il regolamento di polizia di padova è cambiato dal 1 luglio c.a. , ora non contempla più la contrattazione con i veicoli ma solo la contrattazione, di cui riporto il link e testo:
link
http://www.polizialocalepadova.it/images/Area_riservata/Ordinanze/REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA.pdf
testo: ART. 11 Prestazioni sessuali a pagamento
1. Ai fini di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche o aperte al
pubblico o visibili al pubblico è vietato contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a
pagamento con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per
l’atteggiamento ovvero l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestino comunque l’intenzione di esercitare prestazioni sessuali a pagamento.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura
ridotta di Euro 500,00.
ART. 2 Sistema sanzionatorio
1. Ai fini dell'accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689
di cui riporto il testo:
cit " Art. 14.
(Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento. "
in sostanza bisogna proprio essere "colti sul fatto" a contrattare senza ombra di dubbio , e la constatazione deve essere immediata ...
