@AXL00:
Quest'ultima informazione cambia, e di parecchio, lo scenario.
Niente componimento di dissidio privato: i Carabinieri inoltrano il tuo esposto ( che dunque ritengono tale) alla Procura della Repubblica affinché essa proceda contro i proprietari del cane, probabilmente per il reato di cui all'art. 659 del codice penale ( disturbo della quiete pubblica): eccone una definizione secondo una sentenza della Cassazione, proprio in materia di cani che abbaiano
http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/22/il-cane-abbaia-di-notte-ne-risponde-il-padrone
Trattandosi di contravvenzione, è procedibile d'ufficio, dunque è sufficiente il tuo esposto e non una tua querela.
Può darsi che la Procura avvii il procedimento e si giunga all'emissione diretta di un Decreto penale di condanna contro i proprietari del cane, proprietari che a quel punto dovrebbero fare opposizione innanzi al Tribunale, ed è allora che si terrebbe il vero e proprio processo.
Se invece la Procura della Repubblica non ritiene fondato l'esposto, può chiedere l'archiviazione del caso.
Cosa della quale però non avrai notizia, se non hai precisato nel tuo esposto che vuoi essere avvisata dell'archiviazione, ai sensi dell'art. 408 del codice di procedura penale ( ma puoi sempre farlo con una semplice dichiarazione in tale senso qualificandoti come parte offesa, dichiarazione da depositare però urgentemente e direttamente in Procura ).
Se la Procura chiede dunque l'archiviazione e te la notifica ex art. 408 del codice di procedura penale, puoi opporti, segnalando che i fatti proseguono con il disturbo costante dato dal cane, e che dunque si deve meglio procedere: a questo punto la scelta però sarebbe la tua, ossia se insistere in sede penale oppure procedere in sede civile citando in giudizio i proprietari del quadrupede, per le immissioni rumorose e moleste di cui all'art. 844 del codice civile.
Tienici informati.
