mi sono letto l'articolo 11 del regolamento , che riporto, e di cui dal 2017 non è più possibile applicare il comma 1 dell'art. 11
ART. 11
Prestazioni sessuali a pagamento
1. Ai fini di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza, su tutto il territorio comunale è
vietato sostare in luoghi pubblici o aperti al pubblico così come definiti dall’art. 2 comma 1
del Codice della Strada, in atteggiamento che connoti in modo inequivocabile l’attività di
meretricio. In particolare è vietata l’attività di prostituzione su strada che, per le circostanze,
le modalità e le forme in cui si svolge, offenda la pubblica decenza, o limiti la piena e libera
fruibilità degli spazi pubblici, ovvero ne pregiudichi le condizioni di vivibilità.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, arrestare la
marcia del veicolo condotto al fine di:
a) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per
qualsiasi motivo con soggetti che esercitino palesemente l’attività di prostituzione su
strada o che, per l’atteggiamento e/o le modalità comportamentali, manifestino
comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente nella fornitura di prestazioni
sessuali; la violazione si concretizza anche con la sola fermata del veicolo, con
permanenza a bordo del conducente/passeggero, finalizzata a prendere contatto con il
soggetto dedito al meretricio.
b) consentire la salita sul veicolo di uno o più soggetti impegnati nelle attività descritte al
punto 1.
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai volontari delle associazioni e delle
istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute, nell’ambito delle attività di
competenza, e nei confronti di conducenti ed equipaggi dei veicoli di cui all’articolo 177 del
Codice della Strada.
4. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale previste dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 e
dal vigente Codice Penale, le violazioni al presente articolo comportano la sanzione
amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 500,00, con applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro eventualmente
corrisposto al soggetto dedito al meretricio come corrispettivo della prestazione sessuale,
quale cosa che costituisce oggetto della violazione commessa, come disposto dall’art. 20
della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della stessa Legge.
5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 3 comma 6 e seguenti.
diciamo che ha una doppia risposta: si ti devono per forza fermare per contestarti l'infrazione ( potresti non essere il proprietario dell'auto ed ad eseguire l'infrazione potrebbe essere chiunque) e siccome è sempre una infrazione da c.d.s :
„E' obbligo dell'agente accertatore, contestare e verbalizzare la violazione amministrativa nell immediatezza del fatto“
e poi, seconda risposta , SI' , il comune ha comunque la facoltà di notificare a casa l'infrazione ..