sarai d’accordo, non è così pacifico che il commercialista che tenesse la contabilità ad una prostituta non potrebbe essere accusato di favoreggiamento, anzi (leggi qui: http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/massaggi_sesso_commercialista_napoli_caserta/notizie/474290.shtml).

Inoltre di fatto viene impedito alle interessate di poter procedere alla iscrizione alla Camera di Commercio (con COMUNICA) o ad Albi professionali, se non ricorrendo a dei surrogati (estetiste, attività di agenzia, lavoratrici dello spettacolo, etc.).
In taluni casi l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato non solo l’evasione dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irap, ma anche dei contributi INPS, contestandosi assurdamente la mancata iscrizione ad un sistema previdenziale, che di fatto viene impedito (cosa quantomeno eticamente ingiusta, dato che lo Stato riconosce l’attività, prendendo una parte dei soldi che genera, ma ne impedisce una serie di istituti per assenza di regolamentazione che, ripeto, non si può astrarre aliunde).
Apri una posizione INPS per una prostituta.
Non viene fatto neppure a chi ha avuto un accertamento sintetico. Tu la iscriveresti nella Gestione Separata, scommetto. Provaci e poi mi dici.

Mi fa piacere tu abbia tutte queste convinzioni, Franco e non scherzo.
Non le hanno avute le Direzioni Regionali che hanno risposto a degli interpelli ex art. 11 dello Statuto del contribuente che hanno presentato mio tramite.
Non è un caso, ripeto, che tutte le pronunce siano scaturite a seguito di accertamenti sintetico-induttivi, che ora si moltiplicheranno, anziché, come ho detto da liquidazione ex art. 36-bis, che nessuna ha fatto né credo farà neppure a seguito di queste sentenze, che non hanno colmato – né possono farlo, come detto – i vuoti normativi che devono passare per forza per una regolamentazione del fenomeno.
Deontologicamene avrei poi serie remore a fare svolgere un’attività professionale non regolamentata, o inquadrare in un regime fiscale un’attività, ad una persona che so fa tutt’altro. Non so tu.
Taccio poisull’obbligo, eventualmente, della professionista di dotarsi di POS (nota dicolore, ma neppure troppo).
 
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Se fosse tassabile e mi pagassero la pensione quando sono vecchia, sarei d'accordissimo! Anzi venga bene la tassazione, ma anche controlli medici obbligatori e gratuiti per tutte.
 
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immenso

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Tassabile lo è, questo è assodato, valetopgirlitalia. E' il resto che manca, purtroppo.
 
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Per esperienza personale, in altri paesi Germania e Svizzera, la escort e un normale lavoro, che ti da acceso al permesso di soggiorno, ad una busta paga e ai contributi per la pensione. vorei che fose cosi anche in Italia.
 
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Se leggi le Sentenze della Cassazione n. 20528/2010 e 10578/2011, queste affermano che l'attività della prostituzione è lecitae non illecita e la seconda pronuncia afferma che tale prestazione deve essere inquadrata come attività professionale con tanto di Partita IVA. Il tutto riportato. In effetti, l'articolo 36 comma 36 bis della Legge 248/2006 non ha fatto altro che precisare che i redditi non classificabili nelle categorie previste dall'articolo 6 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. "Sono comunque classificati come redditi diversi anche se non classificabili" diceva il testo relativo. E' bastato questo a causare una generalità di tassazione ed abrogazione delle parole: "se in esse classificabili" all'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993 (finanziaria 1994). Di conseguenza, il meretricio può essere classificabile nelle categorie dei liberi professionisti. Con questo tutti i divieti, anche se solo ai fini fiscali, della Legge 75/1958 "Merlin" si possono intendere derogati (= fatta eccezione). Difatti, la Cassazione si è ripronunciata con l'Ordinanza n. 18030/2013 con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso di una escort accusata di non aver pagato le tasse allo Stato”….“Dimenticavo. La prostituta può benissimo detrarsi le spese inerenti alla propria attività e al 50% tutti quelli ad uso promisquo, seguendo tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i liberi professionisti. Possono anche adottare il Regime dei minimi se queste non guadagnano molto, come purtroppo sta accadendo alle OTR diurne in alcune zone”.

