Le ordinanze,salvo se presenti(quasi mai) i presupposti di contingibilita' ed urgenza sono illegittime dal 2011,dopo la sentenza 115 della Consulta,i regolamenti invece lo sono sempre stati,la Cassazione lo ha chiarito a Febbraio scorso,l art 527 c.p. sta lì dagli anni '30,prima del 2016 l'atto osceno era punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.Il primo Sindaco e stato quello di Rimini nel 1998 richiamando gli art. 5,6 e 7 codice della strada,tesi stroncata dalla Cassazione nel 2006,poi,nel 2008 e' arrivata la legge Maroni dilatando enormemente il potere di ordinanza sindacale,potere ridimensionato dalla Consulta nel 2011,così i Comuni hanno pensato bene di trasferire questi divieti nei regolamenti fino a Febbraio scorso.Io non mi sento depravato se tengo una condotta che per lo Stato,ripeto lo Stato,è perfettamente lecita e nessuno,poliziotto,vigile,Sindaco mi deve rompere i coglioni.