Quindi, nel dettame della Sentenza ampia e precisa della Corte Costituzionale n. 141/2019, il reato di favoreggiamento dell'altrui meretricio, ai sensi del testo, che non ha avuto bisogno di modifiche da parte del medesimo Organo Giudicante, si deve distinguere dagli atti di favore svolti nei confronti della persona prostituta, i quali incidono collateralmente in un agevolazione alla rispettiva attività sessuale a pagamento. Il tutto per non dilatare l'azione di scopo della norma in questione (art. 3 n. 8) Legge 75/1958 "Merlin").
In altre parole, abbiamo avuto una Sentenza interpretativa in questione, che di fatto ha modificato la branca normativa succitata, con la consolidazione della già presente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quindi, in caso d'accusa in merito, si potrà utilizzare tale pronuncia per un'eventuale assoluzione in esame.
Di conseguenza in ambito OTR, il punter automobilista, il quale riporta la meretrice al punto di strada dove ha prelevato la medesima, dopo la consumazione del rapporto sessuale, non dovrebbe subire più l'accusa di favoreggiamento dell'altrui prostituzione, come invece è già successo in passato.
La stessa condizione si dovrebbe ottenere, se occasionalmente si porta la meretrice dalla sua abitazione verso il luogo di esercizio o viceversa, con magari un ottenimento di un servizio gratuito in questione.
Naturalmente, il tutto in via occasionale e non certo abituale ed ovviamente, non si può certo costringere la meretrice in merito al rapporto, altrimenti si può sfociare nella violenza sessuale.