La Giurisprudenza che hai citato la conosco e l’ho letta.
Infatti non ho mica detto detto che la prostituzione è illecita.
Se hai la bontà di leggere bene quello che ho scritto, e non mi metti in bocca parole che non ho pronunciato, vedrai che io dico che la “La prostituzione, anche se non è reato, è considerata attività immorale [d'altronde la stessa Cass. 20528/2010 dice che “…dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale…”, n.d.R. ]per cui eventuali contratti riguardanti questa attività (contratti di meretricio) sono nulli e non tutelati e tutelabili dalla legge” e che “…è tassata con una fictio iuris che colpisce le attività illecite…”.
Come accade sovente, c’è un conflitto tra il diritto civile ed il diritto tributario (evito il penale, per questo argomento, dato che si potrebbero versare fiumi di inchiostro solo per questa branca del diritto).
Sempre se ti rileggi quanto ho scritto, il mio discorso (molto semplificato, ripeto, per evitare eccessivi tecnicismi) era un po’più ampio e toccava diversi aspetti della vicenda.
Scusa se semplifico, ma se leggo quanto hai scritto sembra che, dato che è un’attività tassabile sia equiparabile alle altre professioni.
Questo non è, permettimi.
Nessun Giudice ingiungerà mai ad una prostituta inadempiente di avere un rapporto sessuale o di rendere i soldi ricevutil Lo stesso ad un cliente.
Ripeto quanto ho già scritto:L’errore comune è pensare che, dato che si richiedono le tasse su questi proventi, poiché c’è una legge che lo consente come abbiamo visto, la professione ne sia stata in qualche modo legittimata o si possa astrarne aliunde una qualche forma di regolamentazione”.
L’attività di meretricio presenta delle peculiarità che la rendono assolutamente diversa e non equiparabile ad altre professioni, benchè tassata alla stregua delle stesse.
In alcune professioni ho obbligazioni di mezzi e risultato. In altre solo di mezzi. Nel meretricio nessuna delle due. Non ho tutele giudiziali, come detto.
Sono aspetti che non si possono evadere. E che la sottoposizione a tassazione non sana, finchè non interviene il Legislatore.
E deve intervenire, dato che questo vuoto non può (e non deve, n.d.R.) essere colmato dai Giudici, come sembra di capire leggendoti.
Anche se tu non sarai d’accordo, non è così pacifico che il commercialista che tenesse la contabilità ad una prostituta non potrebbe essere accusato di favoreggiamento, anzi (leggi qui: http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/massaggi_sesso_commercialista_napoli_caserta/notizie/474290.shtml).

Inoltre di fatto viene impedito alle interessate di poter procedere alla iscrizione alla Camera di Commercio (con COMUNICA) o ad Albi professionali, se non ricorrendo a dei surrogati (estetiste, attività di agenzia, lavoratrici dello spettacolo, etc.).
In taluni casi l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato non solo l’evasione dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irap, ma anche dei contributi INPS, contestandosi assurdamente la mancata iscrizione ad un sistema previdenziale, che di fatto viene impedito (cosa quantomeno eticamente ingiusta, dato che lo Stato riconosce l’attività, prendendo una parte dei soldi che genera, ma ne impedisce una serie di istituti per assenza di regolamentazione che, ripeto, non si può astrarre aliunde).
Apri una posizione INPS per una prostituta.
Non viene fatto neppure a chi ha avuto un accertamento sintetico. Tu la iscriveresti nella Gestione Separata, scommetto. Provaci e poi mi dici.

Mi fa piacere tu abbia tutte queste convinzioni, Franco e non scherzo.
Non le hanno avute le Direzioni Regionali che hanno risposto a degli interpelli ex art. 11 dello Statuto del contribuente che hanno presentato mio tramite.
Non è un caso, ripeto, che tutte le pronunce siano scaturite a seguito di accertamenti sintetico-induttivi, che ora si moltiplicheranno, anziché, come ho detto da liquidazione ex art. 36-bis, che nessuna ha fatto né credo farà neppure a seguito di queste sentenze, che non hanno colmato – né possono farlo, come detto – i vuoti normativi che devono passare per forza per una regolamentazione del fenomeno.
Deontologicamene avrei poi serie remore a fare svolgere un’attività professionale non regolamentata, o inquadrare in un regime fiscale un’attività, ad una persona che so fa tutt’altro. Non so tu.
Taccio poisull’obbligo, eventualmente, della professionista di dotarsi di POS (nota dicolore, ma neppure troppo).


Posso dire che ai sensi dell'articolo 1343 del Codice Civile: "La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume", la prostituzione nonpuò essere illecita nei confronti delle leggi italiane, secondo le relative Sentenzedella Cassazione, la quale ha solamente dichiarato in via formale, "benché discutibile sul piano morale". Come ho già detto in precedenza, con la riforma della Legge 248/2006, è stata introdotta una tassazione generale di tutto quello che accade in Italia, compreso il meretricio ed i dettami dellaLegge 75/1958 "Merlin" sono stati derogati. Il commercialista dell'articolo ha fatto delle false fatturazioni ed ha aiutato uno svolgimento illegale della prostituzione. Con il Codice 96.09.09 non è necessario essere iscritti alla Camera di Commercio. Come tutti i liberi professionisti, si devono versare i contributi INPS a gestione separata. I cittadini extracomunitari possono anche ottenere il permesso di soggiorno, tranne che esistono le quote d'ingresso per i lavoratori autonomi da rispettare, le quali non sono facili da ottenere. Non è necessaria una regolamentazione del fenomeno per la tassazione. E' sufficente la cancellazione del corrispondente divieto come è avvenuto con l'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006. Le pronunce della Suprema Corte, le quali hanno affermato quello che sostengo, non sono una mia invenzione. Bastano queste per darmi finalmente ragione.
 
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Posso dire che ai sensi dell'articolo 1343 del CodiceCivile: "La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,all'ordine pubblico o al buon costume", la prostituzione nonpuò essereillecita nei confronti delle leggi italiane, secondo le relative SentenzedellaCassazione, la quale ha solamente dichiarato in via formale, "benchédiscutibile sul piano morale". Come ho già detto in precedenza, con lariforma della Legge 248/2006, è stata introdotta una tassazione generale ditutto quello che accade in Italia, compreso il meretricio ed i dettamidellaLegge 75/1958 "Merlin" sono stati derogati. Il commercialistadell'articolo ha fatto delle false fatturazioni ed ha aiutato uno svolgimentoillegale della prostituzione. Con il Codice 96.09.09 non è necessario essereiscritti alla Camera di Commercio. Come tutti i liberi professionisti, sidevono versare i contributi INPS a gestione separata. I cittadiniextracomunitari possono anche ottenere il permesso di soggiorno, tranne cheesistono le quote d'ingresso per i lavoratori autonomi da rispettare, le qualinon sono facili da ottenere. Non è necessaria una regolamentazione del fenomenoper la tassazione. E' sufficente la cancellazione del corrispondente divietocome è avvenuto con l'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006. Le pronunce dellaSuprema Corte, le quali hanno affermato quello che sostengo, non sono una miainvenzione. Bastano queste per darmi finalmente ragione.

Mi trovo abbastanza in difficoltà nel continuare la conversazione sull’argomento.
Vai ripetendo come un mantra che la prostituzione “non può essere illecita”, come se io sostenessi questo o questo fosse il petitum, mentre basta leggere i miei post per capire il contrario,e continui a richiamare la stessa giurisprudenza in ogni post, astraendone arbitrariamente dei concetti, senza alcun supporto normativo, di modo da aumentarne la portata per avere degli argomenti di supporto alle tue tesi.
Si chiama mistificazione.
Piuttosto mi preoccupal’assenza di argomenti alle mie obiezioni.
Denotano una conoscenza approssimativa non solo del diritto civile (assolutamente inconferente il richiamo all'art. 1343 c.c.) e penale, ma anche del tributario,che mi preoccupano non poco.
Vorrei evitare io di trarre delle conclusioni dalla tua assenza di argomenti, anche perché sarei spaventato dalle stesse.
Le diverse modifiche legislative succedutesi, come ho detto, hanno sostanzialmente riconosciuto in modo definitivo che l'eventuale illiceità (rectius: immoralità, Dio non voglia … n.d.R.) dell'attività produttiva non esclude la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico.
O capiamo questo o è inutile che ne parliamo.
Ora, la tassabilità di un reddito, come mi sto sforzando di fare capire, non legittima o regolamenta una professione.
Semplifico ulteriormente:abbiamo risolto il “problema tasse”, ma il “problema giuridico” sulla regolamentazione dell’attività resta tutto, come una montagna.
Più semplice di così non riesco a spiegarlo. Scusatemi.
Il problema “obbligazioni naturali” rimane tutto, così come in che modo procedere e che tutele vantare in caso di inadempimento. Nessuna risposta a questa obiezione.
Sull’articolo di cui ho postato il link scrivi “Il commercialista dell'articolo ha fatto delle false fatturazioni ed ha aiutato uno svolgimento illegale della prostituzione”.
Altra mistificazione.
Nell’articolo, basta leggerlo,c’è scritto che “Coinvolti anche un commercialista, ...., di Napoli (che avrebbe formato i documenti fiscali perun’attività di estetica, seppur consapevole che si trattasse di altro)”.
Sbaglio, o è quello che vorresti fare tu (utilizzare un codice attività generico, sapendo che si esercita la prostituzione), suggerendolo ai tuoi ipotetici clienti???
Fossi in te qualche dubbio me lo porrei!
Al di là del favoreggiamento della prostituzione, ci sono comunque altri reati, come il falso ideologico ed il favoreggiamento dello stesso.
Sul fatto che tutte queste pronunce siano scaturite da accertamenti sintetico-induttivi, che credo proprio saranno per un pezzo gli unici modi di pagare le imposte per queste professioniste, non una parola, ed è un dettaglio non da poco.
“Le pronunce della Suprema Corte, le quali hanno affermato quello che sostengo, non sono una mia invenzione. Bastano queste per darmi finalmente ragione”.
Le pronunce dellaCassazione non hanno affermato nulla, oltre alla tassabilità del reddito, di quello che dici, e non sono il deus ex machina per risolvere i problemi.
Sono tutte tue astrazioni.
Cerchi di dare unanormativa o regolamentazione dove non c’è.
A tuo rischio (poco importa…) e dei tuoi clienti (e qui importa eccome).
Ad ogni modo,“professioniste del settore della prostituzione” di tutta Italia che volete regolarizzarvi, abbiamo chi ha risolto il problema, a quanto pare.
Aprite una posizione IVA come accompagnatrici o massaggiatrici e iscrivetevi nella gestione separata INPS.
Se poi il vostro cliente non vi paga il rapporto, rivolgetevi al vostro commercialista, che saprà come consigliarvi e fare valere i vostri diritti nelle sedi deputate.
Nel caso poi arrivasse un’ispezione della Guardia di Finanza che vi becca durante un rapporto sessuale, nessun problema.
Lo stesso commercialista, sempre se ancora a piede libero, tirerà fuori dal cilindro un paio di sentenze della Cassazione, che a suo dire “bastano a dargli ragione”, che come per magia vi faranno uscire di prigione“senza passare dal via”, come nel famoso gioco.
Evidentemente sono in preda al delirio, quando dico che L’errore comune è pensare che, dato che si richiedono le tasse su questi proventi, poiché c’è una legge che lo consente come abbiamo visto, la professione ne sia stata in qualche modo legittimata o si possa astrarnealiunde una qualche forma di regolamentazionee che “L’attività di meretricio presenta delle peculiarità che la rendono assolutamente diversa e non equiparabile ad altre professioni, benchè tassata alla stregua delle stesse”.
 
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Posso dire che ai sensi dell'articolo 1343 del CodiceCivile: "La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,all'ordine pubblico o al buon costume", la prostituzione nonpuò essereillecita nei confronti delle leggi italiane, secondo le relative SentenzedellaCassazione, la quale ha solamente dichiarato in via formale, "benchédiscutibile sul piano morale". Come ho già detto in precedenza, con lariforma della Legge 248/2006, è stata introdotta una tassazione generale ditutto quello che accade in Italia, compreso il meretricio ed i dettamidellaLegge 75/1958 "Merlin" sono stati derogati. Il commercialistadell'articolo ha fatto delle false fatturazioni ed ha aiutato uno svolgimentoillegale della prostituzione. Con il Codice 96.09.09 non è necessario essereiscritti alla Camera di Commercio. Come tutti i liberi professionisti, sidevono versare i contributi INPS a gestione separata. I cittadiniextracomunitari possono anche ottenere il permesso di soggiorno, tranne cheesistono le quote d'ingresso per i lavoratori autonomi da rispettare, le qualinon sono facili da ottenere. Non è necessaria una regolamentazione del fenomenoper la tassazione. E' sufficente la cancellazione del corrispondente divietocome è avvenuto con l'articolo 36 comma 34bis Legge 248/2006. Le pronunce dellaSuprema Corte, le quali hanno affermato quello che sostengo, non sono una miainvenzione. Bastano queste per darmi finalmente ragione.

Mi trovo abbastanza in difficoltà nel continuare la conversazione sull’argomento.
Vai ripetendo come un mantra che la prostituzione “non può essere illecita”, come se io sostenessi questo o questo fosse il petitum, mentre basta leggere i miei post per capire il contrario,e continui a richiamare la stessa giurisprudenza in ogni post, astraendone arbitrariamente dei concetti, senza alcun supporto normativo, di modo da aumentarne la portata per avere degli argomenti di supporto alle tue tesi.
Si chiama mistificazione.
Piuttosto mi preoccupal’assenza di argomenti alle mie obiezioni.
Denotano una conoscenza approssimativa non solo del diritto civile (assolutamente inconferente il richiamo all'art. 1343 c.c.) e penale, ma anche del tributario,che mi preoccupano non poco.
Vorrei evitare io di trarre delle conclusioni dalla tua assenza di argomenti, anche perché sarei spaventato dalle stesse.
Le diverse modifiche legislative succedutesi, come ho detto, hanno sostanzialmente riconosciuto in modo definitivo che l'eventuale illiceità (rectius: immoralità, Dio non voglia … n.d.R.) dell'attività produttiva non esclude la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico.
O capiamo questo o è inutile che ne parliamo.
Ora, la tassabilità di un reddito, come mi sto sforzando di fare capire, non legittima o regolamenta una professione.
Semplifico ulteriormente:abbiamo risolto il “problema tasse”, ma il “problema giuridico” sulla regolamentazione dell’attività resta tutto, come una montagna.
Più semplice di così non riesco a spiegarlo. Scusatemi.
Il problema “obbligazioni naturali” rimane tutto, così come in che modo procedere e che tutele vantare in caso di inadempimento. Nessuna risposta a questa obiezione.
Sull’articolo di cui ho postato il link scrivi “Il commercialista dell'articolo ha fatto delle false fatturazioni ed ha aiutato uno svolgimento illegale della prostituzione”.
Altra mistificazione.
Nell’articolo, basta leggerlo,c’è scritto che “Coinvolti anche un commercialista, ...., di Napoli (che avrebbe formato i documenti fiscali perun’attività di estetica, seppur consapevole che si trattasse di altro)”.
Sbaglio, o è quello che vorresti fare tu (utilizzare un codice attività generico, sapendo che si esercita la prostituzione), suggerendolo ai tuoi ipotetici clienti???
Fossi in te qualche dubbio me lo porrei!
Al di là del favoreggiamento della prostituzione, ci sono comunque altri reati, come il falso ideologico ed il favoreggiamento dello stesso.
Sul fatto che tutte queste pronunce siano scaturite da accertamenti sintetico-induttivi, che credo proprio saranno per un pezzo gli unici modi di pagare le imposte per queste professioniste, non una parola, ed è un dettaglio non da poco.
“Le pronunce della Suprema Corte, le quali hanno affermato quello che sostengo, non sono una mia invenzione. Bastano queste per darmi finalmente ragione”.
Le pronunce dellaCassazione non hanno affermato nulla, oltre alla tassabilità del reddito, di quello che dici, e non sono il deus ex machina per risolvere i problemi.
Sono tutte tue astrazioni.
Cerchi di dare unanormativa o regolamentazione dove non c’è.
A tuo rischio (poco importa…) e dei tuoi clienti (e qui importa eccome).
Ad ogni modo,“professioniste del settore della prostituzione” di tutta Italia che volete regolarizzarvi, abbiamo chi ha risolto il problema, a quanto pare.
Aprite una posizione IVA come accompagnatrici o massaggiatrici e iscrivetevi nella gestione separata INPS.
Se poi il vostro cliente non vi paga il rapporto, rivolgetevi al vostro commercialista, che saprà come consigliarvi e fare valere i vostri diritti nelle sedi deputate.
Nel caso poi arrivasse un’ispezione della Guardia di Finanza che vi becca durante un rapporto sessuale, nessun problema.
Lo stesso commercialista, sempre se ancora a piede libero, tirerà fuori dal cilindro un paio di sentenze della Cassazione, che a suo dire “bastano a dargli ragione”, che come per magia vi faranno uscire di prigione“senza passare dal via”, come nel famoso gioco.
Evidentemente sono in preda al delirio, quando dico che L’errore comune è pensare che, dato che si richiedono le tasse su questi proventi, poiché c’è una legge che lo consente come abbiamo visto, la professione ne sia stata in qualche modo legittimata o si possa astrarnealiunde una qualche forma di regolamentazionee che “L’attività di meretricio presenta delle peculiarità che la rendono assolutamente diversa e non equiparabile ad altre professioni, benchè tassata alla stregua delle stesse”.
Nessuna mistificazione, ma dettagli chiari. Anche le prestazioni in natura devono essere tassate. Il Codice 96.09.09 non dà affatto una falsa fatturazione, ma s'identifica al meglio nella professione di prostituta.
Se avviene quanlche accusa in merito, bisogna fare ricorso.
Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscale esplicita in merito.
Ho saputo che in Europa tale condizione non sta accadendo solo in Italia, ma anche di altri Stati.
 
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Nessuna mistificazione, ma dettagli chiari. Anche le prestazioni in natura devono essere tassate. Il Codice 96.09.09 non dà affatto una falsa fatturazione, ma s'identifica al meglio nella professione di prostituta.
Se avviene quanlche accusa in merito, bisogna fare ricorso.
Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscale esplicita in merito.
Ho saputo che in Europa tale condizione non sta accadendo solo in Italia, ma anche di altri Stati.

Ok, tuto questo, pero io non poso affittare, dichiarando apertamente la mia professione.
 
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Nessuna mistificazione, ma dettagli chiari. Anche le prestazioni in natura devono essere tassate. Il Codice 96.09.09 non dà affatto una falsa fatturazione, ma s'identifica al meglio nella professione di prostituta.
Se avviene quanlche accusa in merito, bisogna fare ricorso.
Comunque, è sempre meglio una regolamentazione fiscale esplicita in merito.
Ho saputo che in Europa tale condizione non sta accadendo solo in Italia, ma anche di altri Stati.
Riassumendo il tutto, l'articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006, in modifica dell'articolo 14 comma 4 della Legge 537/1993 (finanziaria 1994) ha introdotto una tassazione generale delle attività presenti in Italia, compresa la prostituzione e di conseguenza i divieti previsti dalla Legge 75/1958 "Merlin" nel solo campo fiscale sono cancellati (corrispondente articolo 3 per lo sfruttamento e favoreggiamento ed articolo 7 per la registrazione delle stesse professioniste).
La Stessa Suprema Corte ha dichiarato che il meretricio è lecito, ma anche se non lo fosse, tale professione dovrebbe essere tassata!
Dobbiamo anche menzionare la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo del 20 novembre 2001, secondo la quale con l'articolo 2 del trattato CE (adesso articolo 3 TUE e 119 TFUE del Trattato di Lisbona), la prostituzione legale deve essere tassata.
Ho inesorabilmente dovuto essere ripetitivo poiché qualcuno non vuole comprendere le mie spiegazioni.
Se si dovessero registrare degli impedimenti oppure certe accuse, bisogna fare i rispettivi ricorsi.
Spero che la legge regionale della Lombardia in merito venga al più presto approvata (grazie all'articolo 119 della Costituzione, che dà alle Regioni Italiane l'autonomia fiscale) e con questo, lo spettro del totale proibizionismo del meretricio nel nostro Stato venga totalmente allontanato.

Ok, tuto questo, pero io non poso affittare, dichiarando apertamente la mia professione.
Apertamente no, visto che sussisterebbe il favoreggiamento dell'altrui meretricio extra fiscale, però, anche se si ottiene l'appartamento relativo ad uso abitativo, si potrebbe dedurre le corrispondenti spese al 50%. Sono deducibili tutte le altre come: l'abbigliamento, i preservativi, i telefonini e l'autovettura, compreso il camper.
 
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Una ulteriore replica alle tue asserzioni, seppur doverosa, sarebbe ardua con lo smart.
Mi riservo a quando avrò tempo e voglia.
Valetopgirl, sono sicuro che Franco (che si autocita) avrà una risposta alla tua domanda. Ti lascio in buone mani.
 
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Posso darti ragione su una cosa. La faccenda in merito non è chiara e sarebbe meglio un'introduzione di una regolamentazione in materia, magari fatta dall'Agenzia delle Entrate con una cicolare relativa, onde evitare delle cartelle pazze in questione. Spero che questa avvenga al più presto.
 
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Apertamente no, visto che sussisterebbe il favoreggiamento dell'altrui meretricio extra fiscale, però, anche se si ottiene l'appartamento relativo ad uso abitativo, si potrebbe dedurre le corrispondenti spese al 50%. Sono deducibili tutte le altre come: l'abbigliamento, i preservativi, i telefonini e l'autovettura, compreso il camper.

Dio cosa tocca leggere
 
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